14 Luglio 2021

Il Fondo San.Arti

di Francesco Bosetti

In questo secondo approfondimento relativo ai principali Fondi di assistenza sanitaria andremo ad analizzare la disciplina del Fondo San.Arti, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di aziende che applicano i Ccnl del comparto artigianato.

 

Il Fondo San.Arti

Il Fondo San.Arti è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato, costituito il 23 luglio 2012 in attuazione dell’accordo interconfederale del 21 settembre 2010, sottoscritto dalle organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, e le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil.

Nel corso degli anni, l’ambito di applicazione del San.Arti ha interessato progressivamente una platea sempre più ampia di lavoratori, in quanto parallelamente sono aumentati i Ccnl dell’artigianato che hanno recepito la disciplina del Fondo, arrivando ad oggi ad essere 13:

  • Ccnl dell’area Legno e lapidei;
  • Ccnl dell’area Acconciatura, estetica e centri benessere;
  • Ccnl dell’area Chimica-ceramica;
  • Ccnl dell’area Alimentari e della panificazione;
  • Ccnl dell’area della comunicazione;
  • Ccnl dell’area Tessile moda;
  • Ccnl dell’area Meccanica;
  • Ccnl dell’area Pulizia;
  • Ccnl dell’area Tac-PMI;
  • Ccnl dell’area Chimica-ceramica piccola industria fino a 49 dipendenti;
  • Ccnl dell’area Logistica, trasporto merci e spedizione;
  • Ccnl imprese Artigiane noleggio bus con conducente;
  • Ccnl imprese Cinema audiovisivo.

Attualmente, la disciplina di San.Arti è contenuta nel Regolamento del 5 dicembre 2013, aggiornato e modificato con delibera del CdA del 18 marzo 2021, documento che andremo di seguito di analizzare al fine di riepilogare il funzionamento e la gestione del fondo.

 

Lavoratori beneficiari

Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, le aziende che applicano i Ccnl sopra elencati sono tenute ad aderire al Fondo San.Arti e a iscrivere tutti i lavoratori dipendenti assunti con le seguenti forme contrattuali:

  • tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time;
  • apprendistato;
  • tempo determinato con contratto a tempo determinato di durata superiore o pari a 12 mesi.

L’articolo 10 del Regolamento stabilisce che possono aderire volontariamente a San.Arti (non è previsto pertanto alcun obbligo di iscrizione):

  • i familiari dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo San.Arti dalle aziende che applicano uno dei 13 Ccnl menzionati;
  • i titolari di piccole e medie imprese che applicano uno dei 13 Ccnl, purché non abbiano iscritto a San.Arti i lavoratori dipendenti in forza;
  • i familiari dei lavoratori dipendenti delle organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali, confederali e categoriali firmatarie degli accordi costitutivi e dei 13 Ccnl richiamati, delle organizzazioni loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché degli enti e strutture di loro emanazione, iscritti a San.Arti; sono compresi i familiari dei funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della L. 300/1970, iscritti a San.Arti;
  • gli imprenditori artigiani, titolari e legali rappresentanti delle imprese artigiane, con o senza dipendenti;
  • i soci delle imprese artigiane (Snc, Sas, Srl unipersonale, Srl pluripersonale, società cooperative, consorzi e società consortili);
  • i collaboratori degli imprenditori artigiani (familiari coadiuvanti, collaboratori occasionali);
  • i familiari di imprenditori artigiani, dei soci delle imprese artigiane, dei collaboratori degli imprenditori artigiani iscritti.

 

Modalità di adesione

Le aziende, per consentire l’adesione ai loro dipendenti, devono preventivamente registrarsi al Fondo accedendo alla sezione “Area Riservata”, presente sull’home page del sito www.sanarti.it; l’iscrizione può essere fatta direttamente dal datore di lavoro o per il tramite dell’intermediario che fornisce il servizio di elaborazione paghe e contributi, ovvero consulente del lavoro o centro servizi.

A seguito dell’iscrizione, l’impresa o l’intermediario abilitato riceve le credenziali che consentono l’accesso all’Area riservata, all’interno della quale l’azienda potrà visualizzare tutte le informazioni relative alla sua regolarità contributiva.

I lavoratori sono iscritti automaticamente tramite il versamento del primo contributo al Fondo tramite F24 da parte del datore di lavoro e la trasmissione dei flussi UniEmens trasmessi dalle aziende stesse all’Inps, secondo le istruzioni indicate dalla circolare Inps n. 45/2013, che prevede la compilazione dei seguenti campi:

  • all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, è necessario valorizzare l’elemento <ConvBilat>, inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “ART1”;
  • in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.

