8 Settembre 2021

Il trasferimento del Tfr pregresso al Fondo di previdenza complementare: fattibilità, vantaggi fiscali e criticità

di Lorenzo Cicero

Il Tfr maturato a norma dell’articolo 2120, cod. civ., e, quindi, non versato alla previdenza complementare (c.d. Tfr pregresso), può essere utilizzato per finanziare la posizione di previdenza complementare, a condizione che il datore di lavoro vi acconsenta. Tale operazione comporta dei vantaggi dal punto di vista fiscale e contribuisce a incrementare il valore della posizione previdenziale.

Il presente contributo riepiloga le regole che disciplinano il versamento del Tfr pregresso al fondo pensione e i profili fiscali connessi alla tassazione di tali somme.

 

La possibilità di versare il Tfr pregresso al Fondo pensione

L’adesione al Fondo pensione mediante destinazione del Tfr maturando è possibile, in base al quadro normativo vigente, sia con modalità esplicite che in forma tacita, mediante il c.d. meccanismo del silenzio assenso, introdotto a decorrere dal gennaio 2007 per effetto della riforma operata dal D.Lgs. 252/2005.

La possibilità di versare il Tfr maturando al fondo pensione è, quindi, sempre stata ammessa, anche nel vigore del previgente D.Lgs. 124/1993 (che rappresenta la prima legislazione sui fondi pensione) con l’aggiunta, a decorrere dal 2007, del tacito conferimento per quei lavoratori che non effettuano una scelta esplicita entro 6 mesi dall’assunzione, potendo optare tra il mantenimento in azienda ovvero per il versamento alla previdenza complementare.

Nel caso in cui il lavoratore neoassunto decida di non versare il Tfr a un fondo pensione, qualora l’azienda conti un numero di addetti pari o superiore a 50, quel Tfr dal 2007 non è materialmente nella disponibilità dell’azienda, ma è depositato presso il Fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps. Tale scelta è sempre reversibile, per cui il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di destinare il Tfr maturando a un fondo pensione.

Se il lavoratore, nel semestre utile a effettuare la scelta in ordine alla destinazione del Tfr, non si esprime compilando l’apposito modulo ministeriale TFR2, allora, dal settimo mese in poi, il datore di lavoro è obbligato a versare il Tfr maturando al fondo pensione negoziale di riferimento in azienda, dando così luogo al tacito conferimento del Tfr alla previdenza complementare.

Da questa ricostruzione iniziale è evidente che il Legislatore, con il D.Lgs. 252/2005, in particolare all’articolo 8, ha regolato sin da subito la destinazione del Tfr maturando a un Fondo pensione nella duplice accezione di destinazione libera e destinazione tacita per effetto del silenzio assenso. Tuttavia, la normativa in commento, nella sua prima versione, faceva riferimento esclusivamente al Tfr “maturando” e, nel silenzio della legge, sorgeva il dubbio se il Tfr maturato in azienda (o comunque non destinato alla previdenza complementare) e quindi il c.d. Tfr pregresso, potesse essere conferito a un Fondo pensione come voce di finanziamento ulteriore della posizione di previdenza complementare.

Ebbene, con la Legge Finanziaria 2008[1] è stata sancita in modo esplicito, per la prima volta nell’ambito della normativa di settore della previdenza complementare, la possibilità per i lavoratori di versare il Tfr già “maturato” in azienda a una forma pensionistica integrativa. L’Agenzia delle entrate è, nel contempo, intervenuta con l’emanazione delle circolari n. 70/E/2007, fornendo chiarimenti circa le modalità di tassazione del c.d. Tfr pregresso destinato ai Fondi pensione.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) successivamente, con la risposta a un quesito di maggio 2009, ha chiarito che il versamento del Tfr pregresso a forme pensionistiche complementari, pacificamente ammesso e disciplinato, è possibile a patto che il lavoratore e il datore di lavoro siano d’accordo.

