10 Novembre 2021

La prescrizione dei crediti di lavoro: a che punto è la discussione?

di Sergio Passerini

L’articolo affronta il tema della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che, negli ultimi tempi, si sono ripetutamente posti il tema della compatibilità dei tradizionali indirizzi in materia con le riforme in tema di conseguenze del licenziamento illegittimo introdotte dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero) e dal D.Lgs. 23/2015 (norme sul contratto a tutele crescenti previste dal Jobs Act). Si cercherà di evidenziare come l’orientamento che sembra di recente imporsi come prevalente – quello dell’ormai generalizzata sospensione della decorrenza della prescrizione nel corso dei rapporti di lavoro subordinato – non appaia in realtà imposto dalle norme in materia, né dai principi espressi dalla Corte Costituzionale.

 

Premessa

Ad alcuni anni dall’entrata in vigore della riforma dell’articolo 18, St. Lav., apportata dalla c.d. Legge Fornero (L. 92/2012), e dall’introduzione, da parte del D.Lgs. 23/2015, dell’impropriamente definito “contratto a tutele crescenti”, la giurisprudenza ha ormai più volte avuto modo di affrontare il tema della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro nel mutato contesto di tutela contro i licenziamenti illegittimi.

L’orientamento che, al momento, appare prevalente, nella giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul tema, è quello secondo il quale, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 92/2012 all’articolo 18, L. 300/1970, e, a maggior ragione, in seguito al D.Lgs. 23/2015, la prescrizione dei crediti retributivi non decorrerebbe più in costanza di rapporto di lavoro, anche ove al rapporto fosse o sia applicabile l’articolo 18, St. Lav..

La prescrizione dei crediti di lavoro inizierebbe cioè a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro e, laddove il rapporto di lavoro fosse stato instaurato prima della Riforma Fornero e fosse soggetto all’applicazione dell’articolo 18, St. Lav., la sua decorrenza resterebbe comunque sospesa a partire dalla data di entrata in vigore della Riforma Fornero (e cioè dal 18 luglio 2012) sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In questo senso si è, per esempio, di recente pronunciato il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 523/2020 del 26 maggio 2021, ma anche il Tribunale di Milano, con sentenza del 31 marzo 2021 e altri Tribunali e Corti d’Appello.

Non sono, tuttavia, mancate pronunce in senso contrario[1], a nostro avviso argomentate in maniera maggiormente condivisibile.

In attesa di una probabile prossima presa di posizione sul punto da parte della Corte di Cassazione e del consolidamento della giurisprudenza sul tema, ci proponiamo di evidenziare per quali ragioni l’orientamento ad oggi prevalente della giurisprudenza su questo tema non ci appaia per nulla imposto né dalle norme in materia, né dai principi costituzionali.

 

La giurisprudenza costituzionale all’origine della disciplina della prescrizione dei crediti di lavoro

La sistemazione teorica della disciplina della prescrizione dei crediti di lavoro ha un’origine ben nota, che in questa sede conviene ricordare.

Nel nostro ordinamento, a tutela dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, ogni diritto è destinato a estinguersi in un periodo di tempo predeterminato dalla legge, ove il suo titolare non lo eserciti entro quel tempo. Fanno eccezione solo i diritti indisponibili e alcuni specifici diritti tassativamente indicati dalla legge, espressamente previsti come imprescrittibili (come il diritto di esercitare l’azione di nullità, ex articolo 1422, cod. civ., e pochi altri particolari diritti, prevalentemente in materia di famiglia e di successioni).

A questa regola comune, espressa dall’articolo 2934, cod. civ., non sfuggono i diritti patrimoniali che derivano dal rapporto di lavoro.

In materia, la principale norma di riferimento è l’articolo 2948, cod. civ., il quale prevede che si prescrivano in 5 anni “le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro” (comma, 1 n. 5) e “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (comma 1, n. 4).

La giurisprudenza ha più volte chiarito il significato di queste disposizioni di legge, confermando che la prescrizione quinquennale si applica a ogni credito che abbia origine e titolo nel rapporto di lavoro (non solo ai crediti per la retribuzione ordinaria, dunque, ma anche ai crediti relativi al lavoro straordinario, a prescindere dalla sua periodicità, alla retribuzione per il lavoro prestato nelle festività, etc.)[2], restando esclusi soltanto i crediti che abbiano un titolo autonomo rispetto all’esecuzione della prestazione di lavoro, come i crediti derivanti da responsabilità del datore di lavoro[3].

Il problema è, però, la decorrenza di questa prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro; e, proprio rispetto a tale questione, la giurisprudenza – prima costituzionale, poi di legittimità – ha costruito il sistema ora messo in discussione.

Tutto ha inizio con la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi della legittimità degli articoli 2948, comma 1, nn. 4 e 5, 2955, comma 1, n. 2, e 2956, comma 1, n. 1, cod. civ., in relazione agli articoli 3, 4 e 36, Costituzione, in questa sentenza afferma innanzitutto: “la prescrizione è modo generale d’estinzione dei diritti, la garanzia costituzionale d’un diritto non vieta, di per sé, che esso si estingua per il decorso del tempo: la tutela costituzionale dà al diritto soggettivo una forza maggiore di quella che gli deriverebbe dalla legge ordinaria; ma non lo rende necessariamente perpetuo poiché, se alla base della prescrizione sta un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, questa tocca di regola qualunque diritto, compresi quelli costituzionalmente garantiti“.

Ciò chiarito in via generale, la Corte interviene, però, sulla decorrenza della prescrizione, in considerazione della speciale posizione di debolezza del titolare di questi particolari diritti di credito: “Però, se il diritto alle prestazioni salariali può prescriversi, non tutto il regime della prescrizione è compatibile colla speciale garanzia che deriva dall’art. 36 della Costituzione.  In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d’impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti; dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall’art. 36 della Costituzione: lo stesso art. 2113 del Codice civile, che la giurisprudenza ha già inquadrato nei principi costituzionali, ammette l’annullamento della rinuncia proprio se questa è intervenuta prima della cessazione del rapporto di lavoro o subito dopo. In sostanza si è voluto proteggere il contraente più debole contro la sua propria debolezza di soggetto interessato alla conservazione del rapporto. Le norme impugnate, in verità, non si riferiscono al negozio di rinuncia; però consentono che la prescrizione prenda inizio dal momento in cui matura il diritto a ogni singola prestazione salariale: se si eccettua il n. 5 dell’art. 2948, il termine prescrizionale decorre fatalmente anche durante il rapporto di lavoro poiché non vi sono ostacoli giuridici che impediscano di farvi valere il diritto al salario. Vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento; cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell’effetto che l’art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione”.

La Corte Costituzionale del 10 giugno 1966 conclude dunque così: “Entro questi limiti la questione è  fondata: il precetto costituzionale, pur ammettendo la prescrizione del diritto al salario, non ne consente il decorso finché permane quel rapporto di lavoro durante il quale essa maschera spesso una rinuncia“.

Questa pronuncia è intervenuta in un’epoca nella quale vigeva ancora il principio della libera recedibilità del rapporto di lavoro privato. L’affermazione assoluta secondo la quale il mancato esercizio del diritto da parte del lavoratore durante il rapporto di lavoro, così come la rinuncia al diritto, non potessero essere considerati “una libera espressione di volontà negoziale” va, dunque, letta anche alla luce di quello specifico contesto storico.

Pochi giorni dopo quella pronuncia della Corte Costituzionale è, tuttavia, intervenuta la L. 604/1966, il cui articolo 1 ha sancito il principio secondo il quale, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i quali la stabilità non risulti assicurata da norme di legge o di contratto, il licenziamento non può avvenire se non per giusta causa o per giustificato motivo, ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di fornirne la prova.

E, soprattutto, la successiva L. 300/1970 ha introdotto, con il noto articolo 18, l’obbligo di reintegrazione del lavoratore licenziato illegittimamente da imprese che superino determinate soglie dimensionali.

