28 Maggio 2020

Licenziamento per mancato superamento prova illegittimo se il patto di prova è invalido

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 aprile 2020, n. 7984, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per mancato superamento della prova, dovendosi ritenere invalida l’apposizione del patto a contratto per il quale il lavoratore svolge mansioni identiche a quelle coperte nei precedenti rapporti con il medesimo datore, dovendosi escludere che il diverso ambito territoriale nel quale il prestatore è tenuto a operare in seguito alla nuova assunzione abbia caratteristiche tali da giustificare il ricorso a un patto come rispondente a una finalità apprezzabile e non elusiva di norme cogenti.

 

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