Se con riguardo allo stock di Tfr maturato in azienda fino al 2006 (o comunque con riferimento al Tfr disponibile in azienda) non vi sono mai stati dubbi circa la possibilità di versamento al sistema di previdenza complementare, sempre previo consenso del datore di lavoro, in merito alle quote di Tfr depositate dal 2007 presso il Fondo di Tesoreria Inps la questione è rimasta per lungo tempo incerta.

Con messaggio n. 413/2020, l’Inps si è pronunciato sul tema in oggetto, escludendo categoricamente che il Tfr lasciato in azienda e confluito nel Fondo di Tesoreria (per i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato con almeno 50 addetti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 o nell’anno solare di inizio attività, se successivo al 2006) possa essere versato a previdenza complementare.

L’argomento su cui si basa il menzionato messaggio Inps presuppone che l’operazione in commento di versamento del Tfr pregresso al fondo pensione configurerebbe una forma di “trasferimento” da una gestione previdenziale obbligatoria a un fondo pensione, non contemplata dalla normativa della previdenza complementare dettata all’articolo 14, D.Lgs. 252/2005. La citata norma, in realtà, disciplina la diversa fattispecie della portabilità delle posizioni di previdenza complementari tra i vari fondi pensione operanti sul mercato. Diversamente, il conferimento del Tfr pregresso al fondo pensione avviene per effetto di altra e distinta disciplina e si sostanzia in un versamento una tantum, che segue i meccanismi civilistici di un’anticipazione, concordata con il datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2120, comma 11, cod. civ., e che ha come causale il versamento alla previdenza complementare.

Quali effetti ha il richiamato pronunciamento dell’Inps?

La presa di posizione dell’Inps sull’impossibilità di destinazione del Tfr depositato dal 2007 presso il Fondo di Tesoreria determina una disparità di diritti tra lavoratori interessati dal Fondo di Tesoreria e lavoratori che maturano il Tfr in azienda. Per i primi, infatti, non sarà possibile, neanche in caso di accordo con il datore di lavoro, incrementare per il tramite di tale voce contributiva il proprio risparmio di previdenza complementare, con grave penalizzazione previdenziale e fiscale. Il Tfr confluito all’Inps, infatti, sarà erogato in un’unica soluzione con tassazione separata e riliquidazione con l’aliquota media degli ultimi 5 anni, mentre non potrà essere utilizzato per una prestazione di previdenza complementare tassata con aliquota sostitutiva del 15-9%.

In sintesi, va ribadita l’opportunità di versare prontamente l’intero Tfr maturando al fondo pensione, veicolo di risparmio previdenziale nettamente più conveniente rispetto alla maturazione in azienda o all’Inps, evitando così rimpianti dovuti alla mancata consapevolezza dei vantaggi della previdenza complementare.

 

Come effettuare il versamento del Tfr pregresso al fondo pensione

Come si anticipava nel precedente paragrafo, il versamento di quote di Tfr già maturate al fondo pensione segue ancora oggi, dopo l’introduzione del D.Lgs. 252/2005, gli ordinari meccanismi di liquidazione determinati dal codice civile (articolo 2120 ss., cod. civ.) e si basa sull’utilizzo, da parte del lavoratore, dell’istituto dell’anticipazione del Tfr, a cui si può avere accesso per le causali di legge, per quelle di miglior favore inserite nel Ccnl o per ragioni diverse e ulteriori contrattate individualmente con il datore di lavoro. Inoltre, le somme anticipate dal lavoratore verranno direttamente versate dal datore al fondo pensione e non saranno considerate fiscalmente come anticipi di Tfr (si veda il paragrafo successivo, “Aspetti fiscali”). Gli importi da versare potranno essere liberamente determinati nell’accordo tra lavatore e datore.

Questo tipo di accordo può anche essere individuale, sebbene sempre più spesso, negli ultimi anni, la possibilità di versamento del Tfr pregresso al fondo pensione sia stata prevista nell’ambito di accordi collettivi aziendali (ad esempio accordi di esodo incentivato).

 

Aspetti fiscali

Il versamento delle quote di Tfr anticipate alle forme di previdenza complementare avviene in neutralità d’imposta.

