Violazione obblighi committente in appalti labour intensive: l’accertamento non compete all’INL
di RedazioneL’INL, con nota n. 1037 del 25 novembre 2020, ha stabilito che non è di sua competenza né l’accertamento della violazione dei nuovi obblighi a carico del committente di appalti labour intensive, previsti dall’articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997 (introdotto dall’articolo 4, D.L. 124/2019), né l’irrogazione delle relative sanzioni.
Infatti, la violazione degli obblighi previsti in capo al committente è sanzionata con una somma pecuniaria pari a quella irrogata all’impresa affidataria per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione. L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 1/E/2020, ha precisato che “tale somma non è dovuta quando – nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 – l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo”. Ne deriva, quindi, che l’illecito a carico del committente si realizzi solo all’esito di tale ulteriore verifica negativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza fiscale. Pertanto, è da ritenere che gli obblighi di controllo del committente siano diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: