In vigore la Legge di Stabilità 2016
A seguito della pubblicazione nella G.U. n.302 del 30 dicembre 2015, S.O. n.70, è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208).
Tra le principali disposizioni che riguardano la gestione e l’amministrazione dei rapporti di lavoro, si evidenzia che il co.178, art.1, estende a tutto il 2016 l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità dello scorso anno per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (L. n.190/14, art.1, co.118), riducendone in modo consistente l’ammontare, con un limite massimo pari a € 3.250,00 su base annua e per una durata di due anni.
Si segnala inoltre la riproposizione, in via strutturale, della detassazione per la produttività, mediante un’imposta sostitutiva del 10%, entro un limite di importo di € 2.000,00 lordi, riferita a premi di risultato variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti sulla base del D.M. da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016.
Rispetto alle edizioni precedenti della detassazione, è stata aggiunta l’interessante novità in favore dei c.d. premi sociali: se i premi sono fruiti mediante le somme e i valori di cui al co.2 e all’ultimo periodo del co.3, art.51, Tuir, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%, sempre fino a € 2.000,00 lordi.
È stato crementato, infine, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro, il finanziamento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.