1 Settembre 2021

Durc di congruità in edilizia dal 1° novembre 2021: approvato il decreto attuativo

di Dimitri Cerioli

Il 29 luglio 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato, sul proprio sito internet, la pubblicazione in G.U. n. 180 del comunicato relativo Decreto 143/2021, che introduce la verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il Decreto è stato emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 10-bis, D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni nella L. 120/2020), anche in attuazione di quanto previsto dall’accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. Il Decreto modifica la data di inizio di effettiva applicazione della norma: l’attestato di congruità dell’incidenza della manodopera dovrà essere richiesto per verificare congruità del costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro negli appalti edili con denuncia di inizio lavori alla Cassa edile successiva al 1° novembre 2021. Diverse sono le novità introdotte dal Decreto rispetto ai 2 testi che hanno dato origine a questo nuovo adempimento[1]. Verranno di seguito analizzate le novità di maggior rilievo.

 

Premessa

La verifica della congruità è un’esigenza sentita da tempo sia dal Legislatore sia dalle parti sociali stipulanti gli accordi collettivi del settore edile.

Rispetto al Durc, l’applicazione degli indici di congruità consente di determinare una regolarità che non è solo formale, ossia presentazione delle denunce obbligatorie e pagamento dei contributi precedentemente denunciati, ma anche sostanziale. La congruità della manodopera è la valutazione, attraverso indici e parametri, dell’adeguatezza dell’importo del costo del lavoro in rapporto al costo di un’opera o un servizio in un contratto di appalto.

Attraverso questa correlazione si cerca di stabilire se la forza lavoro occupata sia coerente dal punto di vista:

  • quantitativo, misurando il numero ore e lavoratori addetti;
  • qualitativo, valutando il rispetto dei minimi retributivi riferibili al Ccnl maggiormente rappresentativo,

rispetto al valore dell’opera da realizzare.

 

La fase di prima applicazione dell’attestazione della congruità della manodopera

Il decreto, per espressa previsione contenuta nell’articolo 1, definisce “in fase di prima applicazione” un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati, recependo e attuando quanto previsto dall’accordo collettivo del 10 settembre 2020. Si stabilisce, così, un legame tra quanto previsto dalla norma di legge e quanto deciso dalle parti sociali più rappresentative nel settore edile, legame che, a una prima lettura, non era scontato. L’ambito di applicazione, per ora, è limitato esclusivamente ai lavori edili e non anche ai servizi e alle forniture pubbliche, come confermato nella nota n. 5223/2021 dell’INL. La temporaneità delle previsioni recentemente introdotte è confermata anche dall’articolo 6, comma 4, D.M., ove si prevede che lo stesso potrà essere oggetto di eventuali disposizioni integrative e correttive, da emanarsi sempre con decreto, in considerazione delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

 

L’ambito di applicazione del decreto

La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera si applica agli interventi realizzati nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici sia di quelli privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Al fine di definire il perimetro del settore edile, il D.M. all’articolo 2, comma 2, fa riferimento a:

  • quanto riportato nell’allegato X, D.Lgs. 81/2008, che elenca i lavori edili o di ingegneria civile svolti in un cantiere temporaneo o mobile;
  • imprese per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale[2].

Con riferimento ai lavori privati, si conferma che la richiesta di congruità si applica esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro, mentre non si applica ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

 

Termini e modalità di verifica della congruità

La verifica della congruità della manodopera deve essere effettuata applicando i parametri e gli indici minimi riportati nella tabella allegata al citato accordo collettivo del 10 settembre 2020. Si riporta la tabella delle incidenze, ricordando che per determinare il costo della manodopera occorre moltiplicare l’imponibile Cassa edile per il coefficiente di 2,5.

Le percentuali di incidenza del costo del lavoro previste dalla tabella:

  • comprendono contributi Inps, Inail e Casse edili;
  • costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa;
  • includono le ore impiegate per l’apprestamento del cantiere, per gli obblighi di sicurezza, le ore di lavoro degli artigiani e dei loro collaboratori familiari.

