La riforma delle integrazioni salariali nella Legge di Bilancio 2022
di Paolo BoniniLa L. 234/2021, pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2021, contiene anche l’annunciata riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs. 148/2015. Tale riforma incide profondamente, soprattutto con riguardo all’ampliamento delle tutele, che ormai riguarda sostanzialmente tutti i lavoratori del settore privato. Il Ministero del lavoro si è espresso con le prime indicazioni fornite nella circolare n. 1/2022.
Premessa
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2022. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha specificato, con circolare n. 1/2022, che le modifiche legislative non hanno alcuna influenza sui trattamenti già iniziati nell’anno 2021, anche qualora si estendano nell’anno 2022.
Beneficiari dei trattamenti
Alcune delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio nel testo del D.Lgs. 148/2015 concorrono, agendo in diverse direzioni, ad ampliare la platea dei beneficiari delle integrazioni salariali.
Innanzitutto, sono direttamente individuate categorie di lavoratori prima esclusi e che dall’anno 2022 potranno accedere alle provvidenze:
- lavoratori a domicilio
- apprendisti di qualunque tipologia e non più solo i titolari contratto c.d. professionalizzante o di mestiere.
In secondo luogo, il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva interessata dalle sospensioni/riduzioni di orario scende dai precedenti 90 giorni agli attuali 30.
In terzo luogo, con l’introduzione dell’articolo 2-bis, D.Lgs. 148/2015, il computo dei dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, necessario per l’accesso a specifiche forme di ammortizzatore (Cigs) comprende tutti i lavoratori dell’azienda, inclusi gli apprendisti di qualunque tipologia, i dirigenti, i lavoratori a domicilio e tutti coloro che svolgono la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda, ivi inclusi, come sottolineato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 1/2022, i collaboratori etero-organizzati di cui all’articolo 2, D.Lgs. 81/2015.
Più in particolare, tornando agli apprendisti, con la disapplicazione dell’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 148/2015, dal 1° gennaio 2022 vengono meno le limitazioni per cui gli apprendisti (professionalizzanti) potevano essere destinatari, alternativamente, o del solo trattamento ordinario o del solo trattamento straordinario e per quest’ultimo con esclusivo riferimento alla causale di “crisi aziendale”.
La legge stabilisce, inoltre, che l’inclusione degli apprendisti di I e III tipo (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca), non dovrà in nessun modo pregiudicare il completamento dei cicli formativi, i quali potranno essere a tale scopo ridefiniti con l’intervento dei soggetti competenti (Regioni e Province autonome, Ministero del lavoro, ex articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, D.Lgs. 81/2015).
Con riguardo al requisito dell’anzianità di 30 giorni, la circolare del Ministero del lavoro ha confermato i criteri di computo già specificati in passato:
- si computano i giorni di effettivo lavoro nell’unità produttiva, comprendendo tra essi anche le assenze per ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità;
- lo spostamento di lavoratori tra unità produttive della medesima impresa già interessate dalla sospensione o riduzione di orario non incide sul diritto alle prestazioni;
- nel caso di passaggio dei dipendenti all’impresa subentrante nell’appalto, l’anzianità è computata tenendo conto del periodo di lavoro svolto nell’attività appaltata presso il precedente datore di lavoro. Si deve ricordare che il requisito dell’anzianità non è richiesto per gli eventi oggettivamente non evitabili (ad esempio, eventi meteo).
Riguardo al computo dei dipendenti, il Ministero del lavoro specifica come, tra i lavoratori di cui tenere conto vi siano, oltre agli apprendisti di qualunque tipologia, i dirigenti e i lavoratori a domicilio, anche tutti coloro che svolgono la prestazione anche al di fuori dei locali aziendali, ivi inclusi i collaboratori etero-organizzati di cui all’articolo 2, D.Lgs. 81/2015.
Inoltre, in caso di trasferimento d’azienda e richiesta di accesso prima che sia trascorso un semestre, il requisito deve essere verificato, per il cessionario richiedente, a partire dalla data del trasferimento stesso.
