4 Novembre 2021

Ritorna il trattamento di malattia per la quarantena

di Luca Vannoni

Con il D.L. 146/2021, articolo 8, si è ridato ossigeno alla tutela in caso di quarantena, grazie alla modifica apportata all’articolo 26, comma 1, D.L. 18/2020, in base alla quale l’indennità di malattia viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato, per i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva fino al 31 dicembre 2021, senza che l’equiparazione si estenda anche al calcolo del periodo di comporto.

Com’è noto, le disposizioni in commento fanno parte delle misure emergenziali messe in campo per gestire i riflessi sui rapporti di lavoro dell’emergenza COVID-19, e, in quanto tali, sono state caratterizzate da proroghe che hanno seguito l’evolversi della pandemia e da specifiche coperture economiche per garantirne l’operatività. Tuttavia, rispetto ad altre misure, Governo e Legislatore hanno sicuramente dedicato meno attenzione, tanto che soltanto a fine ottobre 2021 si è proceduto all’estensione della tutela della quarantena per il 2021.

Fra l’altro, pochi mesi fa, nell’incertezza della copertura per l’anno in corso, l’Inps aveva anticipato che, se nulla fosse stato disposto a livello normativo, si sarebbe proceduto con “il recupero delle eventuali prestazioni di malattia conguagliate e l’aggiornamento dell’estratto conto previdenziale dei lavoratori interessati”. Pericolo scampato.

L’articolo 8, D.L. 146/2021, ha poi modificato l’articolo 26, comma 5, D.L. 18/2020, disposizione che originariamente prevedeva che “gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Inps connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato”, nel limite del finanziamento stabilito.

Ora, infatti, il rimborso (per il periodo 31 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021) è richiamato soltanto nei confronti dell’Inps, mentre per i datori di lavoro del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico) è previsto, al comma 7-bis, sempre per il periodo 31 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, un rimborso forfettario, una tantum, per un importo pari a 600 euro per lavoratore per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps.

Il rimborso è erogato dall’Istituto, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica, di cui modalità e termini dovranno essere definiti dall’Inps: è evidente che, non essendo i datori di lavoro in grado di discernere dai certificati medici le assenze per quarantena, l’innesco della procedura dovrà partire proprio dall’Ente previdenziale.

È evidente come il rimborso forfait dimostri tutte le difficoltà nel ricostruire quanto verificatosi nelle imprese, soprattutto nelle prime fasi dell’emergenza; ad ogni modo, a ormai 2 anni dalla disposizione che prevedeva (inizialmente) il rimborso per i datori di lavoro, si spera giungano a breve le indicazioni Inps, così da rendere operativa la disposizione.

 

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