Si è posto, quindi, il problema di verificare se queste innovazioni legislative non avessero fatto venire meno il fondamento giuridico sul quale si era basata, nel 1966, la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2948, comma 1, n. 4, 2955, comma 1, n. 2, e 2956, comma 1, n. 1, cod. civ., nella parte in cui consentivano che la prescrizione “del diritto alla retribuzione” decorresse durante il rapporto di lavoro. La Corte Costituzionale, opportunamente sollecitata, è quindi nuovamente intervenuta sul tema, con un’importante sentenza del dicembre 1972, la n. 174/1972. In tale sentenza la Corte prende atto delle intervenute modifiche legislative, e così afferma: “Si pone pertanto il quesito se per effetto di tali innovazioni legislative non sia venuto meno, per i rapporti regolati dalle norme ricordate, il fondamento giuridico su cui poggiava la parziale invalidazione statuita con la sentenza n. 63 del 1966. Già la Corte, con sentenza n. 143 del 1969, ebbe a ritenere che il principio con quella affermato non dovesse trovare applicazione tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione; e non sembra dubbio che tale interpretazione, fatta allora valere per i rapporti di pubblico impiego statali, anche se di carattere temporaneo, debba trovare applicazione in tutti i casi di sussistenza di garanzie che si possano ritenere equivalenti a quelle disposte per i rapporti medesimi. Non sembra contestabile che siffatta analogia si verifichi allorché ricorra l’applicabilità delle due serie di disposizioni menzionate, di cui la seconda deve considerarsi necessaria integrazione della prima, dato che una vera stabilità non si assicura se all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”.

Dunque, la Corte ha affermato che il principio della sospensione della decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro non debba trovare applicazione – con conseguente “riespansione” dell’ordinaria disciplina codicistica in materia – “tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”.

Situazione che, quanto al rapporto di lavoro privato, si verificherebbe “allorché ricorra l’applicabilità delle due serie di disposizioni menzionate” (l’articolo 1, L. 604/1966, e quindi il principio di causalità del licenziamento, e l’articolo 18, L. 300/1970, e quindi la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo), “di cui la seconda deve considerarsi necessaria integrazione della prima”. Questo perché, sempre secondo la Corte, “una vera stabilità non si assicura se all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”.

 

La tradizionale configurazione giurisprudenziale della disciplina della prescrizione dei crediti di lavoro (subordinato)

È importante rileggere ancora una volta oggi attentamente i testi di queste pronunce: su queste affermazioni della Corte Costituzionale si è univocamente fondata la giurisprudenza di legittimità e di merito dei 40 anni successivi, formando il sistema che tutti ben conosciamo, nel quale – semplificando un po’ – la prescrizione dei crediti retributivi corre anche in corso di rapporto laddove il rapporto di lavoro sia garantito da stabilità reale (articolo 18, St. Lav.), e rimane, invece, sospesa sino alla fine del rapporto di lavoro laddove, invece, esso non sia garantito da stabilità reale.

Con la precisazione, fatta propria dalla giurisprudenza maggioritaria, ma non unanime[4], secondo la quale il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti retributivi del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel momento della sua esecuzione e della plausibile sussistenza, nel caso concreto, di una situazione psicologica di metus del lavoratore, e non della disciplina giuridica astrattamente applicabile al rapporto di lavoro, ove lo stesso fosse sorto già con le modalità e con la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabile al caso concreto.

Così, si è per lo più ritenuto che la prescrizione non corra in ipotesi di successione di contratti con termine illegittimo, unificati solo ex post in un unico rapporto di lavoro assistito da garanzie di stabilità reale (Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 14996/2012; Cass. n. 3869/2001; Cass. n. 7565/1997); né in caso di rapporto qualificato dalle parti come rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato, riqualificato successivamente dal giudice come rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla disciplina dell’articolo 18, St. Lav.; né in caso di rapporto costituito in violazione del divieto di interposizione, laddove il datore di lavoro interposto non abbia i requisiti dimensionali per l’applicazione dell’articolo 18, St. Lav. (Cass. n. 12553/2014. Cfr. anche Cass. n. 4942/2012; Cass. n. 1717/2009; Cass. n. 23227/2004).