L’ammontare delle integrazioni salariali
Un’importante novità riguarda l’abolizione del meccanismo del massimale di trattamento differenziato in base alla retribuzione del lavoratore. Il Legislatore ha, infatti, introdotto (articolo 1, comma 194, L. 234/2021) il comma 5-bis nell’articolo 3, D.Lgs. 148/2015, che elimina il massimale minore di cui allo stesso articolo 3, comma 5, lettera a).
Dal 1° gennaio 2022, quindi, indipendentemente dalla retribuzione contrattuale del lavoratore, i trattamenti integrativi saranno soggetti al solo massimale “superiore” (che nel 2021 era pari a 1.199,72 euro e che dovrà essere aggiornato in base ai parametri Istat come ogni anno).
Contribuzione addizionale e meccanismi premiali
Come noto, il D.Lgs. 148/2015 prevede che l’utilizzo degli ammortizzatori comporti il pagamento di una contribuzione addizionale calcolata in percentuale sulla retribuzione persa, con importi crescenti in base alla durata degli interventi, misurata nel quinquennio mobile:
- 9% fino 52 settimane;
- 12% tra 52 e 104 settimane;
- 15% oltre le 104 settimane.
Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 5, diversifica, a partire dal 1° gennaio 2025, la misura delle contribuzioni addizionali, premiando le imprese che non utilizzano ammortizzatori per un periodo di almeno 24 mesi, stabilendo le misure del 6% per le prime 52 settimane e del 9% per le settimane successive fino a 104, lasciando invariata al 15% la misura per le ulteriori settimane.
L’invio dei dati per il pagamento diretto: modifiche all’articolo 7, D.Lgs. 148/2015
La riforma introduce il nuovo comma 5-bis all’articolo 7, D.Lgs. 148/2015, stabilendo che, nei casi in cui sia autorizzato il pagamento diretto delle prestazioni, i dati necessari (UniEmens-Cig) dovranno essere inviati all’Inps entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di integrazione salariale o entro 60 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione al trattamento, se successiva. In sostanza la disposizione replica, raddoppiandone i tempi, quanto già previsto per i pagamenti diretti delle prestazioni con causale “COVID-19”. Il mancato rispetto di tali termini rende il datore di lavoro responsabile del pagamento delle integrazioni salariali e degli oneri connessi.
Resta comunque invariato il meccanismo “principe” di pagamento delle integrazioni salariali, che prevede l’anticipo da parte del datore di lavoro e il successivo rimborso o conguaglio con le denunce mensili nel noto termine decadenziale di 6 mesi. Il pagamento diretto resta riservato alle situazioni di comprovata difficoltà finanziaria dell’azienda.
Compatibilità tra integrazioni salariali e attività lavorativa
La nuova disciplina in materia passa attraverso un’ampia rivisitazione dell’articolo 8, D.Lgs. 148/2015, a partire dalla rubrica stessa, che diviene “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa” e non più “Condizionalità e politiche attive del lavoro”.
Il nuovo testo prevede che il lavoratore che svolga attività lavorativa subordinata, per un periodo superiore ai 6 mesi, oppure autonoma, non abbia diritto alle integrazioni salariali per le giornate di lavoro effettuate.
Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato per periodi fino a 6 mesi, vedrà sospeso il diritto alle integrazioni salariali per la durata del rapporto di lavoro.
Il nuovo campo di applicazione della Cigs
Con l’articolo 1, comma 198, la Legge di Bilancio 2022 modifica sensibilmente il campo di applicazione delle tutele per Cigs, per tutte le causali previste dall’articolo 21, comma 1, D.Lgs. 148/2015. L’articolo 20 è, infatti, modificato, innanzitutto, con l’introduzione di 3 nuovi commi, da cui deriva che:
- il campo di applicazione definito dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo ha efficacia solo per gli eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2021;
- dal 1° gennaio 2022 la disciplina Cigs e la relativa contribuzione trovano applicazione per:
- tutte le imprese che soddisfino il requisito occupazionale della media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda (computati come sopra specificato) e che non siano iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 (ossia i Fondi settoriali, i Fondi alternativi dell’artigianato-Fsba e della somministrazione-Forma.Temp, nonché i Fondi territoriali delle Province di Trento e Bolzano);
- indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, ai partiti e movimenti politici.
Pertanto, come anche chiarito dalla circolare ministeriale n. 1/2022, le imprese che in precedenza avevano accesso alla Cigs in dipendenza della Cigs richiesta dai committenti (come le imprese artigiane, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o di pulizia), dal 1° gennaio 2022 avranno accesso all’ammortizzatore in base al solo requisito dimensionale, se non iscritte a un Fondo bilaterale diverso dal Fis. La novella, infatti, non include il Fis tra i Fondi la cui operatività esclude le aziende iscritte dall’accesso alla Cigs. Pertanto, anche tutte le aziende iscritte al Fis, una volta raggiunto il limite dimensionale, potranno beneficiare della Cigs e saranno tenute al versamento della relativa contribuzione.
Cigs e condizionalità
Il nuovo articolo 25-ter, introdotto nel Capo III, D.Lgs. 148/2015, dispone che i lavoratori beneficiari di trattamenti Cigs debbano partecipare a iniziative formative e di riqualificazione, definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con le Regioni, in connessione con la “domanda di lavoro espressa dal territorio”. Le iniziative possono essere svolte dai Fondi interprofessionali, anche con il contributo delle Regioni. Un decreto ministeriale, atteso entro 60 gironi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, definirà in concreto le sanzioni per i lavoratori che non partecipino a tali iniziative, sanzioni che potranno andare dalla perdita di una mensilità di integrazione salariale fino alla decadenza dall’intero trattamento.
La contribuzione per il finanziamento della Cigs
L’ammontare della contribuzione di finanziamento della Cigs resta invariato e si applica dal 1° gennaio 2022 alle imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Pertanto, è dovuta un’aliquota complessiva dello 0,90%, di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori.
Per l’anno 2022, l’articolo 1, comma 220, L. 234/2021, dispone che l’aliquota è ridotta di 0,63 punti percentuali.
Le modifiche alle causali Cigs
Si nota, innanzitutto, la modifica intervenuta all’articolo 21, comma 1, lettera a), D.Lgs. 148/2015, che, in tema di riorganizzazione, introduce una specifica riguardante i “processi di transizione” che dovranno essere individuati e regolati con D.M., da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio. In proposito, la circolare n. 1/2022 evidenzia come i “nuovi” processi di transizione dovranno riguardare le “trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche”.
In attesa dell’adozione del D.M., la circolare anticipa che i programmi di transizione digitale, energetica, etc., potranno essere condivisi con il Mise, dovranno essere allegati all’istanza di accesso alla Cigs e dovranno contenere la pianificazione dei processi di transizione stessi, indicando puntualmente:
- le misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica, o, ancora, per il potenziamento straordinario delle misure di sicurezza;
- le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze;
- gli investimenti posti in essere per la realizzazione degli obiettivi di transizione.
Resta ferma la possibilità di accedere alla Cigs con causale di riorganizzazione per le più “generiche” e già note esigenze di fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale e produttiva (articolo 21, comma 2, D.Lgs. 148/2015), così come le fasi di ristrutturazione o le operazioni straordinarie di fusione e acquisizione dirette a determinare il ristabilimento di una normale operatività dell’impresa. In ogni caso, la novella legislativa riconnette la già presente finalità del “consistente recupero occupazionale” alla possibilità che tale recupero sia realizzato anche attraverso percorsi di formativi di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze dei lavoratori coinvolti.
Ancora con riguardo alle causali di intervento, si deve rilevare la sostituzione dell’articolo 21, comma 5, che ridefinisce il contratto di solidarietà. Dal 1° gennaio 2022 la riduzione oraria media a seguito della stipula di un contratto di solidarietà passa da un massimo del 60% a un massimo dell’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, mentre la riduzione individuale complessiva nell’intero periodo del contratto di solidarietà, ferma restando la riduzione media, potrà raggiungere il 90% (per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2021 la tale percentuale è del 70%).
Il nuovo accordo di transizione occupazionale
Il nuovo articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, Legge di Bilancio 2022, introduce un nuovo strumento destinato alle imprese che esauriscano programmi Cigs per riorganizzazione o crisi. Si tratta della possibilità di accedere a un ulteriore periodo di Cigs della durata massima di 12 mesi non prorogabili, subordinata alla stipula di un accordo sindacale finalizzato alla gestione della “transizione occupazionale”, seguendo le procedure di consultazione già previste dall’articolo 24, D.Lgs. 148/2015.
