27 Maggio 2016

Le unioni civili sono legge: le novità per il lavoro

È stata pubblicata sulla G.U. n.118 del 21 maggio la Legge 20 maggio 2016, n.76, contenente la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, in vigore dal 5 giugno 2016.

La norma prevede anche alcune disposizioni in tema di lavoro:

  • in caso di morte del prestatore di lavoro le indennità indicate dagli artt.2118 e 2120 cod.civ. devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile (co.17)
  • le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge“, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (co.20);
  • alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile (co.21). In particolare: viene individuata la parte dell’unione civile come titolare della quota “di legittima” del 50% che il codice civile riconosce al coniuge del de cuius e viene prevista l’applicazione, in favore della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, delle norme del codice civile (Capo V-bis, Titolo IV, Libro II) in materia di patto di famiglia e trasferimento di azienda al coniuge. La parte dell’unione civile è equiparata al coniuge superstite anche a fini previdenziali, con la conseguente maturazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità secondo le medesime regole e nella misura prevista – da ciascuna gestione previdenziale – per il coniuge superstite (co.21);
  • nella sezione VI, capo VI, titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l’art.230-bis è aggiunto il seguente: “ 230-ter (Diritti del convivente) – Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato” (co.46).