Andare in pensione nel 2020: i principali ingressi pensionistici
di Antonello OrlandoIn attesa di una riforma strutturale del sistema pensionistico, nel 2020 sopravvive quasi immutata l’impostazione di 2 principali ingressi pensionistici introdotta dalla Riforma Monti-Fornero. Questo contributo ripercorre le caratteristiche dei requisiti anagrafici e contributivi delle 2 principali varianti di accesso a pensione oggi presenti di pensione di vecchiaia e anticipata, soffermandosi poi sulla pensione anticipata in Quota 100, attiva fino alla fine del 2021, e caratterizzata dal divieto di cumulo reddituale fino all’età pensionabile di vecchiaia.
Il panorama degli ingressi pensionistici nel 2020
Dopo il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, nel panorama degli ingressi a pensione italiani manca un nuovo e originale input riformista. L’impianto pensionistico risulta fortemente analogo a quello in vigore dallo scorso anno, fatta eccezione per le pochissime modifiche apportate nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).
Le strade per l’accesso a pensione continuano a essere fondamentalmente quadripartite in 2 coppie di accessi, per vecchiaia o per pensione anticipata, a seconda che i lavoratori abbiano o meno contribuzione Inps prima del 1996.
In questo sistema di accessi a pensione, l’adeguamento alla variazione della speranza di vita, elemento cardine ormai da qualche anno del nostro sistema previdenziale, rimarrà quindi bloccato fino al 31 dicembre 2022 per i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.
Accanto ai 4 ingressi stabili si pone l’ulteriore ingresso per la Quota 100, limitato -n ella maturazione dei requisiti – alla scadenza a oggi vigente, prevista per il 31 dicembre 2021.
Pensione di vecchiaia ordinaria
Per tutti gli assicurati Inps, il requisito per la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive nonché nella Gestione separata è bloccato a 67 anni fino al 2022, in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Anno | Età pensionabile | Requisito contributivo |
Dal 1° gennaio 2020
Al 31 dicembre 2022 |
67 anni | 20 anni |
Dal 1° gennaio 2023
Al 31 dicembre 2024 |
67 anni e 3 mesi* | 20 anni |
* Requisito in attesa di consolidamento da parte del corrispondente D.M., ex articolo 12, D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010. |
Il requisito contributivo è generalizzato per la platea dei lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti a qualsiasi Gestione Inps e, dal 2017, è conseguibile anche in regime di cumulo ex articolo 1, comma 239, L. 228/2012, come modificata dalla L. 232/2016, sommando la contribuzione non sovrapposta presso qualsiasi Gestione e Cassa professionale. In tale ultimo caso, tuttavia, l’Inps, attraverso la circolare n. 140/2017, ha ricordato che la quota di pensione a carico delle Casse professionali decorrerà unicamente al perfezionamento dell’età pensionabile di vecchiaia prevista dall’ordinamento della Cassa e alle possibili ulteriori condizioni (requisito minimo di esercizio della professione, cancellazione dall’Albo, requisito reddituale) previste dalla Cassa. In riferimento ai 20 anni di contributi, l’Inps, con la circolare n. 16/2013, ha ricordato che resta in vigore la c.d. deroga Amato, la quale aveva previsto la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con il vecchio requisito contributivo pari a 15 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 1992 o in altre fattispecie residuali estremamente limitate. Resta, comunque, fermo il requisito anagrafico previsto per la generalità dei lavoratori di cui alla tabella sopra.
Va, in ultimo, ricordato come ai lavoratori privi di contribuzione prima del 1° gennaio 1996 sarà applicato anche un ulteriore requisito di natura reddituale per l’accesso a pensione di vecchiaia, secondo cui la pensione potrà decorrere solo a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, L. 335/1995 (c.d. importo soglia). Tale importo soglia, per il 2020, è pari a 689,75 euro lordi mensili, al di sotto dei quali la pensione di vecchiaia per i nuovi iscritti non potrà essere liquidata.
