Contratto collettivo di diritto comune: efficacia e inoperatività
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 giugno 2021, n. 16376, ha stabilito che l’articolo 2070, comma 1, cod. civ., non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Consegue che, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dell’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo, eventualmente, richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex articolo 36, Costituzione, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato e fornendo, altresì, prova dell’assunto, non sussistendo presunzione di inadeguatezza della retribuzione erogata, posta l’assenza di diretta vincolatività del detto contratto.
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