Le novità introdotte dall’assegno unico e universale e le misure temporanee ai sensi del D.L. 79/2021
di Marco TuscanoÈ stata pubblicata in G.U. n. 82/2021 la L. 46/2021, che delega al Governo il compito di emanare “uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.
Anche tramite l’ausilio dell’approfondimento della Fondazione studi consulenti del lavoro del 9 aprile 2021, si tratteggeranno le novità introdotte dalla nuova misura.
In aggiunta, si analizzeranno le 2 misure temporanee introdotte dal D.L. 79/2021, emanato in considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità”.
Premesse
La L. 46/2021, contenente la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, introduce un’importante rivoluzione in materia di misure di sostegno alle famiglie.
Nello specifico, è previsto che sarà riformato il sistema degli assegni familiari, con il passaggio all’assegno unico e universale che agglomera le misure esistenti per lavoratori dipendenti e autonomi, sostituendo ben 6 misure attualmente vigenti, relative anche all’ambito fiscale.
L’obiettivo del Legislatore è, quindi, quello di ricondurre a un’unica misura che sia universale e, come più volte ribadito dal testo di Legge, progressiva, l’insieme dei sostegni indicati dalla norma, con il fine di “favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile”, considerati anche i periodici, allarmanti, indicatori demografici forniti dall’Istat.
Nel concreto, il Governo, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, dovrà emanare i Decreti legislativi volti all’attuazione di quanto previsto dalla norma. Questi ultimi, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, L. 46/2021, dovranno essere adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro il 20 aprile 2022.
Le misure in via di sostituzione
L’assegno unico e universale, come già anticipato, sostituirà alcune misure vigenti relative al sostegno delle famiglie.
Queste misure, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, L. 46/2021, sono:
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, di cui all’articolo 65, L. 448/1998;
- l’assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, L. 190/2014, all’articolo 23-quater, commi 1 e 2, D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2018, e all’articolo 1, comma 340, L. 160/2019;
- il premio alla nascita, di cui all’articolo 1, comma 353, L. 232/2016;
- il Fondo di sostegno alla natalità previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, L. 232/2016;
- le detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, Tuir;
- l’assegno per il nucleo familiare, previsto dall’articolo 2, D.L. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/1988, nonché assegni familiari previsti dal T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. 797/1955.
L’approfondimento della Fondazione studi consulenti del lavoro del 9 aprile 2021 chiarisce che la portata economica del nuovo beneficio coprirà quasi totalmente il valore della spesa odierna per le vigenti misure di sostegno alle famiglie.
Nel dettaglio:
- le misure in via di sostituzione hanno un valore di circa 15 miliardi di euro;
- le misure escluse dall’ambito della L. 46/2021, ovvero il bonus asilo nido, i congedi parentali con relative indennità, la Carta famiglia e il Fondo politiche per la famiglia, solamente di 2 miliardi di euro.
Con riferimento (perlomeno) agli importi totali, appare quindi raggiunto uno degli obiettivi primari della norma: il “semplificare” esplicitato all’articolo 1, comma 1, L. 46/2021. Per quanto riguarda, invece, la semplificazione operativa, è necessario attendere l’emanazione dei Decreti legislativi di riferimento per poter effettuare un’attendibile valutazione.
Le caratteristiche dell’assegno unico e universale
Ai sensi dell’articolo 2, L. 46/2021, l’assegno unico e universale sarà erogato per figli a carico, anche maggiorenni ma con meno di 21 anni, e decorrerà dal settimo mese di gravidanza. Lo stesso avrà cadenza mensile e, ex articolo 1, comma 1, lettera f), sarà ripartito in misura equivalente tra i genitori (o da chi esercita la responsabilità genitoriale).
In caso di separazione legale ed effettiva, o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno, salvo diversi accordi, spetterà al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, invece, salvo differenti accordi, sarà ripartito in pari misura tra i genitori.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera g), L. 46/2021, l’assegno unico e universale avrà natura di credito d’imposta o di erogazione mensile, presumibilmente, quindi, anche ricalcando le modalità odierne previste per l’Anf di cui alla L. 153/1988.