Pensione di vecchiaia per nuovi iscritti
La riforma Fornero ha, poi, previsto un ulteriore accesso a pensione di vecchiaia, unicamente per chi, nella Gestione Inps dove viene richiesta la liquidazione del trattamento di pensione, non abbia accrediti contributivi anteriori al 1° gennaio 1996.
In questo caso l’età pensionabile è pari a 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.
Il requisito anagrafico è sottoposto ad adeguamento a speranza di vita ed è, dunque, pari, fino al 2022, a 71 anni. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione, l’Inps ha precisato, con circolare n. 35/2012, che vale solo la contribuzione effettiva ex articolo 22, L. 153/1969, diventando così utile ai fini del diritto solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (id est, disoccupazione e malattia non integrata dal datore di lavoro).
Tale ingresso può essere raggiunto anche attraverso il computo in Gestione Separata (Inps, circolare n. 184/2015), ma non con il cumulo contributivo ex L. 232/2016.
Anno | Età pensionabile | Requisito contributivo |
Dal 1° gennaio 2020
Al 31 dicembre 2022 |
71 anni | 5 anni di contribuzione effettiva |
Pensione anticipata ordinaria
La seconda coppia di ingressi pensionistici validi nel 2020, introdotti dalla riforma Fornero in sostituzione della vecchia pensione di anzianità, è quella della pensione c.d. anticipata.
La pensione anticipata ordinaria, basata unicamente sull’anzianità contributiva del soggetto, con requisito variabile per sesso, ha recepito un significativo blocco dell’adeguamento a speranza di vita ai sensi dell’articolo 15, D.L. 4/2019, attraverso cui, fino al 31 dicembre 2026, dunque, i requisiti rimarranno pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, di cui almeno 35 di contribuzione effettiva.
Lo sconto sull’accesso a pensione è stato, tuttavia, controbilanciato da una finestra trimestrale priva di assegno, che intercorre tra la maturazione dei requisiti e l’effettivo accesso a trattamento pensionistico, che, tuttavia, consente agli assicurati di chiudere il rapporto di lavoro in attesa della pensione senza dovere procurarsi ulteriore contribuzione, spesso a proprio onere, come nel caso dei versamenti volontari. Si ricorda, infine, come le originarie penalizzazioni per chi otteneva tale forma di pensione prima del compimento dei 62 anni di età (secondo quanto previsto dalla Legge Fornero con tagli lineari sugli assegni dell’1 e 2% per ogni anno in meno rispetto ai 62) sono state definitivamente cancellate dalla L. 232/2016, che, al contempo, ha concesso di raggiungere il requisito contributivo complessivo avvalendosi del c.d. cumulo contributivo, sommando tutti i contributi di ogni Gestione Inps e delle Casse professionali per iscritti ad Albo.
Anno | Requisito contributivo | ||
Donne | Uomini | ||
Dal 1° gennaio 2020
al 31 dicembre 2026 |
41 anni e 10 mesi
+3 mesi di finestra mobile |
42 anni e 10 mesi
+3 mesi di finestra mobile |
|
Dal 1° gennaio 2027
al 31 dicembre 2028* |
42 anni e 1 mese
+3 mesi di finestra mobile |
43 anni e 1 mese
+3 mesi di finestra mobile |
|
* Requisito in attesa di consolidamento da parte del corrispondente D.M., ex articolo 12, D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010. |
Pensione anticipata contributiva
Per i lavoratori che hanno effettuato il primo accredito contributivo successivamente al 31 dicembre 1995 nella Gestione Inps dove richiedono la pensione e, dunque, integralmente interessati dal sistema contributivo nel calcolo dell’assegno, il diritto alla pensione anticipata può essere raggiunto non solo ricorrendo ai requisiti indicati in precedenza, ma, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni (soggetto a incremento per la speranza di vita: fino al 2022, pari a 64 anni), a 2 condizioni:
- per potere accedere a tale pensione l’assicurato dovrà vantare almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non figurativa da NASpI o malattia puramente a carico dell’Istituto);
- inoltre, il valore mensile lordo della prima rata di pensione dovrà risulta non inferiore a un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, che verrà annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil sulla base del quinquennio precedente l’anno da rivalutare; tale valore soglia, nel 2020, è pari a circa 1.288 euro lordi mensili. Ai fini della determinazione del predetto importo soglia, necessario per la maturazione del diritto alla pensione anticipata, occorre considerare anche il pro rata estero (Inps, circolare n. 95/2012). Il pro rata estero rappresenta la quota di pensione a carico dello Stato straniero utilizzato ai fini della determinazione del diritto alla pensione in Italia.
