Il costo del lavoro: Ccnl Autotrasporto merci e logistica
di Marco TuscanoTramite una serie di articoli si affronta, nel dettaglio, lo specifico tema del costo del lavoro. In particolare, attraverso ogni contributo proposto, si delineeranno, tramite esemplificazioni, i costi del personale relativi ad alcuni dei Ccnl maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.
Nel numero 11/2021 di Contratti collettivi e tabelle, si procede a un’analisi del costo del lavoro per il Ccnl Autotrasporto merci e logistica.
Il contratto collettivo in analisi, l’impresa tipo analizzata e il lavoratore tipo analizzato
Il contratto collettivo in analisi è il Ccnl Autotrasporto merci e logistica, oggetto dell’ipotesi di accordo del 18 maggio 2021, con durata dal 1° maggio 2021 al 31 marzo 2024, sottoscritto tra Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, assistite dalla Confetra, Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite dalla Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.
Per effettuare il calcolo del costo del lavoro si ipotizzeranno i seguenti dati:
- azienda classificata nel settore “Terziario” presso l’Inps, CSC 7.04.01, CA 3B e 0J. Per la predetta classificazione, si tenga conto delle risalenti questioni di inquadramento poi risolte dall’Inps con circolare n. 58/2000[1];
- azienda con un numero di lavoratori pari a 8, calcolato sulla base dei vari criteri di computo ex lege;
- azienda con un tasso Inail pari al 14,94 (Classificazione 9110 – Terziario).
Le tipologie di lavoratore per le quali si effettuerà il calcolo sono le seguenti:
- operaio di 3° livello par. E) con mansione di autista a tempo indeterminato (aliquota contributiva pari al 38,62%, di cui 9,34% carico dipendente e 29,28% carico datore di lavoro) con retribuzione mensile pari a 1.766,6 euro, al quarto anno di rapporto lavorativo con l’impresa[2], che lavora su 6 giorni settimanali;
- apprendista operaio in apprendistato professionalizzante di 3° livello par. E), con mansione di autista, al primo anno (aliquota contributiva pari al 9,40%, di cui 5,99% carico dipendente e 3,41% carico datore di lavoro), con retribuzione mensile in percentuale pari a 1.546,27 € (1.718,08*90%, sulla base di quanto indicato dall’articolo 57, tabella B, Ccnl), che lavora su 6 giorni settimanali.
Si specifica che le suddette retribuzioni non tengono conto dei salari di produttività ai sensi dell’articolo 38, punto 5[3], Ccnl, e degli accordi integrativi regionali.
Costo del lavoro
Innanzitutto, è necessario calcolare la retribuzione annuale dei lavoratori, comprensiva di retribuzione diretta e indiretta, che risulta pari a:
- 732,4 euro per il lavoratore qualificato, ovvero 1.766,6*14 mensilità;
- 647,78 euro per il lavoratore in apprendistato, ovvero 1.546,27*14 mensilità.
Successivamente, si calcola la contribuzione Inps a carico del datore di lavoro, che risulta pari a:
- 241,64 euro per il lavoratore qualificato, ovvero 24.732,4*29,28%;
- 738,18 euro per il lavoratore in apprendistato, ovvero 21.647,78*3,41%;
e la contribuzione per il premio assicurativo Inail, pari a:
- 373,19 euro per il lavoratore qualificato, ovvero 24.732,4*14,94 per mille + contributo Anmil dell’1%;
- 0 per l’apprendista, posto che per l’apprendistato non si paga il premio Inail, già compreso nella contribuzione previdenziale.
Si calcoli poi la quota di Tfr annua (retribuzione differita), pari a:
- 832,02 euro per il lavoratore qualificato, ovvero 24.732,4/13,5;
- 603,53 euro per il lavoratore in apprendistato, ovvero 21.647,78/13,5.
Vi sono poi da calcolare i costi relativi a eventuali oneri o contributi accessori, ossia il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Sanilog, di cui all’articolo 51, Ccnl, e il contributo per l’ente bilaterale Ebilog, di cui all’articolo 52[4].
I predetti importi sono pari a:
- 132 euro di Sanilog per il lavoratore qualificato, ovvero 120+(120*10%);
- 132 euro di Sanilog per il lavoratore in apprendistato, ovvero 120+(120*10%);
- 24 euro di Ebilog per il lavoratore qualificato, ovvero 2*12 mensilità (non si prende in considerazione il costo di 0,50 euro in carico al dipendente);
- 24 euro di Ebilog per il lavoratore in apprendistato, calcolato nelle modalità di cui al punto precedente.
