Lavoro accessorio nel settore dello spettacolo: adempimenti informativi
L’Inps, con messaggio n.311 del 26 gennaio, ha offerto chiarimenti in ordine agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in seguito all’introduzione della nuova disciplina per il lavoro accessorio da parte del D.Lgs. n.81/15, che ha sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n.276/03.
L’Istituto precisa che l’art.48, co.2, D.Lgs. n.81/15, non prevede limitazioni in ordine ai settori produttivi nell’ambito dei quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, pertanto tale forma di prestazione lavorativa è utilizzabile anche nel settore dello spettacolo, sulla base dei limiti normativi di carattere generale. È possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico: l’elemento qualificatorio della prestazione, pertanto, è soltanto di tipo quantitativo ed è rappresentato dal valore economico della medesima.
Il committente è tenuto, ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro accessorio, a effettuare le comunicazioni obbligatorie alla DTL competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art.49, co.3, D.Lgs. n.81/15. Per le istruzioni operative relative alla dichiarazione di inizio attività il messaggio rimanda alla circolare n.149/15, ricordando che in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo è escluso l’obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all’art.10, D.Lgs.C.P.S. n.708/47.