20 Luglio 2021

Licenziamenti individuali per gmo: indicazioni dall’INL

di Redazione

L’INL, con nota n. 5186 del 16 luglio 2021, ha offerto chiarimenti e indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo condivise con la DC Coordinamento Giuridico e in merito alle quali ha acquisito parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’Ispettorato ha precisato che a decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della Cigo, individuate ex articolo 10, D.Lgs. 148/2015 (riferibile sostanzialmente a industria e manifatturiero).

Gli ulteriori interventi normativi di cui al D.L. 73/2021 e al D.L. 99/2021 hanno esteso, a determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno 2021. In particolare:

  • per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021 (articolo 4, comma 2, D.L. 99/2021) in virtù della possibilità di accedere a ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre. Il divieto opera a prescindere dall’effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;
  • per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della Cigo, la possibilità di licenziare è inibita ai sensi degli articoli 40, commi 4 e 5, e 40-bis, commi 2 e 3, del D.L. 73/2021, ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e, 40-bis, comma 1, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021.

La ratio delle norme in questione risiede, quindi, nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e, dunque, al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito. L’articolo 40, comma 1, inoltre, ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà in deroga al quale il Legislatore non ha espressamente connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento. L’INL ritiene, tuttavia, che debba essere considerata la finalità difensiva propria del contratto di solidarietà, volto ad evitare esuberi e licenziamenti del personale, che costituisce elemento essenziale degli accordi di cui all’articolo 21, comma 5, D.Lgs. 148/2015.

La nota, in considerazione dell’articolato quadro normativo, reca in allegato un prospetto riepilogativo inteso a orientare le procedure conciliative di competenza (allegato n. 1).

Al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione ex articolo 7, L. 604/1966, riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, è stato predisposto, inoltre, un modello di istanza specifico, allegato alla nota e disponibile sulla pagina web dell’INL.

Il medesimo modulo potrà essere utilizzato per reiterare le istanze riguardanti le procedure di conciliazione in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. 18/2020 (articolo 46, D.L. 18/2020, come modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera a), D.L. 34/2020) in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto.

Infine, l’agenzia ispettiva chiarisce che l’eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione ai sensi degli articoli 40, comma 3, e 40-bis, comma 1, successivamente alla definizione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

 

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