In questo sistema, per la giurisprudenza, in materia di prescrizione di crediti retributivi la regola generale è quella della sospensione del termine di prescrizione fino alla fine del rapporto, mentre quella della normale decorrenza in corso del rapporto è solo l’eccezione: con la conseguenza che è il datore di lavoro, il quale eccepisca la prescrizione, a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la sua decorrenza in corso di rapporto (Cass. n. 7640/2012). Tutta questa costruzione valeva e vale, secondo la giurisprudenza tradizionale, solo per i rapporti di lavoro subordinato, non per i rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato.

Nonostante alcune voci contrarie in dottrina, la Corte di Cassazione (n. 7640/2012) ha chiaramente affermato che la sospensione del corso della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto può essere invocata solo nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, perché è ad esso che fa riferimento il corpus di pronunzie della Corte costituzionale (sentenze 10.6.66 n. 63, 20.11.69 n. 143 e 12.12.72 n. 174), per il quale l’art. 2948, n., c.c. è illegittimo limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, salvo che il rapporto stesso non sia caratterizzato dalle garanzie del pubblico impiego o degli artt. 1 della l. 15.6.66 n. 604 e 18 della l. 20.5.70 n. 300”.

Per i rapporti di lavoro autonomo (o parasubordinato) vale, dunque, la regola generale di diritto civile della decorrenza della prescrizione dalla maturazione del relativo diritto, anche se si tratta di maturazione che avvenga in corso di rapporto.

Discorso diverso dovrebbe farsi per i rapporti parasubordinati che si concretino in collaborazioni coordinate e continuative eterorganizzate, alle quali sia applicabile – a norma dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015 – la disciplina del rapporto di lavoro subordinato: l’applicazione al rapporto di quest’ultima disciplina comporterebbe anche l’applicazione della particolare disciplina in materia di prescrizione, che inizierebbe a decorrere, in base ai principi già descritti, solo dalla cessazione del rapporto di collaborazione eterorganizzata.

Questa, in estrema sintesi, era la disciplina tradizionale e consolidata in materia di prescrizione dei crediti retributivi, disciplina, come visto, di origine in gran parte giurisprudenziale, ancorché non immune da dubbi di opportunità e sistematici.

 

Riforma Fornero, contratto a tutele crescenti e prescrizione dei crediti di lavoro: l’immutata tutela contro il licenziamento ritorsivo

È noto che la L. 92/2012 ha profondamente modificato l’articolo 18, L. 300/1970, riducendo significativamente le ipotesi in cui alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento consegue l’ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Il D.Lgs. 23/2015, sul c.d. contratto a tutele crescenti, ha poi ulteriormente variato la prospettiva, introducendo un sistema di tutele contro il licenziamento illegittimo radicalmente innovativo, nel quale le ipotesi di possibile reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro sono davvero residuali, anche per i lavoratori alle dipendenze di imprese che superino la consueta soglia dimensionale.

È, quindi, evidente che il tradizionale criterio di soluzione del problema della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi fondato sulla dicotomia “articolo 18 sì/articolo 18 no” è ormai da solo inadeguato a orientare l’interprete.

V’è, però, da chiedersi se l’interprete possa comunque – risalendo ai principi affermati dalla Corte Costituzionale e a prescindere da un nuovo intervento legislativo in materia di prescrizione – fornire delle soluzioni credibili e che consentano agli operatori di fare affidamento su un ragionevole livello di prevedibilità.

Ovviamente, la soluzione più semplice è quella di affermare che, non essendo più garantita in ogni caso la reintegrazione nel posto di lavoro neppure ai lavoratori illegittimamente licenziati da imprese che superino le soglie dimensionali di cui all’articolo 18, comma 8, St. Lav., la prescrizione dei crediti retributivi ora decorra indifferentemente per tutti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Eppure, questa soluzione interpretativa, per quanto semplice e, come visto, fatta propria da una parte finora rilevante della giurisprudenza di merito, non pare appagante dal punto di vista teorico.