Il programma dovrà prevedere interventi diretti al personale in potenziale esubero per favorirne la rioccupazione o l’autoimpiego, attraverso l’utilizzo di strumenti di politica attiva quali la formazione e la riqualificazione professionale, anche con l’intervento dei fondi interprofessionali e delle Regioni e con l’accesso dei lavoratori al programma Gol, di cui all’articolo 1, comma 324, L. 178/2020; pertanto, i nominativi dei lavoratori coinvolti dovranno essere comunicati all’Anpal, che a sua volta li renderà disponibili alle Regioni.
Il singolo lavoratore che non partecipi ai percorsi formativi e di riqualificazione perderà il beneficio dell’integrazione salariale.
Il Ministero specifica che l’accordo, naturalmente, dovrà essere allegato all’istanza di accesso all’ammortizzatore.
Ricordiamo brevemente che, nell’ottica di sviluppo delle politiche attive, l’articolo 1, commi 243-248, Legge di Bilancio 2022, prevedono le seguenti facilitazioni nel caso in cui i lavoratori, nel corso del programma di transizione occupazionale, siano assunti da un nuovo datore di lavoro:
- la possibilità, alle condizioni indicate negli stessi commi, per il datore di lavoro stesso, di fruire di un incentivo economico pari al 50% delle integrazioni salariali che sarebbero ancora spettate al lavoratore, per un periodo non superiore a 12 mesi;
- la possibilità di assumere il lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età, come già avviene per i percettori di NASpI.
Ancor più brevemente, si ricorda che l’accesso all’accordo di transizione occupazionale è possibile anche nell’ambito delle nuove procedure disegnate dall’articolo 1, comma 224 ss., L. 234/2021, riguardanti i licenziamenti collettivi di almeno 50 dipendenti per aziende che abbiano occupato nell’anno precedente almeno 250 dipendenti e che intendano chiudere una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo; in particolare il piano per limitare le ricadute occupazionali, richiesto dal comma 228, potrà contemplare anche un accordo di transizione occupazionale, dato, inoltre, che anche in questo caso è previsto l’accesso al programma Gol per i lavoratori interessati.
Ulteriori 52 settimane di Cigs per crisi e riorganizzazione
Per i soli periodi fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro rientranti nel (nuovo) campo di applicazione della Cigs che abbiano esaurito i limiti massimi complessivi di utilizzo degli ammortizzatori (articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015) “per fronteggiare … i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica” potranno essere concesse ulteriori 52 settimane di trattamento Cigs.
È quanto stabilito dal nuovo articolo 44, comma 11-ter, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 216, L. 234/2021. Il trattamento è soggetto a limiti massimi di spesa, fissati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Contratto di espansione
La misura sperimentale del contratto di espansione, di cui all’articolo 41, D.Lgs. 148/2015, per effetto del nuovo comma 1-ter introdotto dall’articolo 1, comma 215, Legge di Bilancio 2022, che ne estende l’applicazione agli anni 2022 e 2023, sarà accessibile anche alle imprese con un organico complessivo di 50 unità.
Il nuovo assetto dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fis
Il campo di applicazione dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26, D.Lgs. 148/2015 (e anche dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province di Trento e Bolzano) viene esteso a tutti i datori di lavoro che occupino almeno un dipendente (fino al 31 dicembre 2015, l’obbligo riguardava i datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti).
I Fondi hanno tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro che risulteranno “scoperti” confluiranno nel Fis, con il trasferimento a tale Fondo dei contributi già versati o comunque dovuti.
In base al nuovo comma 1-bis dell’articolo 30, D.Lgs. 148/2015, tali Fondi, unitamente anche ai Fondi bilaterali alternativi dell’artigianato e della somministrazione, sono tenuti, dal 1° gennaio 2022:
- ad assicurare l’erogazione di un “assegno di integrazione salariale” (locuzione che sostituisce la precedente di “assegno ordinario”) in presenza di una delle causali previste in materia sia di integrazioni salariali ordinarie che straordinarie di importo almeno pari a quello delle integrazioni salariali di cui all’articolo 3, comma 5-bis (vale a dire, con il nuovo massimale unico, peraltro già applicato ad esempio dal Fsba);
- a stabilire la durata delle prestazioni nelle medesime misure già previste per Cigo e Cigs, tenendo conto della soglia dimensionale dell’impresa e delle causali invocate, nel rispetto dei limiti massimi complessivi già previsti dall’articolo 4.
