Detassazione dei premi di risultato: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle entrate
di Cristian ValsiglioCon risoluzione n. 36/E/2020, l’Agenzia delle entrate ritorna a parlare di detassazione dei premi di risultato, con lo scopo di chiarire l’impatto delle tempistiche della contrattazione collettiva sull’applicazione della predetta agevolazione fiscale.
Preso atto che per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% ai premi di produzione previsti dalla contrattazione collettiva è necessario che l’indicatore economico, di efficienza, di produttività e di innovazione abbia raggiunto valori superiori a quelli dell’anno precedente (o del differente periodo previsto dalla contrattazione collettiva), l’Agenzia delle entrate si sofferma sugli effetti delle tempistiche della sottoscrizione dell’accordo collettivo sul beneficio fiscale.
In precedenti risposte, l’Amministrazione finanziaria aveva inizialmente previsto che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, “i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi” (risposta a interpello n. 205/2019), per poi successivamente sconfessarsi, affermando che l’applicazione della detassazione avviene secondo un criterio pro rata temporis (risposta a interpello n. 456/2019).
In sostanza, la data di sottoscrizione dell’accordo determina uno spartiacque: per la quota di premio maturato precedentemente non è possibile sfruttare la detassazione; per la quota maturata successivamente, ferme restando tutte le altre condizioni, l’imposta agevolata è applicabile.
Con la risoluzione n. 36/E/2020, l’Agenzia delle entrate, ritenendo opportuno ritornare sulle precisazioni fornite con risposta n. 456/2019, riafferma il principio secondo il quale i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
L’Agenzia delle entrate afferma, a titolo esemplificativo, che “nell’ipotesi di un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 che prevede, per il medesimo anno, l’erogazione di un premio di risultato annuale di euro 1.200, fermo il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, è applicabile il regime fiscale agevolato per l’intero importo del premio di risultato, ovvero euro 1.200, a nulla rilevando la circostanza che il contratto aziendale è sottoscritto dopo l’inizio del periodo congruo, nell’esempio, a marzo dell’anno di riferimento, in cui osservare l’incremento degli obiettivi di produttività”.
Ma attenzione: con la risposta in commento, il Fisco afferma che “laddove – come nel caso oggetto della risposta n. 456 del 2019 – il nuovo contratto adegui l’accordo originario alle disposizioni in esame, senza nulla disciplinare in merito all’ammontare del premio che, conseguentemente, rimarrebbe fissato in quello stabilito dal contratto originario non conforme ai requisiti richiesti, l’agevolazione de qua può trovare applicazione solo sulla parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo. Solo, infatti, in tale ipotesi si renderebbe necessaria ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva la riparametrazione dell’ammontare del premio agevolabile”.
In sostanza, sembrerebbe che, a parere dell’Amministrazione finanziaria, possiamo avere i seguenti scenari:
- contratto collettivo che per la prima volta disciplina la detassazione: se l’incremento dell’indicatore prescelto è incerto nel risultato, la detassazione si applica su tutto l’ammontare del premio;
- contratto collettivo che modifica uno precedente sulla detassazione, ma non varia gli importi del premio: se l’incremento dell’indicatore prescelto è incerto nel risultato, la detassazione si applica pro rata temporis;
- contratto collettivo che modifica uno precedente sulla detassazione variando gli importi del premio: se l’incremento dell’indicatore prescelto è incerto nel risultato, la detassazione si applica su tutto l’ammontare del premio.
Se compresa bene, l’interpretazione lascia molte perplessità, in quanto lega l’importo teorico del premio al concetto di variabilità del risultato incrementale al fine dell’applicazione dell’agevolazione in parola. In sostanza, si comparano mele con scarpe.
Nel contesto dell’emergenza sanitaria in atto è chiaro che gli indici economici, di produttività e di efficienza dell’anno 2020 rischiano di essere ampiamente decrementali rispetto all’anno 2019. A questo punto, per non far perdere l’agevolazione della detassazione del 10% e/o la defiscalizzazione della trasformazione della retribuzione premiale in welfare aziendale, sarà necessario un chiarimento e, forse, un ritorno alla teoria che pone la contrattazione collettiva e la concertazione sociale al centro della quantificazione dei criteri qualitativi di raggiungimento delle performance aziendali utili per favorire la produttività aziendale.
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