Come si è visto rileggendo le motivazioni delle pronunce della Corte Costituzionale del 1966 e del 1972, la ratio degli interventi sulle norme generali del codice civile è stata quella di proteggere la parte debole del rapporto di lavoro e di rimuovere gli ostacoli materiali (articolo 3, Costituzione) all’esercizio da parte sua dei diritti retributivi maturati nel corso del rapporto: “Vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento” (Corte Costituzionale n. 63/1966).

La stessa Corte Costituzionale ha, però, chiarito che questi ostacoli materiali possono considerarsi già efficacemente rimossi dall’ordinamento – senza, dunque, necessità di deroga alle norme generali in materia di prescrizione contenute nel codice civile – in quei casi nei quali il rapporto di lavoro sia garantito da una “vera stabilità”, e quindi l’ordinamento assicuri che “all’annullamento dell’avvenuto licenziamento si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare” (Corte Costituzionale n. 174/1972).

Il lavoratore, dunque, deve essere posto al riparo della minaccia di un licenziamento adottato nei suoi confronti quale reazione all’esercizio dei suoi diritti retributivi; questo riparo è assicurato dalle norme vigenti nei casi in cui “all’annullamento dell’avvenuto licenziamento si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare” e, negli altri casi, dalla sospensione della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, introdotta dalla Corte Costituzionale. Il sistema, così delineato, pare coerente.
A questo punto, però, è inevitabile osservare che il licenziamento prospettato come possibile male ingiusto in tutte queste affermazioni è, tipicamente, il licenziamento ritorsivo, ovvero quello adottato in reazione all’esercizio da parte del lavoratore dei suoi diritti.

Contro il licenziamento ritorsivo, tuttavia, l’ordinamento assicura ancora oggi una tutela che “all’annullamento dell’avvenuto licenziamento faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”: il licenziamento ritorsivo è stato sempre considerato un licenziamento nullo dall’ordinamento, indipendentemente dalle dimensioni del datore di lavoro. Era considerato nullo già precedentemente alle recenti riforme[5], è stato espressamente qualificato come nullo a seguito della riforma introdotta dalla L. 92/2012 (articolo 18, comma 1, St. Lav.) ed è tale anche a seguito del D.Lgs. 23/2015: la mancata menzione nell’articolo 2, D.Lgs. 23/2015, del motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345, cod. civ. – sottolineata da alcuni interpreti – non consente, di per sé, di sostenere che il licenziamento ritorsivo sia escluso dalle fattispecie cui il Legislatore del 2015 ha voluto riconoscere la tutela reintegratoria con effetti risarcitori pieni: difficilmente potrebbe, infatti, sostenersi che il riferimento, comunque contenuto nella norma, agli “altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge” non comprenda i casi di nullità previsti dalla generale disciplina codicistica dell’invalidità degli atti negoziali, anche unilaterali; e tra questi v’è anche l’atto determinato da un motivo illecito, esclusivo e determinante, radicalmente nullo ai sensi degli articoli 1345 e 1324, cod. civ..

Se il lavoratore viene licenziato solo per aver fatto valere un suo diritto retributivo nel corso del rapporto, dunque, il suo licenziamento è ed è sempre stato ritorsivo, e dunque radicalmente nullo, in qualunque tipo di rapporto di lavoro; e questo è un accertamento che il giudice può solo fare ex post, esattamente come quando verifica la ricorrenza dei presupposti per far derivare dall’illegittimità di un licenziamento le conseguenze di cui all’articolo 18, St. Lav..

