Il lavoro occasionale del familiare
di Roberto LucariniLa domanda è: quando risulta davvero occasionale il lavoro svolto da un familiare del titolare o del socio di un’impresa?
Qualcuno potrebbe ritenere banale tale argomento, ma se si ha una minima pratica di studio si riconosce a questo tema una sua dignità. Specie chi opera come il sottoscritto, semplice professionista di provincia, si imbatte di frequente in tematiche che si riscontrano nella multiforme base mini-imprenditoriale italica.
E poi, a dirla tutta, il valutare o meno come occasionale tale lavoro propone delle non marginali ricadute sul piano previdenziale e assicurativo. Occhio, dunque, a non fare scelte affrettate.
Sappiamo come il lavoro di un familiare, del titolare/socio, possa manifestarsi, sul piano giuridico, sia in forma di collaborazione che di subordinazione; su quest’ultimo aspetto molta, ma davvero molta, cautela.
Può essere, tuttavia, che tale lavoro venga svolto anche solo occasionalmente, tanto da non rappresentare, esso stesso, i caratteri dell’abitualità e della prevalenza ritenuti, dal nostro Legislatore, necessari per distinguere un lavoro non meramente occasionale; ciò, almeno, sul piano previdenziale.
Vista la posta in palio – iscrizione del familiare a una gestione Inps e sua assicurazione all’Inail – si sono verificate negli anni mutevoli situazioni, tanto che nel 2013, con 2 circolari (lettera circolare n. 10478/2013 e n. 14184/2013), il Ministero del lavoro ha fornito ai propri ispettori delle linee guida per uniformarne l’attività.
Sul piano previdenziale si è scelta la strada più semplice, ossia quella di forfetizzare le giornate di lavoro annue entro le quali il lavoro del familiare debba considerarsi, presuntivamente, occasionale: 90 giorni ovvero 720 ore nell’anno solare.
Attenzione, però, ad alcuni aspetti:
- per lavori stagionali l’INL, con proprio intervento del 2018 (lettera circolare n. 50/2018), ha avvisato che “tale indice può risultare utile anche in relazione al settore turistico tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività stagionali, lo stesso indice (90 giorni nell’anno) andrà evidentemente riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, 90:365×90 = 22 giorni)”;
- valutare con attenzione l’effettivo grado di parentela, nella considerazione che le collaborazioni occasionali potranno essere instaurate tra il titolare/socio e il coniuge e con i parenti e gli affini entro il terzo grado (con maggiori margini in agricoltura);
- come fatto notare dall’INL, “il citato criterio di valutazione (forfetario, NdA) non è peraltro destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente”.
Sul piano assicurativo le cose cambiano, visto che in ambito Inail la normativa pone vincoli più stringenti. È stato, infatti, evidenziato come, in tale contesto, sia corretto smarcarsi dalla nozione di occasionalità, per valutare, invece, la sussistenza dell’obbligo ogniqualvolta la prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”. Con l’intervento dell’agosto 2013, il Ministero ha cercato di fornire un aiuto pratico, un parametro di carattere oggettivo, ritenendo possibile considerare come accidentale “una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative”.
È utile, infine, ribadire, per chiudere queste brevi note, come il meritevole sforzo proposto dal Ministero e dall’INL si fondi pur sempre su una base presuntiva; una presunzione di tipo semplice, che, ove lo si ritenesse, potrà essere superata in sede ispettiva da prove puntualmente motivate “in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente”.
La partita, specie nei lavori di tipo stagionale, si ripropone sovente di anno in anno; le regole del gioco ci sono e non vanno assolutamente sottovalutate. I giocatori dovranno essere ben informati della posta in gioco.
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