Gli indici di congruità potranno essere aggiornati in futuro, ma sempre con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali.

La verifica e l’attestazione della congruità viene rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente attraverso un portale messo a disposizione dalla Commissione nazionale delle Casse edili, le cui modalità e le istruzioni operative non sono ancora state diffuse formalmente, anche se è noto che la Cnce, nel maggio scorso, ha deciso di adottare il sistema CNCE_Edilconnect, sviluppato sulla base dell’esperienza maturata nella regione Lombardia con l’utilizzo del sistema Edilconnect.

Il sistema, raggiungibile a questo indirizzo https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect, sarà unico su base nazionale e si integrerà con i sistemi informatici delle singole Casse edili territorialmente competenti, in modo da poter gestire i cantieri tramite un “codice univoco di congruità cantiere”. I cantieri già in essere prima del 1° novembre 2021, non codificati in CNCE_EdilConnect, continueranno a essere gestiti, fino alla loro conclusione, con le modalità adottate in precedenza da ogni singola Cassa edile.

Una volta creato il nuovo cantiere, lo stesso verrà inserito automaticamente nella denuncia mensile alla Cassa edile dell’appaltatore/impresa principale e dei vari subappaltatori coinvolti nella realizzazione del cantiere.

Il rilascio dell’attestazione di congruità non è automatico, deve essere richiesto dall’impresa affidataria o dal committente, anche per il tramite un soggetto delegato ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979. L’attestazione dovrà poi essere rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente in tempi brevi: entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

La Cassa edile, per la verifica, terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale, con riferimento a:

  • il valore complessivo dell’opera;
  • il valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
  • la committenza;
  • le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie dei lavori.

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

Gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata saranno condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INL, l’Inps, l’Inail e la Cnce. Verranno resi disponibili anche i dati relativi a:

  • l’oggetto e alla durata del contratto di appalto;
  • i lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni;

necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’INL. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali verrà costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’Inps, dell’Inail, dell’INL e delle parti sociali firmatarie dell’accordo collettivo del 10 settembre 2020.

 

Assenza di congruità ed effetti sul Durc on line

L’articolo 5 contiene le indicazioni relative ai possibili effetti negativi relativi alla mancanza di congruità.

Viene previsto un sistema di “ravvedimento preventivo”: qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa edile territorialmente competente, a cui è stata rivolta la richiesta, dovrà evidenziare analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni. È, infatti, possibile ottenere il rilascio dell’attestazione di congruità “attraverso il versamento in Cassa Edile dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità” entro il termine previsto dei 15 giorni.

Questa parte della norma potrebbe essere oggetto di ulteriori chiarimenti e istruzioni da parte degli organi ispettivi e degli enti previdenziali. In mancanza di chiarimenti, ad avviso di chi scrive, la prescrizione contenuta nell’articolo 5 è da intendersi quale denuncia o emersione del maggior imponibile da denunciare alla Cassa edile. Occorre valutare se questo potrebbe comportare un ulteriore versamento/regolarizzazione da effettuare anche nei confronti degli enti previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail).

L’impresa affidataria risultante non congrua potrà, inoltre, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa edile, relativi a lavoratori autonomi, altri subappaltatori, etc..

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa edile rilascia ugualmente l’attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Decorso inutilmente il termine previsto per la regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità sarà comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità e l’impresa affidataria sarà iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). L’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on line.

A differenza di quanto avviene nella verifica della congruità prevista dalle imprese che lavorano nell’ambito del cratere del sisma del 2016 (la cui verifica di congruità viene effettuata per singola impresa), nel decreto la congruità è riferibile al singolo cantiere e solo all’impresa principale affidataria. Per l’attestazione ai fini del rilascio del Durc on line le altre imprese coinvolte nell’appalto non saranno interessate dal mancato rilascio dell’attestazione di congruità per il cantiere in cui hanno operato, ferme restando le disposizioni già previste dalla legislazione vigente per il rilascio del Durc on line.

