2 Marzo 2016

Soppressione del Fondo gas e passaggio alla gestione Inps

L’Inps, con circolare n.43 del 29 febbraio, ha comunicato che a far data dal 1° dicembre 2015 è soppresso il Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente delle aziende private del gas e, pertanto, cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene liquidata nessuna nuova prestazione. Dalla medesima data viene istituita la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas presso l’Inps, che subentra nei rapporti attivi e passivi in capo al soppresso Fondo. A carico della predetta Gestione vengono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi esistenti alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi.

Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all’atto della soppressione del Fondo è stabilito, a carico dei datori di lavoro, un contributo straordinario fino al 2020. I criteri per la ripartizione del contributo straordinario e i tempi e le modalità di corresponsione all’Inps saranno stabiliti con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto coi Ministri del Lavoro e dell’Economia.

Per gli iscritti al Fondo e per i soggetti in prosecuzione volontaria della contribuzione che alla data del 30 novembre 2015 non maturino il diritto al trattamento pensionistico integrativo a carico del soppresso Fondo Gas, viene posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all’1% per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d’anno, moltiplicato per l’imponibile previdenziale relativo allo stesso Fondo per l’anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare.