Licenziamento collettivo: conseguenze per violazione di procedure e criteri di scelta
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/07/giustizia3.jpg)
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 24 maggio 2021, n. 14180, ha stabilito che la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 9, L. 223/1991, costituisce violazione delle procedure e dà luogo alla tutela indennitaria (ex articolo 18, comma 7, terzo periodo, L. 300/1970), quantificabile tra 12 e 24 mensilità, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del licenziamento; viceversa, la violazione dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di Legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle 12 mensilità (ex articolo 18, comma 4, della Legge citata).
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