9 Maggio 2016

Fondo di solidarietà residuale: pagamento diretto assegno ordinario

L’Inps, con messaggio n.1985 del 5 maggio, ha comunicato che è possibile effettuare il pagamento diretto dell’assegno ordinario per le istanze al Fondo di solidarietà residuale presentate fino al 12 gennaio 2016, e ha fornito le relative istruzioni operative. Si ricorda che rientrano nel campo di applicazione del Fondo le aziende interessate da processi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di Cigo o Cigs.

Per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, le aziende, una volta inoltrata la domanda alla sede territorialmente competente, devono trasmettere per ciascun lavoratore interessato il Mod. SR41; i modelli, raggruppati in file aziendali con periodicità mensile, dovranno essere inoltrati collegandosi al sito www.inps.it > Servizi online > sezione Servizi per le aziende e consulenti > CIG > Invio richieste pag. dir SR41.

L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato anche prima dell’adozione della delibera da parte del Comitato amministratore, anche se il pagamento ai lavoratori è subordinato all’adozione della delibera e nei limiti della stessa. La delibera di concessione, contenente il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, verrà comunicata tramite Pec alla struttura territoriale Inps competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento. Tale autorizzazione è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati da parte della struttura territoriale, che provvede anche alla notifica della delibera all’azienda.

Per tale motivo, nell’ambito della procedura informatica di autorizzazione Cigs, è istituito il codice intervento 400 e, come ulteriore classificazione, evento 401, che individuerà le prestazioni in oggetto ai fini della corretta imputazione contabile e del connesso monitoraggio.

L’erogazione della prestazione è gestita per il tramite della procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito.

Per quanto riguarda la contribuzione, il Fondo provvede, ai sensi dell’art.4, co.3, D.I. n.79141/14, al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario. Invece, ai sensi dell’art.5, co.1, lett.b), D.I. n.79141/14, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari al 3%, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e al 4,50%, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il contributo, così individuato, è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.

L’Inps precisa che le modalità applicative concernenti le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto saranno comunicate con separato messaggio.