Con riferimento alla quantificazione dell’assegno unico e universale, quanto indicato dalla norma porta facilmente a desumere che sarà prevista una sorta di assegno “base”, soggetto, eventualmente, a maggiorazioni o riduzioni, in presenza di predeterminate casistiche; lo stesso, innanzitutto, dovrà essere “modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, […] individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare”.
In aggiunta, sulla base della progressività più volte richiamata dalla norma, è stabilito che per il figlio successivo al secondo l’importo dell’assegno sarà incrementato.
Il nuovo assegno potrà essere erogato, come anticipato, anche per i figli maggiorenni che abbiano meno di 21 anni, e in questo caso l’importo base di riferimento dovrà essere diminuito. Lo stesso sarà concesso unicamente per figli:
- frequentanti percorsi di formazione scolastica, professionale o di laurea;
- che stiano svolgendo tirocini e/o attività lavorative di tipo precario che dovranno necessariamente essere chiarite (la norma fa riferimento a un’“attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale”);
- che siano registrati come disoccupati o in cerca di lavoro presso gli enti di riferimento;
- che stiano svolgendo servizio civile universale.
Peraltro, in questo caso, la Legge delega concede la “possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta”, per favorirne e stimolarne l’autonomia. Questa previsione, va detto, consegna al nuovo assegno un aspetto ambiguo, e necessariamente dovrà essere chiarita: allo stato attuale il figlio maggiorenne, pur non essendo titolare del diritto all’assegno unico, potrebbe disporre di quest’ultimo in autonomia. Questo appare quanto mai sibillino, in considerazione del fatto che l’assegno è corrisposto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, “per i figli” e non “ai figli”. Al riguardo, parrebbe più opportuno prevedere un accordo tra le parti interessate (genitori e figlio).
Infine, ulteriori apposite previsioni sono concesse a fronte di particolari situazioni.
Nel dettaglio:
- per le giovani madri con meno di 21 anni di età dovrà essere concesso un assegno di importo maggiorato rispetto a quello “base”, calcolato sulla base delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), L. 46/2021;
- in presenza di figlio con disabilità dovrà essere prevista una maggiorazione dell’assegno, con un incremento dell’importo, rispetto a quello “base” suindicato, di una percentuale rientrante in un range che va dal 30% al 50%, graduata sulla base della condizione di disabilità accertata. Per il figlio disabile, in aggiunta, dovrà essere riconosciuto l’assegno unico, anche oltre il 21° anno di età, senza alcuna maggiorazione, a condizione che sia ancora a carico delle figure genitoriali.
Si specifica, in conclusione, che il nuovo assegno unico e universale non preclude la percezione di altre misure per familiari a carico diversi dal figlio, tra cui il coniuge, ex articolo 2, comma 1, lettera e), L. 46/2021.
Le caratteristiche del percettore dell’assegno unico e universale
L’articolo 2, comma 1, L. 46/2021, alla lettera f), delinea le caratteristiche delle figure che avranno diritto all’assegno unico universale, indicando i requisiti di accesso per la nuova misura.
Il richiedente dovrà essere:
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o familiare di chi è cittadino italiano o cittadino di uno Stato UE, se titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente; o se cittadino di uno Stato non appartenente all’UE dovrà essere in possesso di permesso di soggiorno UE per lungo periodo, o rilasciato per motivi di lavoro o ricerca di durata di almeno un anno;
- soggetto al pagamento dell’imposta sui redditi in Italia;
- residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per tutta la durata del beneficio;
- residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, o esserlo stato, “ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”. Sul punto, va chiarito, risultano necessarie alcune precisazioni presumibilmente fornite dai relativi futuri interventi normativi. Vi è da chiarire, infatti, se il termine “ovvero” sia da considerarsi come congiunzione disgiuntiva-inclusiva o disgiuntiva-esclusiva[1].
Sono consentite delle deroghe rispetto a quanto indicato dall’articolo 2, comma 1, lettera f), L. 46/2021: alla lettera g) è, infatti, chiarito che, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza, la Commissione nazionale[2] potrà concedere l’assegno unico e universale, solo a fronte di particolari esigenze e casistiche, e per determinati periodi di tempo, anche senza che siano soddisfatti i predetti requisiti.
