18 Giugno 2020

Anticipate le ulteriori 4 settimane di cassa

di Luca Vannoni

Senza attendere la conversione in legge, il Governo ha deciso di mettere subito mano al D.L. 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio) con un nuovo Decreto, il D.L. 52/2020, in modo da consentire immediatamente il possibile accesso alle 4 settimane ulteriori di cassa e di assegno ordinario, senza attendere il 1° settembre 2020, evitando così, stante il permanere fino al 30 agosto 2020 del divieto di licenziamento, che tante aziende dovessero richiedere ammortizzatori non COVID per arrivare fino a tale data, con tutte le problematiche che poteva comportare, oltre alla generica assurdità di tale disegno.

Non è stato modificata, viceversa, la durata massima di cassa: pertanto, una volta che siano state fruite interamente le 14 settimane, i datori di lavoro possono beneficiare di ulteriori 4 settimane senza attendere il 1° settembre 2020.

L’art. 1, comma 2, del D.L. 52/2020 modifica anche i termini di presentazione delle domande di integrazione salariale, con la previsione di un termine di decadenza generale, la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, tenuto conto che, in sede di prima applicazione, il termine ultimo di presentazione è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. 52/2020 (17 giugno) se tale ultima data è posteriore.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Inoltre, viene previsto che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Infine, (articolo 1, comma 3, D.L. 52/2020) in caso di pagamento diretto della prestazione, il datore di lavoro è obbligato a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Anche in questo caso, in sede di prima applicazione, si è previsto che i termini siano spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. 52/2020, se tale ultima data è posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Ora, la prossima attesa, speriamo breve, riguarda le istruzioni Inps relative al D.L. 34/2020, non ancora diramate proprio per le modifiche apportate dal D.L. in commento.

 

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