Contratti di prossimità: retribuzione imponibile e benefici contributivi
Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.8 del 12 febbraio, ha indicato la corretta interpretazione dell’art.8, D.L. n.138/11, concernente il sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, precisando che le specifiche intese aziendali o territoriali non possono riguardare la determinazione dell’imponibile contributivo, poiché tali intese esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non possono quindi interessare gli Istituti previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione.
Inoltre, qualora non si rispettino gli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile indicati dalle L. n.338/89 e n.549/95, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, sarà evidentemente negata anche la fruizione dei benefici normativi e contributivi.