L’Istituto, per convenzione, trasmette i dati al Fondo San.Arti, che formalizza l’iscrizione dei dipendenti al Fondo.

 

La contribuzione

La contribuzione, totalmente a carico azienda, è pari a 125,04 euro annui per ogni lavoratore dipendente, suddivisi in 12 quote da 10,42 euro.

L’obbligo di contribuzione decorre:

  • dal mese in cui il rapporto di lavoro inizia, nell’ipotesi in cui il lavoratore sia in forza dal primo giorno di tale mese;
  • dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è instaurato il rapporto, nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro inizi nel corso del mese.

La contribuzione a San.Arti deve essere versata tramite modello di pagamento F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento; con la risoluzione n. 12/E/2013 è stata istituita la causale tributo ART1 e, in sede di compilazione dell’F24, tale causale deve essere esposta nella sezione “INPS”, indicando:

  • nel campo “codice sede”, il codice Inps competente;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda;
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato “MM/AAAA”; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata;
Esempio di compilazione F24 con scadenza 16 giugno 2021

La mancata contribuzione al Fondo San.Arti determina l’obbligo, per il datore di lavoro, di erogare un importo forfettario pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità, da indicare in busta paga con la voce “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione” (EAR).

È opportuno precisare che, nonostante la possibilità da parte del datore di lavoro di corrispondere l’Elemento aggiuntivo della retribuzione in alternativa al versamento della contribuzione, le prestazioni erogate da San.Arti costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e, in caso di omissione contributiva, l’azienda è responsabile verso gli stessi della perdita delle prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Come precisato dall’articolo 7 del Regolamento, i versamenti si effettuano in misura piena:

  • per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata nella sola ipotesi in cui, nel mese relativo al versamento, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
  • per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e, comunque, per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UniEmens.

Risultano esclusi dalla contribuzione e dal versamento e, pertanto, non sono beneficiari delle prestazioni San.Arti:

  • i lavoratori a domicilio, per i mesi nei quali non vi siano commesse;
  • i lavoratori a tempo determinato nei casi di contratti a termine instaurati per periodi di durata inferiore a 12 mesi, anche se successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la durata dei 12 mesi;
  • i lavoratori e lavoratrici di età superiore a 74 anni e 6 mesi.

 

Contribuzione volontaria per i familiari

La contribuzione mensile obbligatoria (10,42 euro) garantisce la copertura sanitaria unicamente al lavoratore dipendente di un’azienda che applica uno dei 13 Ccnl dell’artigianato indicati nel Regolamento; nell’ipotesi in cui lo stesso volesse estendere il diritto alle prestazioni San.Arti anche ai propri familiari, il lavoratore deve iscrivere il proprio nucleo familiare attraverso la procedura informatica presente sul sito www.sanarti.it.

L’articolo 12 stabilisce che il lavoratore dipendente può iscrivere il proprio nucleo familiare alle seguenti condizioni:

  • al momento della domanda d’iscrizione è necessario che risulti rendicontata la sua posizione contributiva attraverso il regolare versamento del contributo da parte dell’azienda nel precedente anno solare oppure il lavoratore risulti regolarmente in copertura nel periodo di carenza successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
  • è richiesto l’obbligo di iscrizione dell’intero nucleo familiare, inteso come coniuge/convivente e figli fino a 18 anni; l’articolo 11 precisa che è facoltativa l’iscrizione dei figli dai 18 anni compiuti e fino al compimento del 26° anno di età.

A seguito dell’iscrizione sul portale, il lavoratore dovrà versare annualmente le seguenti quote contributive per ciascun familiare, differenziate a seconda dell’età del componente del nucleo:

Contribuzione volontaria familiari

Età

Quota contributiva ordinaria annua

0-18 anni

110 euro

18 anni (compiuti) – 75 anni

175 euro

 

Contribuzione volontaria per gli imprenditori artigiani

L’articolo 13 del Regolamento stabilisce la possibilità, anche per gli imprenditori artigiani, i soci delle imprese artigiane e i collaboratori dell’imprenditore artigiano, di iscriversi a San.Arti e di avere diritto alle prestazioni sanitarie da esso previste.

Analogamente a quanto disposto per i familiari dei lavoratori, l’iscrizione al Fondo dei soggetti sopra indicati è volontaria e può essere effettuata sul sito internet del Fondo mediante apposita procedura.