 

La gestione operativa della verifica di congruità da parte dell’impresa principale

Appare evidente come l’obiettivo del raggiungimento della congruità si determini anche con l’apporto di tutte le imprese subappaltatrici presenti nel cantiere. Fondamentale per l’ottenimento dell’attestazione di congruità sarà pertanto:

  1. il corretto caricamento del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect;
  2. il corretto caricamento di tutte le imprese che parteciperanno all’appalto e lavoreranno nel cantiere;
  3. l’indicazione delle ore di manodopera dello specifico cantiere da parte di tutti i soggetti coinvolti;
  4. la corretta indicazione della presenza di eventuali lavoratori autonomi e/o soci lavoratori;
  5. il monitoraggio della percentuale di congruità raggiunta nei singoli mesi.

A tal fine, l’impresa principale dovrà monitorare lo stato delle denunce di tutti i subappaltatori. Si riporta una bozza di invito a provvedere alla corretta compilazione delle denunce mensili alla Cassa edile da parte dei subappaltatori:

Spett.le ____________________,

 

al fine di ottenere l’attestazione di congruità del cantiere siamo ad inviarvi il codice univoco del cantiere di ____________________, da utilizzare nel sistema CNCE_Edilconnect.

Le chiediamo gentilmente, qualora non l’avesse già fatto, di indicare le ore lavorate dalla manodopera presente in cantiere nelle denunce mensili inviate alla cassa edile e di comunicarci il totale delle ore ivi indicate al fine del monitoraggio preventivo.

Essendo un cantiere soggetto a verifica di congruità le ore e gli importi denunciati concorreranno al raggiungimento dell’importo necessario al superamento della verifica di congruità.

Vi chiediamo inoltre di indicarci le ore lavorate da parte del titolare e/o di soci partecipanti all’attività produttiva aziendale.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

 

Data ____________________    firma ____________________

 

Esempio di stima preventiva del calcolo della congruità

In base all’attività da svolgersi nel cantiere e denunciata in CNCE_Edilconnect, è consigliabile effettuare questi calcoli preventivi al fine di stimare le ore e le giornate da indicare in denuncia:

  • Attività svolta: OG1 – Nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture
  • Percentuale incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera: 14,28%
  • Importo complessivo cantiere: 150.000 euro
  • Importo complessivo lavori edili: 150.000 euro
  • Importo costo manodopera congruo: 21.420 euro (dato da 150.000 euro x 14,28%)
  • Imponibile C.E. ritenuto congruo: 8.568 euro (dato da 21.420 diviso 2,5 – N.B.: divisore fisso per tutte le categorie di lavori)
  • Stima costo orario medio dei lavoratori coinvolti: 10,50 euro (N.B: stabilito dall’autore redazionalmente, da verificare cantiere per cantiere, azienda per azienda)
  • Ore stimate da denunciare sul cantiere: 8.568 euro ÷ 10,50 euro = 816 ore minime da raggiungere
  • Giornate stimate da denunciare sul cantiere: 816 ore ÷ 8 ore = 102 giornate/uomo
[1] Per un’analisi più approfondita dei testi e dell’evoluzione storica delle norme relative alla verifica di congruità si rinvia a D. Cerioli, Torna l’istituto della congruità: nel settore edile e negli appalti pubblici, in “La circolare di lavoro e previdenza” n. 20/2021.
[2] Restano, pertanto, esclusi i datori di lavoro che, per la natura dell’attività svolta, applicano altri Ccnl, pur svolgendo attività all’interno di un cantiere edile: si pensi alle imprese di installazione di impianti, che applicano Ccnl Metalmeccanica, o a quelle che effettuano lavori di rifinitura e completamento di edifici, e che applicano il Ccnl Legno.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

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