Mancata formazione per reiterate assenze: onere della prova al datore
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 novembre 2015, n.22624, ha stabilito che è illegittimo il recesso se il datore non riesce a dimostrare che la mancata partecipazione ai corsi di formazione dipende esclusivamente dalle assenze per malattia del lavoratore.
Infatti incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare che la causa dell’inadempimento dell’obbligo formativo è dipeso esclusivamente dalle assenze della lavoratrice, in quanto, trattandosi di un’eccezione di natura estintiva dell’obbligazione nascente dal contratto di formazione, la stessa non può che gravare sulla parte che l’ha sollevata e che intende avvalersene ai fini dell’esonero dalla responsabilità contrattuale.