12 Maggio 2021

Cig COVID post Decreto Sostegni: la circolare Inps n. 72/2021

di Paolo Bonini

Il 29 aprile scorso l’Istituto previdenziale ha pubblicato la circolare n. 72/2021, illustrativa delle misure introdotte dal Decreto Sostegni in materia di integrazioni salariali.

 

L’articolo 8, D.L. 41/2021

Il Decreto Sostegni allarga ulteriormente le possibilità di accesso alle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica. Sono previste, in particolare:

  • 13 settimane di trattamento di Cigo, utilizzabili tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
  • 28 settimane di assegno ordinario (Fis e Fondi bilaterali) e di Cigd utilizzabili tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;
  • 120 giornate di Cisoa per il settore agricolo, tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

 

Periodi di copertura

È noto come le disposizioni della Legge di Bilancio e quelle del Decreto Sostegni siano suscettibili di interrompere la continuità dei trattamenti richiesti in base alle 2 normative. Infatti:

  • l’utilizzo continuativo delle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio a partire dal 1° gennaio 2021 comporta che il periodo fruibile sia terminato in data 25 marzo;
  • anche qualora il primo giorno di fruizione degli ammortizzatori nell’anno 2021 coincida con il 4 gennaio (lunedì), il periodo utilizzabile continuativamente sarebbe comunque terminato il 28 marzo 2021,

Resterebbero, dunque, privi di “copertura”, quantomeno, i giorni dal 29 al 31 marzo, atteso che i trattamenti previsti dall’articolo 8, D.L. 41/2021, possono decorrere dal 1° aprile 2021. L’Inps aveva preannunciato la “soluzione” del problema con un comunicato stampa del 16 aprile scorso.

La circolare Inps n. 72/2021 conferma quanto già anticipato: facendo intendere che la questione sarà oggetto di attenzione in sede di conversione del D.L., l’Istituto ha annunciato che i trattamenti previsti dal Decreto Sostegni potranno essere richiesti in continuità con i precedenti, ossia a decorrere dal 29 marzo 2021.
Quindi, prosegue l’Inps, i datori di lavoro che abbiano già avanzato richieste di Cigo, assegno ordinario o Cigd con causale “COVID 19 – DL 41/21” a partire dal 1° aprile 2021, potranno presentare richieste integrative per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021, avendo cura di inserire nel campo note il protocollo della domanda originaria per le richieste di assegno ordinario.
Inoltre, anche per le domande integrative, pur decorrenti dal 29 marzo 2021, il termine ultimo di trasmissione resta fissato al 31 maggio 2021 (circolare Inps n. 72/2021, § 13).

Peraltro, è notizia delle ultime ore che la Commissione bilancio del Senato ha approvato un emendamento che va in questa direzione.

È noto, tuttavia, come la sia pur opportuna modifica giunga, per certi versi, fuori tempo massimo da un punto di vista operativo: molte aziende hanno già “chiuso” le elaborazioni del mese di marzo attenendosi alla lettera dell’articolo 8, D.L. 41/2021, ossia trattando le giornate “scoperte” con strumenti diversi, quali ad esempio ferie o permessi, anche non retribuiti.

Resta, quindi, da capire come sarà possibile integrare le giornate mancanti evitando sgradevoli “riaperture” dei cedolini paga relativi alle competenze del mese di marzo e le conseguenti rettifiche delle denunce mensili.

Ammortizzatore Legge di Bilancio 2021 Decreto Sostegni
Cigo Dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021:

12 settimane

Dal 1° aprile 2021 (29 marzo 2021) al 30 giugno 2021: 13 settimane
Assegno ordinario e Cigd Dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021:

12 settimane

Dal 1° aprile 2021 (29 marzo 2021) al 31 dicembre 2021: 28 settimane
Cisoa Dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021:

90 giornate

Dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021: 120 giornate

 

I nuovi periodi sono aggiuntivi rispetto ai precedenti: con riguardo ad assegno ordinario, Cigd e Cisoa, le eventuali settimane richieste ai sensi della Legge di Bilancio che insistano su periodi compresi tra il 1° aprile e il 30 giugno non comportano alcuna decurtazione del numero di settimane richiedibili ai sensi del Decreto Sostegni.

