L’opzione dell’indennità sostitutiva della reintegra estingue il rapporto
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 gennaio 2016, n.709, ha deciso che, in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della c.d. tutela reale, opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista nel co.5, art.18, il rapporto di lavoro, con comunicazione al datore di tale scelta, si estingue anche se non è intervenuto il pagamento dell’indennità, senza che permanga, per il periodo successivo, in cui la prestazione lavorativa non è dovuta né può essere pretesa, alcun obbligo retributivo. La conseguenza è che l’obbligo di pagamento dell’indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi del datore di lavoro, con l’applicazione dell’art.429 c.p.c., salva la prova del maggior danno, a carico del lavoratore.