Ricapitolando, con il nuovo assegno viene meno la rilevanza del tipo di lavoro in capo al percettore, potendo lo stesso essere lavoratore autonomo, subordinato o percettore di misure di sostegno al reddito. La discriminante, quindi, per essere titolari del diritto all’assegno unico e universale diventa unicamente l’essere genitore (o affidatario) di un figlio che risulti a carico, o anche futuro genitore, potendo l’assegno essere riconosciuto dal settimo mese di gravidanza. Pertanto, la misura in oggetto assumerà un ruolo di beneficio economico generale e non esclusivamente riferibile all’ambito lavoristico.
Con specifico riferimento all’individuazione del settimo mese suindicato, vi è da sottolineare, peraltro, come dovrà essere chiarito se si dovrà fare riferimento, come ipotizzabile, alla data di parto presunto, e se confermato, da quando decorrerà l’effettiva nascita del diritto all’assegno unico e universale in caso di discordanza tra data effettiva del parto e data presunta.
Compatibilità, e rapporto, dell’assegno unico e universale con altre misure
La L. 46/2021 chiarisce le eventuali ipotesi di compatibilità dell’assegno unico e universale.
Nel dettaglio:
- il nuovo assegno è compatibile con il reddito, o pensione, di cittadinanza di cui all’articolo 1, D.L. 4/2019, e dovrà essere erogato nelle modalità in cui è erogato quest’ultimo (articolo 1, comma 2, lettera d), L. 46/2021); previsione che sembra prevalere, quindi, rispetto alle modalità indicate all’articolo 1, comma 1, lettera g), L. 46/2021. È chiarito, inoltre, che le 2 misure saranno strettamente tra loro interconnesse, dando luogo a un unico importo complessivo, che dovrà tenere “eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019”; anche in questo caso è opportuno sottolineare la dicitura “eventualmente”, che parrebbe lasciare margine decisionale al Governo sul tenere conto, o meno, per la determinazione dell’assegno, della quota del Rdc riferibile ai familiari minori;
- il nuovo assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali (articolo 1, comma 2, lettera h), L. 46/2021).
Per quanto riguarda il rapporto dell’assegno unico e universale con altre misure assistenziali e prestazioni sociali, la Legge delega stabilisce che il nuovo assegno:
- ai fini dell’accesso alle stesse, potrà essere computato in modo differenziato, o addirittura azzerato, nell’ambito del calcolo Isee;
- non dovrà essere considerato con riferimento alla percezione di altre prestazioni agevolate, benefici e trattamenti assistenziali, previsti da diversa normativa, per figli disabili;
- non terrà conto, per la sua determinazione, di borse lavoro riferibili all’inclusione o avvicinamento al lavoro di persone con disabilità;
- dovrà essere compatibile con altre misure economiche erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e da altri enti locali, in favore dei figli.
I cambiamenti apportati dall’assegno unico e universale
Il già richiamato approfondimento della Fondazione studi consulenti del lavoro, al paragrafo 7, delinea un utilissimo quadro dei vantaggi e svantaggi causati dalla nuova misura.
Nel dettaglio, sono riportati i dati forniti dall’Istat e alcuni esempi pratici che effettuano un confronto tra gli importi percepiti tramite le misure vigenti e quelli che saranno percepiti con il nuovo assegno.
Lo scenario che emerge indica che per i lavoratori autonomi vi saranno notevoli vantaggi, soprattutto in considerazione del fatto che attualmente gli stessi non percepiscono Anf. Significativi vantaggi vi saranno, inoltre, per le famiglie che hanno redditi molto bassi o per quelle numerose e che sono oggi nell’impossibilità di godere di tutte le detrazioni fiscali di cui teoricamente potrebbero beneficiare.
È evidente, infatti, come la detrazione odierna abbatta l’imposta, nei limiti di quest’ultima, potendosi verificare, quindi, situazioni di incapienza, di cui si riporta una definizione dell’Agenzia delle entrate[3]: “si ha incapienza quando l’importo complessivo delle detrazioni, di cui un contribuente può beneficiare, è maggiore all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti vanno perse”.
Al contrario, il nuovo assegno unico e universale, potendosi configurare anche come semplice “somma in denaro”, ex articolo 1, comma 2, lettera g), L. 46/2021, rappresenta un importo predeterminabile e, a ben vedere, immediatamente tangibile, ossia slegato dall’imposta residua.
