Adozione della diffida accertativa: ulteriori chiarimenti dell’INL
di RedazioneL’INL, con nota n. 441 del 17 marzo 2021, ha chiarito che, in caso di crediti patrimoniali derivanti dalle differenze retributive maturate in ragione dell’unilaterale riduzione dell’orario di lavoro da parte datoriale, e della conseguente decurtazione stipendiale, ascrivibile quindi a un eventuale inadempimento contrattuale, ex articolo 1218, cod. civ., del datore di lavoro, l’accertamento in ordine alla sussistenza e alla quantificazione delle rivendicazioni economiche del lavoratore deve essere di esclusiva pertinenza dell’Autorità giudiziaria. La fattispecie, pertanto, riguarda una tipologia di crediti di natura risarcitoria che esula dall’ordinario ambito di applicazione della diffida accertativa di cui all’articolo 12, D.Lgs. 124/2004, di competenza del personale ispettivo.
La nota ha, inoltre, fornito un parere in ordine alla possibilità di emettere una diffida accertativa oltre il termine di cui all’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, nei casi in cui il lavoratore abbia inteso impedire la decadenza legale attraverso l’invio al committente di un atto di diffida stragiudiziale.
L’Ispettorato precisa che la decadenza dettata nella fattispecie di cui al richiamato articolo 29 possa essere impedita dall’iniziativa del lavoratore intrapresa nel termine biennale attraverso il deposito del ricorso giudiziario ovvero, nell’accezione giurisprudenziale più ampia, anche per mezzo di un prodromico atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente. Viene, inoltre, evidenziato che, ai sensi dell’articolo 2967, cod. civ., “nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione”, pertanto, a seguito della notifica dell’atto in questione, sarà possibile emanare la diffida accertativa avendo cura, tuttavia, di verificare l’assenza di un’intervenuta prescrizione e ferme restando le ordinarie condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
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