A seguito dell’iscrizione, l’imprenditore artigiano, ovvero il socio o il collaboratore, dovranno versare annualmente le seguenti quote contributive:

Contribuzione volontaria imprenditore artigiano, socio artigiano, collaboratore artigiano

Età

Quota contributiva ordinaria annua
18 anni (compiuti) – 75 anni

295 euro

Il Fondo precisa che:

  • ogni campagna di contributi volontari (familiari e imprenditore artigiano) prevede una sola finestra d’iscrizione, che si apre il 1° settembre e termina il 30 novembre di ogni anno;
  • le prestazioni, sia per i familiari che per l’imprenditore artigiano, decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre del successivo anno solare oppure dal 1° luglio del successivo anno solare al 30 giugno di quello a seguire, a seconda dell’anzianità d’iscrizione al Fondo degli iscritti volontari.

 

Prestazioni e modalità di rimborso

Il Fondo San.Arti, tramite le strutture sanitarie ad esso convenzionate, indicate sul sito www.sanarti.it, garantisce l’accesso alle seguenti prestazioni sanitarie e vantaggi relativi all’accesso ad esse:

  1. prestazioni di alta specializzazione in strutture private (prestazioni di radiologia, diagnostica per immagini, medicina nucleare, diagnostica strumentale e specialistica, biopsie, esami istologici, endoscopie diagnostiche e operative);
  2. prevenzione cardiologica e oncologica, comprendente esami di laboratorio e visita specialistica cardiologica;
  3. ricoveri per interventi chirurgici in istituti di cura convenzionati, diarie di ricovero per parti e interventi previsti nel piano sanitario, assistenza infermieristica e cure riabilitative;
  4. pacchetto di prevenzione odontoiatrica gratuito presso strutture e dentisti convenzionati, previa autorizzazione di UniSalute;
  5. visite specialistiche odontoiatriche;
  6. pacchetto maternità (prestazione di tipo rimborsuale per ogni evento di nascita);
  7. rimborso integrale dei ticket sanitari sostenuti per visite, esami di laboratorio, accertamenti diagnostici e pronto soccorso effettuati tramite il Ssn.

L’articolo 17 prevede che, per avere diritto a tali prestazioni, è richiesta la regolarità contributiva da parte dell’azienda, in caso di contribuzione obbligatoria, e del lavoratore, in caso di contribuzione facoltativa.

Fondo San.Arti

Aziende destinatarie
  • Aziende che applicano i seguenti Ccnl del settore artigianato:
  • Ccnl dell’area Legno e lapidei;
  • Ccnl dell’area Acconciatura, estetica e centri benessere;
  • Ccnl dell’area Chimica-ceramica;
  • Ccnl dell’area Alimentari e della panificazione;
  • Ccnl dell’area della Comunicazione;
  • Ccnl dell’area Tessile moda;
  • Ccnl dell’area Meccanica;
  • Ccnl dell’area Pulizia;
  • Ccnl dell’area Tac-PMI;
  • Ccnl dell’area Chimica-ceramica piccola industria fino a 49 dipendenti;
  • Ccnl dell’area Logistica, trasporto merci e spedizione;
  • Ccnl imprese Artigiane noleggio bus con conducente;
  • Ccnl imprese Cinema audiovisivo.
Lavoratori beneficiari Iscrizione obbligatoria per i lavoratori assunti con:

  • tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time;
  • apprendistato;
  • tempo determinato con contratto a tempo determinato di durata superiore o pari a 12 mesi.
Prestazioni
  1.  Prestazioni di alta specializzazione in strutture;
  2.  prevenzione cardiologica e oncologica;
  3.  ricoveri per interventi chirurgici in istituti di cura convenzionati, diarie di ricovero per parti e interventi previsti nel piano sanitario, assistenza infermieristica e cure riabilitative;
  4.  pacchetto di prevenzione odontoiatrica gratuito presso strutture e dentisti convenzionati, previa autorizzazione di UniSalute;
  5.  visite specialistiche odontoiatriche;
  6.  pacchetto maternità;
  7.  rimborso integrale dei ticket sanitari sostenuti per visite, esami, accertamenti effettuati tramite il Ssn.
Contribuzione La contribuzione, totalmente a carico azienda, è pari a 125,04 euro annui per ogni lavoratore dipendente, suddivisi in 12 quote da 10,42 euro.
Decorrenza contribuzione L’obbligo di contribuzione decorre:

  • dal mese in cui il rapporto di lavoro inizia, nell’ipotesi in cui il lavoratore sia in forza dal primo giorno di tale mese;
  • dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è instaurato il rapporto, nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro inizi nel corso del mese.
Modalità versamento

contributi

Prevista un’unica modalità di versamento tramite modello di pagamento F24, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“.

 

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