22 Dicembre 2021

Decreto Fiscale: termini procedurali di trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale

di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021, ha illustrato le novità introdotte in sede di conversione in legge del D.L. 146/2021, con l’articolo 11-bis, in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale. In particolare, al comma 1, viene disposto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.

Più dettagliatamente, il comma 1 differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. Pertanto, possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da “dicembre 2020” fino ad “agosto 2021” compreso. Rientrano nel differimento tutte le domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fis, nonché quelle di Cisoa, connessi all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il conguaglio per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi al COVID–19, i cui termini di decadenza sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021: pertanto, il differimento al 31 dicembre 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021.

In ordine al differimento dei dati inerenti al conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale rientranti nel periodo per cui opera la disciplina prevista dall’articolo 11-bis, D.L. 146/2021, con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative.

 

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