In base all’articolo 19, comma 4, Tuir, infatti, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari non si considerano fiscalmente come anticipazioni.

Solo al momento della liquidazione da parte del fondo pensione le prestazioni vengono assoggettate a tassazione. Tuttavia, non a tutti i versamenti di Tfr pregresso effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2007 verrà applicato il nuovo e più favorevole regime fiscale delle prestazioni (aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in corrispondenza dell’aumento dell’anzianità di partecipazione alla forma pensionistica complementare[2]).

Infatti, le somme versate al fondo pensione a titolo di Tfr pregresso, sotto il profilo fiscale, concorreranno a incrementare convenzionalmente la posizione di previdenza complementare in corrispondenza dei periodi di formazione del Tfr (ad esempio, il Tfr maturato in azienda dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, se versato al fondo pensione a titolo di Tfr pregresso, concorre a incrementare il montante accumulato presso il fondo nel medesimo periodo, indipendentemente dalla data in cui viene effettuato il versamento), trovando applicazione, in corrispondenza di ciascun montante (montante ante 2000, montante tra il 2001 e il 2007 e montante post 2007) il regime di tassazione vigente pro tempore.

Solo in caso di RITA, anche il Tfr maturato prima del 31 dicembre 2006 sarà assoggettato al regime fiscale del 15-9%.

Certamente vantaggioso, quindi, è il versamento per il lavoratore che intenda chiedere la RITA. Si ricorda, infatti, che la RITA è l’unica forma di liquidazione della previdenza complementare che neutralizza il principio del pro rata temporis nella fiscalità applicata, visto che tutto il montante dedicato alla RITA è sottoposto alla ritenuta a titolo di imposta del 15-9%, a prescindere dal periodo di maturazione (mentre normalmente tale regime più vantaggioso riguarda unicamente il montante post gennaio 2007)

 

Quali utilità

L’istituto del versamento del Tfr pregresso al fondo pensione rappresenta un’importante possibilità di finanziamento aggiuntivo della posizione di previdenza complementare per tutti i lavoratori aderenti che hanno precedentemente maturato il Tfr in azienda.

In particolare, grazie al versamento in neutralità d’imposta, è offerta una valida alternativa alla contribuzione volontaria eccedente il plafond di deducibilità, soprattutto per quei soggetti che – pur vicini alla data del pensionamento – non hanno ancora provveduto a crearsi un solido e congruo strumento di previdenza complementare. L’opportunità potrebbe, quindi, essere colta da coloro che, fino a oggi, sono stati sprovvisti di forme di previdenza complementare.

In caso di versamento di Tfr maturato prima del 31 dicembre 2006, tuttavia, è difficile quantificare la convenienza fiscale, in considerazione sia dei problemi relativi all’interpretazione sull’imposizione separata per le somme accumulate nel fondo pensione fra il 2001 e il 2006 (c.d. ricalcolo dell’imposta), sia dell’incertezza dell’aliquota di tassazione del Tfr lasciato in azienda. Per i montanti post 1° gennaio 2007, invece, vista la tassazione delle prestazioni, è molto probabile che il versamento sia vantaggioso.

Di certo conveniente, a prescindere dai periodi di maturazione, si ribadisce, è il versamento del Tfr pregresso nell’ottica di godere dei vantaggi fiscali della RITA.

Tfr pregresso
Versamento al fondo pensione Quando è possibile Importo trasferibile Tassazione applicata (montante post 2007)
Effettuato dal datore di lavoro Sempre per le quote non versate al Fondo DI Tesoreria Inps Non ci sono importi minimi o condizioni 15-9% (in caso di RITA questa tassazione si applica su tutto il montante trasferito a prescindere dal periodo di maturazione)
Purché il datore sia d’accordo 23%

 

Distinta di versamento

In caso di versamento del Tfr pregresso, il fondo pensione deve chiedere al datore di lavoro informazioni circa la composizione delle somme trasferite. Le informazioni da trasmettere dovrebbero essere definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nelle more dell’emanazione di questo provvedimento, il 20 dicembre 2010, in sede di aggiornamento del tracciato allegato alle Linee guida sui trasferimenti (disponibile su www.mefop.it), sono state individuate le seguenti informazioni da richiedere ai datori di lavoro. involta