Un ulteriore costo è quello riferibile ai permessi o ferie maturati dal lavoratore, che si ricorda possono rappresentare un mero esborso diretto, quando non goduti (ad esempio, alla cessazione del rapporto di lavoro o, unicamente per i permessi non utilizzati, alla scadenza degli stessi, indicata all’articolo 14, Ccnl).
Per tale motivo, nel presente costo del lavoro si considera come aggiuntivo il costo relativo a:
- ferie, solo parzialmente, ovvero per la parte eccedente le 2 settimane, nel pieno rispetto dei dettami di cui all’articolo 10, D.Lgs. 66/2003, che prevedono il godimento obbligatorio di almeno 2 settimane di ferie nell’anno di maturazione;
- permessi, che nel Ccnl in analisi sono suddivisi in ex festività e Rol. Per gli stessi, si ricorda, non esiste un obbligo di godimento ex lege.
Ovviamente, qualora le ipotesi in analisi non si concretizzassero, è opportuno non tenere in considerazione il valore monetario di riferimento, poiché già incluso nella retribuzione annuale corrisposta dal datore di lavoro.
Nel dettaglio, il Ccnl in analisi prevede le seguenti maturazioni[5]:
- 26 giorni di ferie (22 giorni lavorativi per la settimana corta, da traslare su settimana lunga), ex articolo 24, di cui 12 da godere obbligatoriamente nell’anno di maturazione;
- 32 ore di ex festività, ex articolo 14;
- 36 ore di Rol, ex articolo 11, comma 11.
Pertanto, gli importi per ferie da utilizzare per il calcolo del costo del lavoro sono pari a:
- 244,11 euro per il lavoratore qualificato, ovvero 1.766,6/26 (divisore giornaliero per il personale viaggiante)*14 (dato da 26-12) = 951,24, a cui sommare la relativa contribuzione Inps e Inail a carico del datore di lavoro, pari a 951,24*29,28% = 278,52 e 951,24*14,94 per mille + Anmil = 14,35;
- 860,99 euro per il lavoratore in apprendistato, ovvero 1.546,27/26 (divisore giornaliero per il personale viaggiante)*14 (dato da 26-12) = 832,60, a cui sommare la relativa contribuzione Inps a carico del datore di lavoro pari a 832,60*3,41% = 28,39.
Gli importi per ex festività sono, invece, pari a:
- 440,08 euro per il lavoratore qualificato, ovvero l’importo della retribuzione oraria dato da 1.766,6/168 (divisore orario)*32 = 336,49, a cui sommare la relativa contribuzione Inps e Inail a carico del datore di lavoro pari a 336,49*29,28% = 98,52 e 336,49*14,94 per mille + Anmil = 5,07;
- 304,56 euro per il lavoratore in apprendistato, ovvero l’importo orario dato da 1.546,27/168 (divisore orario)*32 = 294,52, a cui sommare la relativa contribuzione Inps a carico del datore di lavoro, pari a 294,52*3,41% = 10,04.
Mentre gli importi per Rol sono pari a:
- 495,09 euro per il lavoratore qualificato, ovvero l’importo orario dato da 1.766,6/168 (divisore orario) *36 = 378,55, a cui sommare la relativa contribuzione Inps e Inail a carico del datore di lavoro, pari a 378,55*29,28% = 110,84 e 378,55*14,94 per mille + Anmil = 5,70;
- 342,63 euro per il lavoratore in apprendistato, ovvero l’importo orario dato da 1.546,27/168 (divisore orario)*36 = 331,34, a cui sommare la relativa contribuzione Inps a carico del datore di lavoro, pari a 331,34*3,41% = 11,29.
Infine, si ricorda che, annualmente, è certamente possibile che si verifichino casi in cui le festività ex articolo 60, Ccnl, cadano di domenica. In tal caso, vi è un importo retributivo che il datore di lavoro deve versare nei confronti del lavoratore, pari a 1/26 della retribuzione mensile di riferimento, ai sensi del punto 2 del medesimo articolo[6]. Detto importo è, quindi, da includere, a tutti gli effetti, nel calcolo del costo del lavoro presunto.
A titolo esemplificativo, nel 2021 si verificano 3 festività cadenti di domenica, per un importo pari a:
- 266,58 euro per il lavoratore qualificato, ovvero 1.766,6/26*3 = 203,83, a cui sommare la relativa contribuzione Inps e Inail a carico del datore di lavoro, pari a 203,83*29,28% = 59,68 e 203,83*14,94 per mille + Anmil= 3,07;
- 184,49 euro per il lavoratore apprendista, ovvero 1.546,27/26*3 = 178,41, a cui sommare la relativa contribuzione Inps a carico del datore di lavoro pari a 178,41*3,41% = 6,08.
