Tutela reintegratoria ex art.18 anche per il pubblico impiego
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 novembre 2015, n.24157, ha deciso che, posto che l’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, così come riformato dalla L. n.92/12, prevede la tutela reintegratoria – e non la diversa tutela indennitaria – anche “negli altri casi previsti dalla legge”, il licenziamento intimato al pubblico impiego, in violazione dell’art.55-bis, co.4, D.Lgs. n.165/01, rientra nelle ipotesi di nullità previste dalla legge e, pertanto, troverà applicazione la tutela reintegratoria ex art.18 Statuto dei Lavoratori.