Dati azienda coinvolta
Ragione sociale dell’azienda che ha effettuato il trasferimento del Tfr pregresso alla forma pensionistica
Codice fiscale/partita Iva dell’azienda
Mesi/anni di maturazione del Tfr pregresso versato indicare il mese e l’anno di inizio e il mese e l’anno di fine Indicare i mesi/anni in cui è maturato il Tfr pregresso trasferito alla forma pensionistica. Se il periodo non è consecutivo indicare i singoli anni e/o frazione in mesi
Data versamento da parte dell’azienda alla forma pensionistica AAAAMMGG
Importo trasferito di competenza fino al 31/12/2000 (M1)
Importo del Tfr pregresso maturato fino al 31 dicembre 2000 Si tratta dell’importo di Tfr pregresso effettivamente versato e relativo alla parte maturata al 31 dicembre 2000, comprensivo della rivalutazione
Percentuale Tfr pregresso versato rispetto al maturato fino al 31 dicembre 2000 valore % con 2 decimali Rapporto tra Tfr pregresso effettivamente versato alla forma pensionistica e Tfr complessivamente maturato in azienda fino al 31 dicembre 2000 (comprensivo anche di eventuali quote rimaste in azienda o anticipate all’iscritto o già trasferite a una forma pensionistica)
Flag Tfr residuo rimasto in azienda Sì/No Indicare: no = in caso di Tfr interamente trasferito a forme pensionistiche; sì = in caso di residuo Tfr rimasto in azienda. Utile per la verifica della quota di riduzione annuale d’imponibile spettante sul Tfr maturato ante 2001
Mesi di anzianità complessiva da indicare in mesi Sono i mesi di riferimento relativi al Tfr complessivamente maturato in azienda fino al 31 dicembre 2000
Importo trasferito di competenza fino al 31/12/2000 (M1)
Importo del Tfr pregresso maturato nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2006 Si tratta dell’importo di Tfr pregresso effettivamente versato e relativo alla parte maturata nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2006 (comprensivo della rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva 11%)
Percentuale Tfr pregresso versato rispetto al maturato nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2006 valore % con 2 decimali Rapporto tra Tfr pregresso effettivamente versato alla forma pensionistica e Tfr complessivamente maturato in azienda nel periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2006 (comprensivo anche di eventuali quote rimaste in azienda o anticipate all’iscritto o già trasferite a una forma pensionistica)
Rivalutazione netta maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 Bisogna indicare la rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva 11%
Mesi di anzianità complessiva da indicare in mesi Sono i mesi di riferimento relativi al Tfr complessivamente maturato in azienda nel periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2006
Importo trasferito di competenza fino al 31/12/2000 (M1)
Importo del Tfr pregresso maturato dal 1° gennaio 2007 Si tratta dell’importo di Tfr pregresso effettivamente versato e relativo alla parte maturata dal 1° gennaio 2007 (comprensivo della rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva 11%; per le rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 l’aliquota è del 17%)
Percentuale Tfr pregresso versato rispetto al maturato valore % con 2 decimali Rapporto tra Tfr pregresso effettivamente versato alla forma pensionistica e Tfr complessivamente maturato in azienda dal 1° gennaio 2007 (comprensivo anche di eventuali quote rimaste in azienda o anticipate all’iscritto o già trasferite a una forma pensionistica)
Rivalutazione netta maturata dal 1° gennaio 2007 Bisogna indicare la rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva 11%; per le rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 l’aliquota è del 17%
Mesi di anzianità complessiva da indicare in mesi Sono i mesi di riferimento relativi al Tfr complessivamente maturato in azienda dal 1° gennaio 2007
[1] L. 244/2007. che ha introdotto il comma 7-bis, all’articolo 23, D.Lgs 252/2005.
[2] Si applica una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Guida pratica previdenziale“.

 

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