 

Destinatari

Lavoratori

Sono destinatari dei nuovi trattamenti i lavoratori che siano in forza all’azienda richiedente alla data di entrata in vigore del D.L., ossia il 23 marzo 2021. Si conferma che in caso di trasferimento di azienda (articolo 2112, cod. civ.) o di cambio di appalto, il requisito è verificabile con riferimento al periodo di lavoro prestato presso il “cedente”.

 

Aziende

Il nuovo periodo di trattamenti è accessibile indipendentemente dall’eventuale utilizzo di periodi previsti da disposizioni precedenti il Decreto Sostegni; possono, quindi, accedere anche le aziende che non abbiano mai richiesto alcun intervento con causale COVID.

Come nei provvedimenti precedenti, l’articolo 8, D.L. 41/2021, richiama espressamente l’ossatura delineata dagli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020 (Cura Italia), nel testo attualmente vigente (L. 27/2020). Pertanto, sono applicabili le disposizioni ivi contenute che non siano incompatibili con l’articolo 8, D.L. 41/2021, e che non siano oggetto di espressa modifica da parte dello stesso. In particolare:

  • non è richiesta l’anzianità di 90 giorni di lavoro effettivo nell’unità produttiva interessata dall’utilizzo dell’ammortizzatore sociale;
  • è confermato il regime “accelerato” di consultazione sindacale, che prevede l’informativa da parte del datore di lavoro e l’eventuale esame congiunto entro 3 giorni, il quale può concludersi anche con un “mancato accordo”, senza che ciò impedisca l’accesso alle integrazioni salariali, fatto salvo il caso della Cigd per aziende con più di 5 dipendenti, per le quali resta, invece, indispensabile il raggiungimento di un accordo sindacale; tuttavia, in quest’ultimo caso, laddove un accordo fosse già stato raggiunto in funzione dell’accesso a settimane con causale Covid già previste da precedenti interventi normativi, lo stesso accordo sarà considerato valido anche per l’accesso alle settimane del Decreto Sostegni e anche nel caso in cui i periodi richiesti non siano continuativi, ferme restando “le opportune procedure di informazione alle organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni[1]”.

Ad esempio, l’accordo stipulato per l’accesso alle settimane previste dal Decreto Agosto (per il periodo tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020) è valido per l’accesso alle nuove settimane del Decreto Sostegni anche se l’azienda non abbia poi richiesto le successive settimane previste dal Decreto Ristori (16 novembre 2020-31 gennaio 2021) e/o dalla L. 178/2020 (1° gennaio-30 giugno 2021);

  • è confermata la possibilità di sospendere eventuali programmi Cigs in corso alla data del 29 marzo 2021, al fine di accedere alla Cigo con causale COVID, a condizione che l’azienda richiedente rientri nel campo di applicazione della Cigo[2] e seguendo le procedure già illustrate dall’Inps con circolare n. 47/2020; anche in questo caso, come visto sopra, replicando il medesimo iter procedurale sospensivo della Cigs, possono essere presentate istanze integrative di domande già presentate con decorrenza dal 1° aprile, al fine di ottenere la “copertura” con causale COVID delle giornate comprese tra il 29 e il 31 marzo 2021;
  • analogamente, potranno essere interrotti eventuali assegni di solidarietà per accedere all’assegno ordinario con causale COVID, anche utilizzando, se ancora disponibili, le 12 settimane già previste dalla Legge di Bilancio e astrattamente fruibili entro il 30 giugno 2021; si conferma che l’assegno ordinario sostituisce e sospende l’assegno di solidarietà, può riguardare gli stessi lavoratori già coinvolti nel programma di solidarietà per coprire l’intero orario di lavoro contrattuale;
  • anche per espressa previsione dello stesso articolo 8, D.L. Sostegni, non è richiesta alcuna contribuzione addizionale.

 

Assegno ordinario: requisiti dimensionali

La nuova circolare conferma quanto già anticipato con il messaggio Inps n. 769/2021 e, ancor prima, con la circolare Inps n. 28/2021.

