8 Luglio 2021

Distacco dalla realtà

di Riccardo Girotto

L’articolo 1656, cod. civ., recita: “L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.

È di pubblico dominio la posizione di alcune aziende, che, vincolate dalla mancata autorizzazione di cui al citato disposto, o da un espresso divieto di ricorso al subappalto, per soddisfare esigenze puramente commerciali tendono a virare verso un istituto improprio quale il distacco.

La pratica risulta talmente diffusa che richiamare l’attenzione sui principi di diritto che regolano la materia pare quasi fuori luogo, come se autoconvincersi della genuinità del distacco in alternativa al subappalto sia un atto dovuto.

I requisiti essenziali del distacco genuino si indentificano: nella temporaneità, aspetto che non alimenta particolari criticità, e nel più complesso interesse del distaccante. Quest’ultimo requisito, dalla necessaria prova rigorosa sul piano sostanziale, viene spesso sottovalutato, pur rappresentando il vero crisma che giustifica la praticabilità di questo istituto.

Al netto di concrete finalità formative del personale destinato verso distaccatari maggiormente competenti su un determinato tema, risulta difficile nella pratica quotidiana scorgere molte altre ipotesi utili a giustificare “l’interesse”, eppure la rigorosa prova dello stesso aiuta non poco ad allontanare lo spettro dell’intermediazione, attività riservata dalla quale è bene mantenere le distanze.

Tanto basta, quindi, per comprendere come il distacco poco spartisca con l’appalto, ove l’obiettivo commerciale è il vero motore dell’attività, che, disgregata dall’organizzazione dei mezzi e dal rischio di impresa, trasforma il servizio offerto in mera fornitura di manodopera, fattispecie protetta e grandemente regolata.

In realtà, a mitigare la rigidità del requisito legato all’interesse, nel tempo, si sono prodigati gli interventi di prassi, oltre alla modifica dello storico (e stoico) articolo 30, D.Lgs, 276/2003, avvenuta nel 2013 tramite l’inserimento del contratto di rete in veste di garante dell’interesse che sottende il distacco genuino (comma 4-ter).

L’ipotesi del contratto di rete, sostenuta con forza anche dall’INL (ex plurimis, circolare n. 7/2018), qualifica il distacco come driver per lo snellimento della gestione delle risorse umane utili al raggiungimento di un determinato obiettivo, e potrebbe risultare una soluzione apprezzabile, particolarmente nell’ipotesi smart della rete contratto, per affrontare gli appalti di servizi tramite la collaborazione di più imprese altrimenti ostacolate dal divieto di subappalto, così da evolvere la frammentazione operativa da limite a valore.

Tale soluzione risulta apprezzabile anche con riferimento ai gruppi d’impresa, ove la mobilità infragruppo di dipendenti formalmente assunti in capo di un’unica azienda troverebbe le porte spalancate verso una gestione molto snella delle attività accentrate. Il distacco infragruppo, sic et simpliciter, non risiede, infatti, nel testo di Legge, pur vantando una posizione di mera prassi offerta dal Ministero del lavoro con risposta a interpello n. 1/2016. La rete non faticherebbe, quindi, a soddisfare un obiettivo comune a imprese legate dalla medesima sorgente.

Eppure, anche alla luce delle soluzioni prospettate, i protagonisti dei subappalti travestiti da distacchi paiono refrattari ad allontanarsi dalla pratica qui commentata, forti di un “così fan tutti” che, nello sparuto contenzioso sul tema, trova una sua giustificazione economico-pratica, difficile da delegittimare anche tramite la proposizione della certezza delle fonti primarie.

Non è tempo, quindi, per i puristi del diritto: la soddisfazione di esigenze commerciali sconta la contrapposizione tra le soluzioni proposte dal diritto positivo e le vie alternative per soddisfarle. La stortura del distacco come alternativa al subappalto, peraltro, in assenza di concreto risparmio in termini economici, snatura uno strumento che potrebbe sviluppare soluzioni reali, mi ripeto, la formazione e la rete su tutto.

Per converso, proseguendo su questa strada, l’unico distacco che si evince è quello dalla realtà. Sarebbe come sostenere che lo smart working previsto dal nostro ordinamento è una soluzione per svolgere lavoro flessibile da casa, oppure che la cassa integrazione COVID è gratuita.

Appunto.

 

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