Fruizione integrale del credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto di DPI da COVID-19
di RedazioneL’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021, ha stabilito che i contribuenti che hanno presentato l’istanza per l’accesso al credito d’imposta previsto per le spese di sanificazione e per l’acquisto dei DPI da COVID-19 potranno beneficiarne interamente, quindi in misura pari al 30% delle spese comunicate, poiché il totale degli importi richiesti è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziate.
I beneficiari (esercenti attività d’impresa, arti e professioni; enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti; strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale) potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure in compensazione, tramite modello F24. In questo secondo caso, il modello dovrà essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice tributo “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”, istituito con risoluzione n. 64/E dell’11 novembre 2021.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del proprio credito d’imposta consultando il Cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it.
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