Tale ingresso non risente di alcuna finestra di differimento mobile, consentendo la percezione della pensione dal mese successivo alla richiesta, a condizione che prima della decorrenza venga cessato qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Per accedere a questa pensione anticipata non è possibile ricorrere al cumulo contributivo, mentre è possibile richiederla in forza del computo in Gestione separata (con completa conversione al metodo contributivo), anche per coloro che vantano contribuzione prima del 1996 e che, però, non abbiano 18 o più anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Anno | Età pensionabile | Requisito contributivo | Valore soglia |
Dal 1° gennaio 2020
Al 31 dicembre 2022 |
64 anni | 20 anni di contr.ne effettiva | 2,8 volte l’assegno sociale |
La pensione in Quota 100
I requisiti principali
La pensione in Quota 100, inserita per un triennio di sperimentazione dal D.L. 4/2019 fra gli accessi a pensione, ha visto quale prima decorrenza aprile 2019, con la possibile maturazione dei suoi requisiti entro il 31 dicembre 2021; questo accesso a pensione si è proposto non come forma di accesso a pensione sostitutiva della riforma Fornero, ma quale accesso temporaneo, utile ad avvicinare alla pensione su base volontaria i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, autonomi, imprenditori e parasubordinati iscritti presso le Gestioni Inps, con totale esclusione dei liberi professionisti iscritti a Cassa. Il sistema di accesso a Quota 100 è simile a quello delle c.d. Quote, già apparse nel nostro ordinamento (c.d. Quota 96) e poi eliminate, a opera, nel 2012, della riforma pensionistica Monti-Fornero (articolo 24, D.L. 201/2011).
Il numero “100” consiste nella somma di un requisito di età anagrafica (almeno 62 anni) e di anzianità contributiva (almeno 38 anni) determinati in cifra fissa; infatti, a differenza del precedente sistema delle quote, non sono ammesse differenze esplicite fra dipendenti e autonomi (precedentemente, nel 2011, si era registrato sempre un aumento di un anno a sfavore dei lavoratori autonomi) né possibili elasticità (bisogna maturare entrambi i requisiti e non può essere raggiunto il 100, ad esempio, con 61 anni di età e 39 di contributi).
La decorrenza
La pensione in Quota 100 osserva un peculiare regime di decorrenza, sottoposto al metodo delle c.d. Quote.
Dal momento della maturazione dei requisiti, a differenza della pensione di vecchiaia, la decorrenza dell’assegno è traslata di minimo 3 mesi. In particolare, per i lavoratori dipendenti del settore privato, parasubordinati e autonomi, che maturino la pensione in Quota 100 dal 1° gennaio 2019, la decorrenza avviene dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. Per il pubblico impiego (con attenzione non alla Gestione di riferimento, c.d. ex Inpdap, ma allo status di P.A. del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 165/2001) che maturino i requisiti dal 30 gennaio 2019, la decorrenza avviene dopo 6 mesi dal raggiungimento di tale traguardo.
Il primo accesso dei lavoratori del settore privato in pensione Quota 100 che avevano già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 si è aperto non prima del 1° aprile 2019, a condizione della cessazione del rapporto subordinato e della presentazione della domanda telematica di pensione). Per i lavoratori del settore pubblico che avevano maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019, il primo accesso è, invece, stato reso disponibile dal 1° agosto 2019, con un ulteriore preavviso sulla cessazione del rapporto di almeno 6 mesi. Nel caso del comparto scolastico e Afam si applicano le scadenze di cui all’articolo 59, L. 449/1997, che prevedono la domanda di collocamento a riposo entro il mese di dicembre, con decorrenza della pensione in Quota 100 dal successivo anno scolastico a partire da settembre.