Anche a questi fini, i Fondi già costituiti sono tenuti ad adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 e anche in questo caso, in mancanza, i datori di lavoro, “ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale”, confluiranno nel Fis.
Termini di adeguamento più ampi sono previsti per i Fondi bilaterali di cui all’articolo 26, D.Lgs. 148/2015, costituitisi nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021: tali Fondi avranno tempo fino al 30 giugno 2023 (nuovo comma 11-quater dell’articolo 44, D.Lgs. 148/2015).
Il nuovo articolo 40-bis, introdotto nel D.Lgs. 148/2015 dall’articolo 1, comma 214, L. 234/2021, contiene una previsione di sicuro impatto: il regolare versamento della contribuzione ai Fondi bilaterali di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, è condizione per il rilascio del Durc.
Nell’ottica di un sensibile allargamento delle coperture, pure per il Fis è stata prevista la copertura anche per le aziende che occupino almeno un dipendente. Ciò avverrà dal 1° gennaio 2022, a condizione che le aziende interessate non siano già ricomprese nell’ambito di applicazione Cigo di cui all’articolo 10, D.Lgs. 148/2015, né rientrino nella disciplina di uno dei Fondi bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015.
Con la circolare n. 1/2022, il Ministero del lavoro comunica che, in via transitoria, dal 1° gennaio 2022 sarà garantita la copertura del Fis anche ai lavoratori potenzialmente destinatari delle discipline relative ad altri Fondi già esistenti, in attesa dei necessari adeguamenti da parte dei Fondi stessi ai propri regolamenti.
Dalla data di tali adeguamenti, le imprese interessate rientreranno nella disciplina dei Fondi di destinazione “naturale”, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già autorizzate.
Le prestazioni Fis
Secondo il nuovo comma 3-bis dell’articolo 29, D.Lgs. 148/2015, il Fis eroga, dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale con le seguenti durate massime, in relazioni alle causali previste per le integrazioni salariali ordinarie:
- 13 settimane nel biennio mobile ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 26 settimane nel biennio mobile ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Inoltre, il nuovo comma 4-bis del medesimo articolo 29 elimina, a partire dal 1° gennaio 2022, il tetto delle prestazioni massime erogabili dal Fis, previsto fino al 31 dicembre 2021 dal comma 4 e pari a non più di 10 volte l’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2022 non sarà, quindi, più erogato l’assegno di solidarietà, “assorbito” dal nuovo assegno di integrazione salariale.
Le aliquote di finanziamento del Fis
Il nuovo comma 8 dell’articolo 29, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 207, L. 234/2021, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota di finanziamento del Fondo è differenziata in base al numero dei dipendenti, come segue:
- lo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti,
- lo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Per l’anno 2022, l’articolo 1, comma 219, Legge di Bilancio 2022, prevede comunque delle riduzioni, pari a:
- 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
- 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;
- 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti.
Si ritiene che il riferimento alla “data di presentazione della domanda” debba essere chiarito ufficialmente: la contribuzione dovrebbe essere dovuta indipendentemente dalla presentazione della domanda di accesso all’integrazione salariale; non a caso, sembra, nelle schede di lettura del dossier di documentazione che ha accompagnato l’iter parlamentare della Legge di Bilancio, il commento al comma 207 fa riferimento solo al numero di lavoratori mediamente occupati.
D’altra parte, in connessione con l’utilizzo dell’ammortizzatore è prevista la contribuzione addizionale pari al 4% della c.d. retribuzione persa.
Infine, anche per il Fis è previsto un meccanismo premiale per le aziende che non fanno ricorso all’ammortizzatore. Tale meccanismo incide, in questo caso, sull’aliquota di finanziamento e non sulla quota di contribuzione addizionale, come invece avviene per la Cigo/Cigs.
Dal 1° gennaio 2025, infatti, a favore, però, dei soli dei datori di lavoro che, congiuntamente:
- non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi;
- nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti,
- a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40%.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.
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