Come si vede, dunque, vi sono argomenti per sostenere che, anche a seguito delle riforme introdotte dalla L. 92/2012 e dal D.Lgs. 23/2015, il lavoratore che intenda far valere i suoi diritti retributivi nel corso del rapporto di lavoro riceva dall’ordinamento una tutela contro un eventuale licenziamento adottato per ragioni ritorsive idonea ad assicurargli “la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente”; e da ciò, per coerenza, dovrebbe farsi derivare – alla luce delle norme del codice civile e delle richiamate pronunce della Corte Costituzionale – che la prescrizione dei crediti retributivi decorra per tutti i lavoratori – indipendentemente dalle dimensioni del datore di lavoro – anche nel corso del rapporto di lavoro[6].

In dottrina alcuni hanno poi evidenziato come, anche a prescindere dalla tutela reintegratoria che deriverebbe dalla natura ritorsiva di un licenziamento adottato come reazione nei confronti di un lavoratore che faccia valere i propri diritti, l’entità del risarcimento riconosciuto al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo – in particolare dopo le modifiche alla disciplina originaria del contratto a tutele crescenti introdotte dal Decreto Dignità (D.L. 87/2018, convertito con L. 96/2018)[7] e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 – varrebbero ad assicurare al lavoratore quella protezione dal timore di far valere i propri diritti in corso di rapporto posto dalle ricordate pronunce della Corte Costituzionale a fondamento delle proprie decisioni.

In ogni caso, alcuni hanno già previsto un futuro nuovo intervento in materia della Corte Costituzionale, la quale sarà forse chiamata a trovare un nuovo equilibrio tra queste esigenze potenzialmente confliggenti, alla luce delle riforme nel frattempo intervenute nell’ordinamento.

Di gran lunga preferibile, però, sarebbe a questo punto un intervento del Legislatore, che forse sarebbe in grado di dettare una disciplina complessiva e più coerente della materia, tale da prescindere da ormai ingiustificate distinzioni tra tutela obbligatoria e tutela reale, così come tra crediti retributivi e altri crediti derivanti dal rapporto di lavoro.

[1] Cfr. per esempio App. Milano, n. 89/2020; Trib. Napoli, n. 7343/2019; Trib. Roma, 21 maggio 2018; Trib. Milano, n. 1752/2017; Trib. Milano, 24 aprile 2014.
[2] Cass. n. 21377/2004; Cass. n. 1574/2010; Cass. n. 8065/2009; Cass. n. 5693/1998; Cass. n. 6614/1996.
[3] È il caso, per esempio, dei crediti per risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, che si prescrivono – in caso di responsabilità contrattuale – in dieci anni, decorrenti anche in corso di rapporto: Cass. 28 luglio 2010 n. 17629; e della indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi non goduti, per coloro secondo i quali tale indennità ha natura risarcitoria e non retributiva: Cass. n. 10341/2011.
[4] Nel senso che occorra, invece, avere riguardo alla disciplina di legge risultante dal successivo accertamento del giudice: Cass. n. 5344/1991; e che occorra avere riguardo alla qualifica rivendicata e non a quella formalmente riconosciuta in corso di rapporto di lavoro: Cass. n. 5809/2010.
[5]In ipotesi di licenziamento di carattere indubbiamente ritorsivo, al lavoratore licenziato va accordata, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda, la piena tutela reale ai sensi dell’art. 18 l. n. 300 del 1970“: Cass. n. 21967/2010, a puro titolo di esempio.
[6] Cfr., infatti, le considerazioni sviluppate dalla Fondazione studi consulenti del lavoro nella circolare n. 4/2015; cfr. anche R. Fabozzi, La prescrizione dei crediti nel rapporto di lavoro, in Giustiziacivile.com, 20 gennaio 2014, e Idem, Crediti di lavoro e decorrenza della prescrizione, in Giur.it. 2011, 1117 ss.; G. Pacchiana Parravicini, Il nuovo art. 18 St. Lav.: problemi sostanziali e processuali, in Mass. Giur. Lav. 2012, pag. 252 ss..
[7] Il quale ha, come noto, incrementato l’entità del risarcimento riconoscibile al lavoratore a tutele crescenti illegittimamente licenziato sino a un massimo di 36 mensilità.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Il giurista del lavoro“.

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