La circolare Inps n. 11/2019 ha, poi, ribadito che la data di decorrenza della Quota 100 rispetta le regole generali delle singole Gestioni e degli ordinamenti; dunque, la decorrenza per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti si situa sempre al primo giorno del mese successivo alla finestra trimestrale (ad esempio, maturazione requisito ad aprile 2019, accesso non anteriore al 1° agosto 2019).
Nel caso dei lavoratori afferenti alle Gestioni esclusive dell’Ago (ad esempio, Fondo ferrovieri, Ipost o ex Inpdap), la decorrenza della pensione si situa sempre al giorno immediatamente successivo alla fine della finestra di 3 o 6 mesi.
Il requisito contributivo
La L. 26/2019, che ha convertito il D.L. 4/2019, prevede un requisito di 38 anni ai fini del mantenimento del diritto alla percezione della pensione in Quota 100, specificando, all’articolo 14, comma 2, che gli assicurati potranno, ai fini della maturazione del diritto, cumulare i contributi cronologicamente non sovrapposti accantonati presso tutte le Gestioni Inps. Si tratta di un cumulo contributivo parziale, che non abbraccia le Casse professionali ordinistiche, a differenza di quello universale in vigore dal 2017.
Il valore dell’assegno in Quota 100 sarà liquidato da ogni Gestione Inps con metodo pro quota (senza, quindi, nessuna ripercussione sulle quote calcolate col metodo retributivo, ex D.Lgs. 503/1992, dell’assegno pensionistico, in caso di cumulo di carriere fra loro discontinue sotto il profilo retributivo). I liberi professionisti iscritti ad Albo potranno, però, utilizzare i propri contributi versati nelle Casse privatizzate grazie al metodo della ricongiunzione onerosa ai sensi della L. 45/1990, nell’unico senso in questo caso possibile (ovvero con ricongiunzione in Inps e, dunque, con ultimo versamento in una delle Gestioni dell’Istituto). Va poi specificato che, in forza dell’articolo 22, L. 153/1969, a oggi pienamente efficace, qualunque pensione di anzianità contributiva, fra cui rientra a pieno titolo il trattamento in Quota 100, non potrà decorrere se non in presenza di un subrequisito di 35 anni di contributi “effettivi”. Per contribuzione effettiva si intende qualsiasi contribuzione, a eccezione di quella da disoccupazione e malattia, non integrata dal datore di lavoro, come specificato dalla circolare Inps n. 180/2014.
Il cumulo reddituale
L’articolo 14, comma 3, D.L. 4/2019, ha reintrodotto il divieto di cumulo, già abrogato dal 2009, con modalità innovative. La norma specifica in modo esplicito che:
“La pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Il divieto di cumulo è reddituale e non riferito ad alcuna attività in sé e per sé, ma solo ai redditi connessi alle stesse, se rientranti in 2 delle 6 categorie del Tuir espressamente elencate dalla norma, vale a dire: redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, Tuir (e assimilati, come quelli dei parasubordinati o degli amministratori, ai sensi dell’articolo 50) e redditi di lavoro autonomo (articolo 53, Tuir). La norma prevede, poi, una parziale cumulabilità con i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir) prodotti per attività di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222, cod. civ.; ci si riferisce a quelle attività svolte in autonomia da soggetti che non esercitano abitualmente arti o professioni, pertanto privi di partita Iva e che emettono ricevute con ritenuta d’acconto del 20%, normalmente sottoposti a contribuzione alla Gestione separata (con aliquota del 33,72%) solo oltre la soglia di esenzione annua di 5.000 euro lordi annui (D.L. 269/2003). Proprio questa soglia è eletta a limite di compatibilità con i redditi di pensione in Quota 100. Il divieto non è stabile, ma si limita all’arco temporale compreso dal momento della decorrenza della pensione in Quota 100 (dopo la finestra di differimento, facendo dunque salvo il periodo lavorabile dalla maturazione dei requisiti al momento vero e proprio della decorrenza) fino al compimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, che rimane bloccato solo fino al 2022 all’età di 67 anni. L’Inps, con la circolare n. 11/2019, aveva dato una lettura estensiva del divieto di cumulo, includendo tutti i redditi derivati da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero (inclusi, fra gli altri, i Paesi non convenzionati con l’Italia dal punto di vista previdenziale, come Cina o Russia).
