Collaborazioni, subordinazione e rappresentatività dei sindacati
Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.27 del 15 dicembre, ha chiarito la corretta interpretazione dell’art.2, co.2, lett.a), D.Lgs. n.81/15, che prevede l’applicazione, dal 1° gennaio 2016, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, ad eccezione degli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore.
Il Ministero ritiene che l’esclusione di cui all’art.2, co.2, D.Lgs. n.81/15, operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività, determinata all’esito della valutazione comparativa dei seguenti indici: numero complessivo dei lavoratori occupati; numero complessivo delle imprese associate; diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali); numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.
Pertanto, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art.2 citato, cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” – ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione) – si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.