Riduzione premi autoliquidazione 2015/2016: modalità di applicazione
L’Inail, con circolare n.87 del 17 dicembre, ha comunicato la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2016, ai sensi dell’art.1, co.128, L. n.147/13.
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2016 è stata fissata nella misura pari al 16,61% con decreto direttoriale 30 settembre 2015 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, pubblicato in G.U. n.286/15, che ha approvato la determina Inail n.283/15.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati, indicati nella determina presidenziale n.67/14, a seconda che le lavorazioni siano iniziate o meno da oltre un biennio.
Per l’anno 2016 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2014 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014. La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2016. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2016 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2017.
Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che abbiano già presentato l’istanza ex art.20 delle M.A.T. e questa sia stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l’Istituto chiarisce che la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2016 nella misura del 16,61%, senza necessità di presentare una nuova istanza.