Costi correlati
Poiché si sta trattando dell’ipotesi di lavoratori autisti, ovvero personale viaggiante, un primo costo correlato è certamente quello relativo alle trasferte, di cui all’articolo 62, Ccnl in analisi.
A tal proposito, si ipotizzi un numero di trasferte in Italia pari a 26 giorni mensili. Il trattamento minimo contrattuale per le stesse si ipotizza sia pari a 21,80 euro (trasferta in territorio nazionale dalle 6 alle 12 ore, ai sensi dell’articolo 62, punto 3, Ccnl). Si ricorda che tali indennità sono esenti da prelievo contributivo e fiscale ai sensi dell’articolo 51, Tuir, e articolo 62, punto 6, Ccnl.
Pertanto, annualmente, il costo ipotetico da imputare alle indennità di trasferta è pari a 6.540 euro, ovvero 21,80*300 (dato da 26 giorni mensili moltiplicati per le 12 mensilità, a cui sottrarre i giorni di ferie obbligatori annui pari a 12, come sopra visto).
Si specifica che il suddetto importo per indennità di trasferta è ipoteticamente imputabile anche al lavoratore apprendista, considerato che la mansione attribuita allo stesso può prevedere, senza dubbio, la resa di prestazione lavorativa in trasferta, ovviamente con i dovuti accorgimenti (tra cui una corretta e completa compilazione del piano formativo individuale)[7].
Si ipotizzi, in aggiunta, l’incarico di riscossione di denaro e pagamenti assegnata in via continuativa ai lavoratori in analisi. L’ipotizzata azienda, più precisamente, ha deciso di attribuire l’indennità per rischio maneggio/cassa di cui all’articolo 15, punto 2, Ccnl, all’autista qualificato, mentre ha deciso di esonerare per iscritto l’apprendista da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti, coerentemente con il tipo di contratto in essere[8]. In tal caso, per il lavoratore qualificato è prevista un’indennità di maneggio/cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile, mentre per il lavoratore in apprendistato non è prevista indennità alcuna, ai sensi dell’articolo 15, punto 3.
Pertanto, annualmente, ai fini dell’ottenimento del costo del lavoro, per il lavoratore qualificato deve essere considerato un importo di 847,96 euro, ovvero 1.766,6*4% = 70,66 per 12 mensilità. Tale importo non è soggetto a prelievo previdenziale, ex articolo 12, comma 2, L. 153/1969, così come indicato da risalente giurisprudenza[9] e dalla successiva circolare Inps n. 104/1995. Tale somma, inoltre, non rientra nella base di calcolo per il Tfr, ai sensi dell’articolo 37, Ccnl[10].
Da ultimo, si ricorda che il Ccnl, all’articolo 61, punto 7, prevede la possibilità che possa essere istituita, localmente, un’indennità di mensa[11]. Nei casi ipotizzati, tale indennità non è stata presa in considerazione.
Costo totale
In conclusione, gli importi ricavabili dai calcoli sopra effettuati permettono di ottenere il costo del lavoro presunto annuo dei 2 lavoratori ipotizzati.
Operaio di 3° livello par. E) con mansione di autista a tempo indeterminato
Pertanto, si debbono sommare i seguenti valori:
- 732,40 euro di retribuzione annuale lorda;
- 241,64 euro di contribuzione a carico del datore di lavoro;
- 373,19 euro per premio Inail;
- 832,02 euro di maturazione T.f.r.;
- 132 euro per Sanilog;
- 24 euro per Ebilog;
- 244,11 per ferie;
- 440,08 euro per ex festività;
- 495,09 euro per Rol;
- 266,58 euro per festività cadenti di domenica;
- 540 euro per trasferte;
- 847,96 euro per indennità di maneggio/cassa.
Per un importo totale annuo presunto di 44.169,07 euro.
Apprendista in apprendistato professionalizzante di 3° livello par. E), al primo anno
Si debbono sommare i seguenti valori:
- 647,78 euro di retribuzione annuale lorda;
- 738,18 euro di contribuzione a carico del datore di lavoro;
- 603,53 euro di maturazione Tfr;
- 132 euro per Sanilog;
- 24 euro per Ebilog;
- 860,99 euro per ferie;
- 304,56 euro per ex festività;
- 342,63 euro per Rol;
- 184,49 euro per festività cadenti di domenica;
- 540 euro per trasferte.
Per un importo totale annuo presunto di 32.378,16 euro.
Si tenga presente che il presente costo del lavoro è stato calcolato senza tenere conto di alcuni ulteriori peculiari costi, tra cui:
- il mero costo per la gestione amministrativa del personale, tra cui quello riferibile al professionista incaricato dell’elaborazione del cedolino paga;
- i costi attinenti alla formazione obbligatoria dell’apprendista;
- i costi attinenti al rispetto dei dettami in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i costi per l’Irap, di cui agli articoli 1-45, D.Lgs. 446/1997 e sue modificazioni e integrazioni.
Va detto che i predetti valori, talvolta, possono essere richiesti (anche implicitamente) dall’azienda cliente, ed è opportuno, quindi, che gli stessi non siano esclusi aprioristicamente in una piena riflessione sul costo del lavoro.
Da ultimo, con riferimento al settore dell’autotrasporto merci in generale, risulta utile ricordare che il Ministero dei trasporti, con D.D. 206/2020, ha indicato gli specifici costi del lavoro, seppur, per espressa previsione, da considerarsi dalla “natura non cogente”.
[1] Nel dettaglio, la circolare in oggetto stabilisce che “qualora l’attività di logistica per conto terzi sia svolta anche da aziende che effettuano attività di spedizioniere – vettore, assoggettate al DM 9 ottobre 1991 di aggregazione al settore terziario (CSC 7.04.01., codice ISTAT 63.40.1.), nei confronti delle stesse dovrà essere aperta, una separata posizione contributiva per tale attività, con l’attribuzione dello stesso codice ISTAT 63.40.1. che individua l’attività di spedizioniere vettore (ciò al fine di evidenziare l’unicità dell’impresa), ma con l’attribuzione del codice di autorizzazione “3B” relativo all’attività di logistica”.
[2] La retribuzione di riferimento è data dal minimo contrattuale più 2 scatti biennali di cui all’articolo 17, Ccnl.
[3] L’articolo in oggetto recita: “Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti (…), l’azienda dovrà applicare l’accordo territoriale (…)” e “Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura (…), ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un’erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato (…)”.
[4] Si ipotizza che l’azienda versi all’ente bilaterale di riferimento, e pertanto non paghi l’Ear (elemento aggiuntivo della retribuzione) previsto dal Ccnl.
[5] Al fine del presente costo, non si considerano le nuove disposizioni di cui all’articolo 4, Ccnl, che riguardano aziende che hanno sottoscritto appositi accordi sindacali.
[6] L’articolo in oggetto indica la frazione di 1/22, da applicarsi invero a quei lavoratori che lavorano su settimana corta. Tale frazione deve essere quindi traslata su settimana lunga.
[7] Va chiarito, sul punto, che il Ccnl in analisi consente a tutti gli effetti una prestazione in trasferta resa in una sorta di autonomia, anche per il lavoratore apprendista. Si veda, a tal proposito, articolo 57, punto 15: “Per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante per i profili degli autisti inquadrati nei livelli 3° Super, 3° Super Junior (rif. art. 11/quater), 3° (3° e 4° per CCNL Assologistica) e 4°, considerando che per la guida dei veicoli industriali è già necessario il possesso di una serie di requisiti di legge che attestano la specifica idoneità tecnica, le parti concordano che quanto previsto dal presente comma sia realizzato prescindendo dall’affrancamento fisico del tutor”.
[8] L’assegnazione di detto incarico potrebbe presentare indubbi profili di rischio circa la genuinità dell’apprendistato. Cfr. Trib. Torino del 28 aprile 2009: “L’attribuzione della responsabilità dell’ammanco al ricorrente (…) è quindi illegittima sia in linea teorica perché all’apprendista non può essere imputata alcuna responsabilità di ruolo o funzione incompatibile con la causa mista del contratto di apprendistato”.
[9] Cfr. Cass. n. 9331/1994.
[10] Infatti, seppur l’articolo 74 riconduce l’indennità di maneggio al concetto di retribuzione globale, l’articolo 37 non ne fa menzione, indicando tassativamente gli elementi utili per il calcolo del Tfr. Si ricorda che, normalmente, per il calcolo del Tfr concorrono tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, “salvo diversa previsione dei contratti collettivi”, così come stabilito dall’articolo 2120, comma 2, cod. civ.. Sulla questione, cfr. Cass. n. 16618/2003; Cass. n. 4251/2001; Cass. n. 11815/1998; Cass. n. 7326/1995.
[11] A titolo esemplificativo, Fai, Associazione provinciale di Brescia, indica che è stabilito che “per il personale viaggiante che gode di trasferta, la mensa è di € 5,89”.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“.
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