Accedono all’assegno ordinario con causale COVID le aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente l’inizio delle sospensioni/riduzioni di orario[3]. Tale requisito deve essere verificato:

  • alla data di definizione della prima richiesta, se le aziende interessate hanno già richiesto interventi previsti dai Decreti Agosto/Ristori ed eventualmente dalla Legge di Bilancio 2021;
  • alla data di inizio della sospensione/riduzione di orario, se le aziende interessate non hanno richiesto gli interventi previsti dai Decreti Agosto/Ristori.

Come in precedenza, resta possibile richiedere il riesame di eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla competente sede Inps.

 

Cigd: aziende plurilocalizzate

È confermato il regime già definito in precedenza:

  • le aziende che abbiano ricevuto la prima autorizzazione con D.M. inviano la domanda telematica all’Inps scegliendo l’opzione “deroga plurilocalizzata”;
  • le altre aziende inviano la domanda scegliendo l’opzione “deroga INPS”.

Le aziende che ricorrono al c.d. flusso semplificato (messaggio Inps n. 2328/2020), previa autorizzazione della Direzione centrale ammortizzatori sociali dell’Inps, da richiedersi tramite Pec, possono procedere all’individuazione di un’unità produttiva “accorpante” su cui far confluire la richiesta per l’intera azienda; l’eventuale scelta dell’unità accorpante già effettuata in sede di richiesta delle 12 settimane istituite dalla Legge di Bilancio, dovrà essere mantenuta anche nella domanda relativa al Decreto Sostegni.

Diversamente, dovrà essere presentata una domanda per ciascuna delle unità produttive interessate.

In proposito, la circolare informa che a partire da marzo 2021, allo scopo di favorire un’“interlocuzione univoca con l’azienda e una gestione uniforme delle istanze”, le domande delle aziende plurilocalizzate saranno lavorate esclusivamente da un nuovo “Presidio nazionale” istituito presso le Direzioni regionali Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna, le quali procederanno alla lavorazione delle domande, operando in sussidiarietà con le sedi territoriali. L’Istituto comunica di aver informato, con specifica comunicazione, le singole aziende interessate circa la struttura territoriale a cui fare riferimento.

L’Inps precisa, poi, che non potranno essere autorizzati trattamenti afferenti a diversi ammortizzatori sociali per periodi coincidenti; in particolare, non saranno autorizzati periodi coincidenti di Cigs e Cigd con causale COVID. Restano salve le ipotesi in cui la richiesta di Cigd riguardi categorie di lavoratori che non hanno accesso ad altro ammortizzatore sociale con causale COVID, quali lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto non professionalizzante, giornalisti.

 

Fsba, Forma.Temp e Fondi territoriali del Trentino e Bolzano-Alto Adige

Resta, in proposito, confermato il regime precedente: l’assegno ordinario con casuale COVID è erogato prioritariamente nei limiti previsti dai D.I. attuativi dei Fondi stessi. Qualora il patrimonio proprio del Fondo risulti insufficiente, il trattamento verrà comunque concesso a valere sugli appositi finanziamenti a ciò destinati dallo stesso D.L. 41/2021. Per quanto riguarda i Fondi per i servizi ambientali e le attività professionali, la cui piena operatività non è stata ancora raggiunta nonostante l’avvenuta pubblicazione dei relativi D.I., i datori di lavoro interessati dovranno richiedere le prestazioni CIGD o l’assegno ordinario ai Fondi del Trentino e dell’Alto Adige anche per i trattamenti previsti dal Decreto Sostegni.

 

Termini degli adempimenti

Sono confermati i termini decadenziali già previsti dalla normativa COVID.

In particolare, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui hanno avuto inizio le sospensioni o riduzioni di orario; in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps e di contestuale richiesta di anticipazione del 40% ai lavoratori, il termine è anticipato al quindicesimo giorno successivo all’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario[4]. Come già ricordato, anche le domande integrative con decorrenza a partire dal 29 marzo potranno essere utilmente presentate entro il 31 maggio 2021.

