3 Dicembre 2020

Organizzazione del lavoro per gli addetti ai servizi di vigilanza privata: profili sanzionatori

di Redazione

L’INL, con nota n. 1062 del 30 novembre 2020, ha chiarito che l’organizzazione dell’orario di lavoro del settore della vigilanza privata, comprensiva della disciplina delle ferie, dei riposi e delle pause dal lavoro, trova la propria regolamentazione esclusivamente nella fonte contrattuale: ciò vale, senza ombra di dubbio, per tutti i servizi che possono essere espletati solo dagli operatori economici in possesso della licenza di cui all’articolo 134, Tulps, per lo svolgimento di servizi di vigilanza e investigazione privata.

L’esclusione dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 66/2003 prevista dall’articolo 2, comma 2, riferita agli “addetti ai servizi di vigilanza privata” come sopra individuati, va confermata anche in relazione al regime sanzionatorio previsto dall’articolo 18-bis, D.Lgs. 66/2003, ferma restando la piena utilizzabilità del nuovo potere di disposizione di cui all’articolo 14, D.Lgs. 124/2004, per indurre il datore di lavoro al rispetto di obblighi che trovano la propria fonte esclusiva nella contrattazione collettiva.

Per quanto riguarda i “Servizi fiduciari”, la previsione contenuta all’articolo 10 dell’apposita sezione del Ccnl stabilisce che, “in relazione ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del D.lgs. n.66/2003”, opera il medesimo limite delle 48 ore a settimana, come media riferita a un periodo di 12 mesi. Senonché per tali attività, non espressamente menzionate dall’articolo 2, D.Lgs. 66/2003, non si ritiene possibile escludere l’applicazione della disciplina di cui allo stesso D.Lgs. 66/2003 anche in virtù del disposto dell’articolo 17, in cui tali servizi sono peraltro richiamati in relazione alle deroghe di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13, D.Lgs. 66/2003.

 

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