ASpI lavoratori sospesi: istruzioni per istanze inviate entro il 12 ottobre
L’Inps, con messaggio n.7037 del 18 novembre, ha offerto ulteriori chiarimenti in merito all’indennità ASpI per lavoratori sospesi in seguito all’abrogazione dell’art.3, co.17, L. n.92/12, a completamento di quanto comunicato con messaggio n.6024 del 30 settembre e con circolare n.27 del 20 ottobre scorso.
A integrazione di quanto previsto nel messaggio n.6024 del 30 settembre 2015, l’Inps precisa che:
- nel limite delle risorse disponibili l’Istituto procederà ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015 – sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile – indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015;
- per le domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015 (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle prime indicazioni ministeriali, la presentazione di richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all’abrogazione della norma, limitando quindi l’indicazione del periodo di fine sospensione ad una data antecedente o coincidente con il 23 settembre 2015) la Direzione centrale dell’Istituto chiederà, tramite Pec, agli Enti bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, sempre tramite Pec, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l’indicazione della data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro la data del 23 settembre 2015, in modo da consentire all’Istituto di variare la fine del periodo richiesto senza bisogno di ripresentazione dell’istanza.