È da sottolineare, infine, un evidente, e immediato, vantaggio portato dalla nuova misura, ovvero l’allargamento della platea dei beneficiari tramite l’attribuzione del diritto all’assegno unico e universale anche a coloro i quali sono ancora in attesa di diventare genitori (dal settimo mese di gravidanza), in piena attuazione dei principi dettati dalla Costituzione, tra cui l’articolo 31.
Per quanto riguarda, invece, gli svantaggi, l’approfondimento indica un possibile danno per coloro i quali hanno figli a carico con più di 21 anni, che oggi possono beneficiare della detrazione per figli in base a quanto indicato dalla circolare n. 15/E/2007 dell’Agenzia delle entrate: “le detrazioni per figli spettano a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma restando la sussistenza della condizione del limite di reddito”.
Al contrario, come illustrato, l’assegno unico e universale si esaurirà con il compimento dei 21 anni da parte del figlio.
Ulteriori svantaggi potranno essere dettati dal fatto che, per il calcolo dell’assegno unico e universale, dovrà essere preso a riferimento l’indicatore della situazione economica Isee e non più il reddito. Questo potrà avere importanti risvolti per le coppie di fatto o per alcune tipologie di famiglie numerose.
Altri svantaggi potranno essere registrati da coloro i quali posseggono patrimoni mobiliari o immobiliari, che rappresentano parametri fondamentali per il calcolo Isee.
Peraltro, a tal proposito, si ricorda che attualmente la detrazione per figli a carico, ex articolo 12, comma 4-bis, Tuir, è calcolata sul reddito al “netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis”.
In conclusione, e per quanto riguarda il punto di vista statistico a cura Istat, l’approfondimento indica che il 68% delle famiglie avrà un miglioramento della situazione reddituale, il 29,7% un peggioramento e il 2,4% non registrerà nessun cambiamento.
Le date dell’assegno unico e universale e le misure temporanee ex D.L. 79/2021
Secondo gli iniziali propositi, nonostante i 12 mesi concessi dalla Legge delega, il nuovo assegno unico e universale sarebbe dovuto decorrere dal mese di luglio 2021, in buona sostanza ricalcando le scadenze dell’attuale (ancora per poco) Anf, ex articolo 2, D.L. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/1988.
Nel concreto, la completa attuazione della riforma, stanti i diversi ambiti coinvolti e i relativi necessari provvedimenti, è apparsa di indubbia complessità, tanto da dover rimandare a gennaio 2022 l’entrata a regime della nuova misura. Le tempistiche delineatesi, e le conseguenti aspettative disattese, hanno comportato, pertanto, l’adozione immediata di misure temporanee in materia di assegno per figli minori, considerate di assoluta urgenza.
Nello specifico, col D.L. 79/2021 (GU n. 135/2021) sono state previste 2 ulteriori nuove misure, valide solamente per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021:
- l’assegno temporaneo per i figli minori, di cui agli articoli 1-4, D.L. 79/2021;
- la maggiorazione degli importi Anf, ex articolo 5, D.L. 79/2021.
In aggiunta, va detto, la nuova data individuata per la piena attuazione dell’assegno unico e universale, evidentemente, renderà necessarie ulteriori riflessioni in merito al raccordo che dovrà essere effettuato tra lo stesso e le diverse misure in corso di godimento, soprattutto con riferimento all’Anf, che copre il periodo che intercorre dal 1° luglio al 30 giugno.
Il dettaglio delle nuove misure temporanee ai sensi del D.L. 79/2021
La maggiorazione degli importi Anf, ex articolo 5, D.L. 79/2021, sarà prevista per coloro i quali hanno diritto all’assegno di cui all’articolo 2, D.L. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/1988, e consterà in una maggiorazione di 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno 3 figli.
Più articolato è, invece, il discorso inerente all’ulteriore nuova misura di cui agli articoli 1-4, D.L. 79/2021.
L’assegno temporaneo per i figli minori sarà previsto unicamente per le famiglie che non hanno diritto all’Anf di cui all’articolo 2, D.L. 69/1988, sarà a carico Inps e non concorrerà alla formazione del reddito. Lo stesso avrà cadenza mensile e sarà erogato solo in presenza dei requisiti elencati in seguito, da possedere congiuntamente sia al momento della domanda che per tutta la durata del beneficio.
Requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno:
- essere genitore di un figlio minore di 18 anni;
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE (o familiare), titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente o essere in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale[4].
Requisiti economici: il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore Isee in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, D.P.C.M. 159/2013. Si precisa che, sulla base dell’allegato 1, D.L. 79/2021, è possibile individuare il limite massimo Isee per avere diritto alla percezione dell’assegno temporaneo, ovvero un valore di 50.000 euro.
L’importo dell’assegno temporaneo dovrà essere calcolato in base al suddetto livello Isee e in base al numero di figli minori all’interno del nucleo familiare, secondo la tabella contenuta nell’allegato 1, D.L. 79/2021.
Sul punto, si precisa che:
- con l’incremento dell’Isee decresce il valore dell’assegno temporaneo;
- è prevista una maggiorazione dell’importo previsto per ogni figlio, in presenza di nucleo famigliare con più di 3 figli minori. L’importo, inoltre, sarà ulteriormente maggiorato di 50 euro per ciascun figlio disabile;
- l’eventuale variazione del nucleo familiare, in corso di fruizione della misura, dovrà essere comunicata, entro 2 mesi, con apposita dichiarazione Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica), di cui all’articolo 10, D.P.R. 159/2013: dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della Dsu aggiornata, la prestazione decadrà d’ufficio, ovvero sarà adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo[5].
La richiesta dell’assegno temporaneo, ai sensi dell’articolo 3, D.L. 79/2021, dovrà avvenire tramite apposita modalità telematica Inps o tramite gli Istituti di patronato di cui alla L. 152/2001.
L’Inps è, quindi, chiamato, entro il 30 giugno 2021, a emanare le apposite istruzioni operative.
Si specifica che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, D.L. 79/2021, l’assegno temporaneo decorrerà dal mese della sua richiesta e che vi sarà la possibilità di percepire gli arretrati dal mese di luglio 2021 solo se la domanda sarà inoltrata entro il 30 settembre 2021.
Questa previsione sembra esplicitamente delineare, pertanto, l’impossibilità di richiedere gli arretrati da luglio 2021 in presenza di domande effettuate dopo il 30 settembre 2021.
L’erogazione dell’assegno avverrà sull’Iban di riferimento ovvero mediante bonifico domiciliato (nel caso di affido condiviso dei minori, l’assegno potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore), salvo quanto previsto per i percettori del reddito di cittadinanza.
L’assegno temporaneo è, infatti, compatibile con il Rdc, di cui al D.L. 4/2019, con la particolarità che l’Inps corrisponderà d’ufficio, congiuntamente, le 2 misure nelle modalità di erogazione di quest’ultimo. In tal caso, l’importo sarà determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019. Peraltro, l’assegno temporaneo non sarà utile ai fini della determinazione del reddito di riferimento per richiesta del Rdc, nelle modalità indicate dall’articolo 2, comma 6, D.L. 4/2019.
La misura, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.L. 79/2021, sarà, inoltre, compatibile con:
- la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- le misure indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), L. 46/2021, nelle more dell’attuazione della stessa, ovvero l’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, l’assegno di natalità, il premio alla nascita, il Fondo di sostegno alla natalità e le detrazioni per figli a carico.
Non sarà compatibile, per espressa previsione, con l’Anf di cui all’articolo 2, D.L. 69/1988, già soggetto alle parziali maggiorazioni suindicate.
[1] Cfr. “Ovvero: sui possibili valori della congiunzione”, Consulenza linguistica. Accademia della Crusca.
[2] La Commissione nazionale deve essere istituita con Decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[3] Agenzia delle entrate, Le detrazioni per figli a carico.
[4] Anche in questo caso il significato del termine “ovvero” potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni, che dovrebbero, nel breve, essere chiarite.
[5] Sembrano necessari ulteriori chiarimenti in merito all’articolo 4, comma 2, D.L. 79/2021, in particolar modo con riferimento ai seguenti periodi: “la DSU […] è presentata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo”. Tra i molti aspetti, vi è da chiarire cosa accade in caso di mancata presentazione della Dsu e perché la presentazione della Dsu aggiornata implica la decadenza d’ufficio, e non la variazione, della prestazione.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
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