Soggetti a Iva i compensi riscossi dopo la cessazione attività
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n.3 del 26 aprile, ha commentato la Cassazione, SS.UU. 21 aprile 2016, n.8059, secondo cui sono tassabili ai fini Iva i compensi riscossi dopo la cessazione dell’attività professionale e relativi a “vecchie prestazioni” rese prima della cessazione.
La tassabilità ai fini Iva è sancita da una distinzione concettuale tra il “fatto generatore” dell’imposta, costituito dalla prestazione di servizi effettuata, e l'”esigibilità” dell’imposta, che è il diritto dello Stato di ottenere, da un dato momento, il pagamento dell’Iva dal soggetto passivo.