30 Giugno 2021

Infortunio: committente responsabile per la selezione dell’impresa appaltatrice

di Redazione

La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 14 maggio 2021, n. 18949, ha stabilito che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere la responsabilità del committente, quale titolare ex lege di un’autonoma posizione di garanzia, idonea a fondare la responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’articolo 3, comma 8, D.Lgs. 494/1996 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, poiché l’obbligo di verifica di cui all’articolo 90, lettera a), D.Lgs. 81/2008, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel Registro Imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo. La responsabilità del committente per la scelta dell’impresa non è esclusa dalla concorrente responsabilità dell’imprenditore per le scelte gestionali, atteso che la posizione di garanzia del committente, come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata, viene in considerazione a monte, e cioè al momento in cui viene scelto il soggetto incaricato dell’esecuzione dell’opera e non viene esclusa o limitata dall’insipienza o dall’incapacità organizzativa o tecnica dell’imprenditore, che, al contrario, rappresentano la conferma dell’errore di scelta del committente.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la penale responsabilità del committente per aver selezionato per l’esecuzione di lavori che richiedevano un’organizzazione non trascurabile di mezzi e persone un’azienda artigianale di modeste dimensioni.

 

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