Contribuzione ai Fondi di solidarietà
Il Ministero del Lavoro, con circolare n.32 del 22 dicembre, ha offerto chiarimenti sulla decorrenza contributiva ordinaria relativamente ai Fondi di solidarietà, distinguendo gli obblighi di contribuzione nell’ipotesi in cui tali Fondi, alla data del 1° gennaio 2014, avessero in corso procedure volte all’adeguamento di cui all’art.3, co.42 ss., L. n.92/12, dall’ipotesi in cui le procedure fossero volte all’istituzione di un nuovo Fondo, ai sensi dell’art.3, co.5, L. n.92/12.
In generale, per espressa disposizione normativa, la contribuzione al Fondo di solidarietà residuale per tutte le imprese è dovuta dal 1° gennaio 2014; l’unica ipotesi derogatoria è prevista nelle ipotesi in cui, alla data del 1° gennaio 2014, risultassero in corso procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali di settore.
Relativamente ai Fondi di solidarietà di nuova istituzione, che avevano in corso procedure al 1° gennaio 2014 e che si siano costituiti mediante sottoscrizione dell’accordo collettivo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014, la decorrenza dell’obbligo di contribuzione decorreva dalla data di sottoscrizione dell’accordo collettivo di costituzione del Fondo, che deve, infatti, essersi perfezionato nel periodo di tempo che intercorre tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014.
Il Ministero precisa che per i settori che abbiano istituito Fondi finalizzati alla tutela del sostegno al reddito per le imprese del settore con più di quindici dipendenti, qualora non intervenga entro il 31 dicembre 2015 l’accordo collettivo per la costituzione obbligatoria dei Fondi, i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti confluiranno tutti nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al Fondo di integrazione salariale.