La circolare n. 11/2019 ha anche specificato che il divieto di cumulo, se trasgredito, causa la restituzione delle rate di pensione già percepite nell’anno d’imposta e di quelle ulteriormente spettanti nello stesso anno. Il pensionato riprenderà la percezione della pensione a partire dal successivo anno d’imposta, sempre a condizione che non infranga nuovamente il divieto.
La successiva circolare n. 117/2019 ha chiarito alcuni principi, come quello di competenza, con cui l’Inps giudica i redditi incumulabili che potranno essere percepiti senza impatto sulla pensione nel caso di percezione (cassa) dopo la decorrenza della pensione, ma maturazione del diritto a tali cifre prima della decorrenza della Quota 100 (si pensi a un incentivo all’esodo pattuito prima della cessazione del rapporto e liquidato dopo 6 mesi dal licenziamento). L’Istituto ha anche chiarito che la soglia dei 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale sarà considerata, ai fini del cumulo reddituale, anche con riferimento ai compensi percepiti prima della decorrenza del trattamento pensionistico, se riferiti allo stesso anno d’imposta della percezione di Quota 100, allargando notevolmente lo spettro dei soggetti che hanno visto revocarsi le rate pregresse della pensione nel primo anno di percezione. Maggiori istruzioni sono, poi, arrivate con il messaggio Inps n. 54/2020, che ha ufficializzato i 2 modelli AP139 e AP140, da inviare all’Inps, rispettivamente, per soggetti già pensionati e per soggetti che presentano la domanda di pensione in Quota 100. Il modello consente di inserire le cifre che saranno percepite dopo la decorrenza del trattamento, dichiarandone il rispettivo periodo di competenza e maturazione, oltre a includere un’analitica declaratoria dei redditi incumulabili (con particolare riferimento a quelli spesso meno evidenti, nella loro incumulabilità, come quelli da cessione del diritto d’autore).
Va ricordato come, in occasione della pandemia da COVID-19, da ultimo, la Legge di conversione del D.L. Cura Italia (L. 27/2020) ha introdotto in via definitiva una norma derogatoria (articolo 2-bis, comma 5) rispetto al divieto di cumulo, prevedendo una serie di incarichi “speciali” ottenibili dalla P.A. in relazione al contrasto dell’emergenza da COVID-19 sotto forma di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, per una durata massima di 6 mesi, con esaurimento entro la fine dello status di emergenza. La deroga riguarda dirigenti medici, veterinari, personale del comparto sanitario, operatori socio-sanitari titolari di pensione anticipata in Quota 100.
Per tali lavoratori coinvolti dalle P.A. nella lotta al COVID-19 il divieto di cumulo con la pensione Quota 100 non si attiverà solo in riferimento ai redditi percepiti esclusivamente per attività lavorativa richiesta dalle Regioni e Province autonome in base all’articolo 2-bis, D.L. 18/2020, per non più di 6 mesi entro la fine dello stato di emergenza. L’Inps, con la circolare n. 74/2020, aveva chiarito che il personale richiamato per l’emergenza COVID-19 aveva l’onere di inviare una Pec alla sede Inps competente, specificando l’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 2-bis, e la durata della collaborazione; alla fine di tale collaborazione, gli stessi pensionati avranno l’ulteriore onere di inviare un altro modello AP139 barrando la sezione 4 e popolandola dei dai dei redditi “cumulabili” per via di deroga normativa con la pensione anticipata in Quota 100.
Anno | Età minima | Requisito contributivo | Ulteriore condizione |
Dal 1° aprile 2019
Al 31 dicembre 2021 |
62 anni | 38 anni, di cui 35 di contribuzione effettiva | Divieto di cumulo reddituale |
Si segnala che l’articolo è tratto da “Guida pratica previdenziale“.
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