Il termine ordinario per l’invio dei dati necessari per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps è fissato alla fine del mese successivo a quello di riferimento, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione, se giunta successivamente al termine ordinario. In proposito, si ricorda che l’Inps ha già confermato, con il messaggio n. 1297/2021, che il termine in questo caso decorre dalla data di notifica della Pec contenente l’autorizzazione. Eventuali dinieghi, di cui si è avuta comunque notizia in alcuni casi, fondati sulle date riportate nelle comunicazioni di autorizzazione (quali la data di redazione della comunicazione stessa e del relativo protocollo), sono quindi da considerarsi non rilevanti.

Nuove causali per le domande
Ammortizzatore richiesto Causale
Cigo, Aso, Cigd “COVID 19 – DL 41/21”
Cigo per aziende in Cigs “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”
Aso per aziende in assegno di solidarietà “COVID 19 – DL 41/21”
Cigd Trento “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento”
Cigd Bolzano “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”
Cisoa “CISOA DL 41/2021”

 

Modalità di pagamento

È confermata la facoltà di scelta tra il pagamento diretto e il sistema dell’anticipo e conguaglio nelle denunce mensili.

Il sistema dell’anticipo e conguaglio è stato esteso anche alla Cigd (articolo 8, comma 6, D.L. 41/2021), per la quale in precedenza era previsto esclusivamente il sistema del pagamento diretto.

Con riferimento al pagamento diretto, è appena il caso di ricordare che per gli eventi a partire dal 1° aprile 2021 è operativo il nuovo flusso UniEmens-Cig, il quale, dopo un periodo transitorio di “convivenza” pari a 6 mesi, andrà a sostituire i Modelli SR41[5].

 

Nuovi codici UniEmens per i conguagli delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro

Unitamente al rilascio delle autorizzazioni, l’Istituto comunicherà alle aziende, tramite Cassetto bidirezionale, i codici da utilizzare per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, che potranno essere:

  • per la Cigo: ‘L038’ o ‘L080’ (‘L081’ nel caso di sospensione programmi Cigs);
  • per l’assegno ordinario: ‘L001’ o ‘L007’ (‘L021’ per i conguagli relativi agli Anf);
  • per la Cigd:
  • Generalità delle aziende: ‘G812’;
  • Aziende plurilocalizzate: ‘G811’;
  • Deroga Trento/Bolzano: ‘G813’.

 

Cisoa

L’utilizzo delle 120 giornate previste dal Decreto Sostegni avviene in deroga ai limiti previsti dall’articolo 8, L. 457/1972 (90 giornate di trattamento per gli operai agricoli a tempo indeterminato che svolgano la prestazione per almeno 181 giornate lavorative annue presso la stessa azienda), ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, D.L. 18/2020 (L. 27/2020). Per gli impiegati resta ferma la sola modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps. Per i lavoratori a tempo determinato, esclusi dalla Cisoa, resta ferma la possibilità di richiedere trattamenti Cigd.

 

Trasporto aereo e sistema aeroportuale: articolo 9, comma 3, D.L. 41/2021

Come già previsto in Legge di Bilancio[6] per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, anche il Decreto Sostegni consente al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui al D.M. 95269/2016. di erogare, sulla base di apposito finanziamento di 186,7 milioni di euro, trattamenti di Cigd per 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile (29 marzo) e il 31 dicembre 2021. Anche per questi trattamenti è previsto l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale. Le domande potranno essere presentate esclusivamente da parte di datori di lavoro che abbiano già esaurito i trattamenti loro destinati a titolo di Cigs. Termini e modalità di presentazione delle domande saranno comunicati dall’Inps con successivo messaggio.

[1] Inps, circolare n. 72/2021, § 11.
[2] Articolo 10, D.Lgs. 148/2015.
[3] In deroga alle disposizioni dell’articolo 29, comma 3, D.Lgs. 148/2015, che riserva l’assegno ordinario erogato dal Fis alle aziende con organico medio superiore a 15 unità.
[4] Anche per gli aspetti operativi, si vedano la circolare Inps n. 78/2020 e il messaggio Inps n. 2489/2020.
[5] Si veda la circolare Inps n. 62/2021.
[6] Articolo 1, comma 714, L. 178/2020.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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