Nuove co.co.co.: le indicazioni ispettive
Il Ministero del Lavoro, con circolare n.3 del 1° febbraio, ha impartito istruzioni operative al personale ispettivo relativamente alle nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal D.Lgs. n.81/15, artt.2 e 54, in vigore dal 1° gennaio 2016.
L’art.2, co.1, D.Lgs. n.81/15, stabilisce che, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di un’organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, la prestazione si considera etero-organizzata, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.
Si precisa che per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti e per prestazioni “continuative” si intende il ripetersi delle prestazioni in un determinato arco temporale, al fine di conseguire una reale utilità.
Da gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato“: la generica formulazione utilizzata dal Legislatore lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale, normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. In altri termini il Legislatore, rispetto alle fattispecie indicate dall’art.2, co.1, ha inteso far derivare le medesime conseguenze legate a una riqualificazione del rapporto, semplificando di fatto l’attività del personale ispettivo, che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di un’etero-organizzazione. Pertanto, l’applicazione della disposizione comporterà altresì l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione), i cui obblighi, del resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
L’art.54, D.Lgs. n.81/15, prevede che i datori di lavoro privati che procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di soggetti titolari di partita Iva con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, “fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”.
La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:
- che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’art.2113, co.4 cod.civ. avanti alle commissioni di certificazione;
- che, nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo, e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare dell’estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione. Invece, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso, potrà determinarsi l’estinzione degli eventuali illeciti accertati.
Il Ministero chiarisce infine che, in assenza di esplicite previsioni in senso contrario, la procedura di stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016.