26 Novembre 2015

Cumulo dei periodi assicurativi per lavoratori autonomi: i chiarimenti Inps

L’Inps, con messaggio n.7145 del 25 novembre, ha offerto ulteriori chiarimenti in tema di cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ai sensi della L. n.613/66 e dell’istituto di cumulo disciplinato dalla L. n.228/12.

In particolare, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, si ricorda che l’art.1, co.239, L. n.228/12, ha introdotto dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo, che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla Gestione Separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia.

Per il soggetto in possesso di contribuzione autonoma e dipendente occorre avere riguardo ai criteri di cui alla L. n.613/66 per verificare il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico, ostativo alla facoltà di cumulo, ancorchè il soggetto possegga anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria. Infatti la L. n.613/66, recante estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, all’art.20, co.1, stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.