1 Marzo 2016

Fruizione del congedo parentale ad ore nella P.A.

L’Inps, con circolare n.40 del 23 febbraio, ha offerto indicazioni relativamente alla valorizzazione, tramite il flusso UniEmens, dei congedi parentali ad ore, con contribuzione figurativa ai fini pensionistici a carico dell’Istituto, per gli Enti/Amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. A tal riguardo si è fatto presente che, a seguito dell’elevazione dei limiti temporali, a decorrere dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.80/15, per i periodi di congedo parentale di cui all’art.32, fatte salve le disposizioni normative di maggior favore, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione. Mentre, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), le Amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui sopra a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.

Per effetto del combinato disposto degli artt.35, 34 e 32, D.Lgs. n.151/01, e dei nuovi limiti temporali introdotti dalla riforma, la fruizione del congedo parentale fra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al dodicesimo anno di vita del bambino ovvero fino al dodicesimo anno di ingresso del minore in famiglia, fatto salvo, in quest’ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

Sono esclusi dalla disciplina del congedo parentale di cui al co.1-ter, art.32, D.Lgs. n.151/01, il personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.