Il lavoratore non gode delle ferie ma l’Inps sì
di Evangelista BasileCon la sentenza n. 26160/2020, la Cassazione è tornata a intervenire su un tema rilevante nella gestione del costo del lavoro: l’assoggettabilità a contribuzione delle somme dovute a titolo di indennità di ferie non godute.
La pronuncia nasce dall’impugnazione di una sentenza della Corte di Appello di Perugia, la quale – in riforma del primo grado – aveva accolto l’opposizione a verbale ispettivo con il quale l’Inps aveva richiesto i contributi relativi alle indennità per ferie non godute, nonostante il decorso di 18 mesi dalla maturazione.
La Corte territoriale aveva, infatti, ritenuto che – essendo le ferie irrinunciabili e non monetizzabili fino alla cessazione del rapporto – non vi fosse alcun emolumento sulla base del quale far nascere un obbligo contributivo prima della fine del rapporto.
Secondo un consolidato orientamento della Corte Suprema, l’indennità per ferie non godute è assoggettabile a contribuzione perché ha carattere retributivo (in relazione alla corrispettività del lavoro svolto in un periodo che avrebbe dovuto essere di riposo), ma quand’anche avesse (come per certi profili ha) carattere risarcitorio, il risultato non muterebbe in considerazione dell’amplissima nozione di retribuzione imponibile, costituendo comunque un’attribuzione patrimoniale a favore del lavoratore non esclusa da contribuzione.
Secondo la Corte, infatti, è centrale al tema la disposizione di cui all’articolo 12, L. 153/1969, secondo cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per Legge o per contratto collettivo e non quella effettivamente erogata, in quanto l’espressione “retribuzione imponibile” va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere” il lavoratore. D’altro canto, continua la Corte, il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma rimangono del tutto autonomi e distinti, avendo natura parafiscale.
Da ciò discende, a detta della Cassazione, che il fatto che il lavoratore non abbia usufruito delle ferie entro i 18 mesi non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell’impresa che di quella maggiore prestazione (e dunque produzione) si è avvalsa.
Ciò non toglie – conclude la Corte – che l’eventuale successiva fruizione delle ferie possa far nascere il diritto del datore di lavoro al recupero dei contributi versati a titolo di indennità di ferie non godute: certo, facile a dirsi, più macchinoso a farsi.
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