4 Marzo 2020

Le novità della Legge di Bilancio 2020 in materia di autoimprenditorialità e oneri contributivi per il tempo determinato

di Francesco Bosetti

Tra le numerose misure in materia di lavoro introdotte della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) spiccano 2 novità che riguardano, seppur solo indirettamente, l’istituto della NASpI: la prima, disciplinata dall’articolo 1, comma 12, prevede un regime fiscale agevolato per gli importi corrisposti dall’Inps a titolo NASpI anticipata nel caso in cui essi vengano utilizzati per sottoscrivere quote di una cooperativa; la seconda, regolamentata dall’articolo 1, comma 13, ha individuato nuove ipotesi di esclusione relative all’applicazione della contribuzione addizionale sui contratti a tempo determinato.

 

Anticipazione dell’indennità NASpI

Il Legislatore, ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 22/2015, prevede la possibilità, per il lavoratore avente diritto alla NASpI, di richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione di tale indennità a titolo di incentivo per la realizzazione delle seguenti finalità:

  • avvio di un’attività lavorativa autonoma;
  • avvio di impresa individuale;
  • per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Il lavoratore percettore di NASpI ha, pertanto, la possibilità di ottenere in anticipo dall’Inps l’importo complessivo del trattamento NASpI di cui ha diritto e che non gli è stato ancora erogato; l’incentivo all’autoimprenditorialità è riconosciuto anche al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.

Il lavoratore interessato deve presentare all’Inps, a pena di decadenza, domanda telematica di anticipazione NASpI entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa in forma autonoma; se tale attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, l’istanza va trasmessa entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per la NASpI.

L’Inps, con la circolare n. 174/2017, ha riepilogato con maggior chiarezza le casistiche in riferimento alle quali tale incentivo risulta spettante:

  • attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a Casse non gestite dall’Inps;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • costituzione di una società di capitali unipersonale (Srl, Srls e Spa), caratterizzata dalla presenza di un unico socio; in caso di socio illimitatamente responsabile, lo stesso può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
  • costituzione o ingresso di persone (Snc o Sas);
  • costituzione o ingresso in società di capitali (Srl); ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o d’impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

 

Le novità della Legge di Bilancio 2020 in materia di incentivo all’autoimprenditorialità

In relazione all’ultima casistica elencata, la L. 160/2019 ha previsto una particolare agevolazione fiscale che consiste, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, nella non imponibilità degli importi corrisposti a titolo di NASpI anticipata, qualora essi vengano utilizzati per sottoscrivere quote di una cooperativa.

A decorrere dal 2020, pertanto, la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’Irpef.

L’articolo 1, comma 12, precisa che i criteri per rendere effettiva e applicabile la non imponibilità di tali importi saranno precisati con un futuro provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, la cui emanazione è prevista entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020).

In tale provvedimento verranno definite le modalità necessarie per:

  • consentire l’esenzione Irpef della NASpI anticipata in un’unica soluzione;
  • attestare all’Inps l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dall’intero importo anticipato.

Per completare il quadro normativo in materia di anticipazione della NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, si ricorda che:

  • nell’ipotesi in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata e il lavoratore richieda il beneficio dell’incentivo all’autoimprenditorialità, la cooperativa non può usufruire dell’incentivo economico spettante ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato personale che fruisce dalla NASpI, che consiste in un contributo mensile del 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore oggetto dell’assunzione (circolare Inps n. 94/2015);
  • se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipazione della NASpI, è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

 

Le novità della Legge di Bilancio 2020 in materia di contributo addizionale sui contratti a tempo determinato

Il finanziamento della NASpI, ammortizzatore sociale universale a sostegno dei lavoratori che hanno perso involontariamente il posto di lavoro, avviene non solo tramite un contributo ordinario versato mensilmente dalle aziende, pari all’1,61%, calcolato sulle retribuzioni imponibili dei lavoratori in forza, ma anche attraverso:

  • un contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (articolo 2, comma 28, L. 92/12);
  • una maggiorazione di tale contributo pari allo 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione (articolo 3, comma 2, D.L. 87/2018, come modificato dalla L. 96/2018).

Il contributo addizionale è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato e qualora l’azienda assuma il lavoratore a tempo indeterminato entro il termine 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine; in riferimento a quest’ultima ipotesi, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto a termine.

È previsto che la contribuzione addizionale e della relativa maggiorazione non si applichino in riferimento ad alcune fattispecie espressamente individuate dalla Legge, come ad esempio per la sostituzione a tempo determinato di lavoratori assenti, in caso di assunzione di lavoratori stagionali ai sensi del D.P.R. 1525/1963 e lavoratori dipendenti delle P.A. ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001; il Legislatore, con l’articolo 1, comma 13, L. 160/2019, ha provveduto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad ampliare le ipotesi di esclusione dal versamento di tali oneri contributivi addizionali NASpI rispetto a quelli ordinari.

 

Ipotesi di esclusione dal versamento della contribuzione addizionale e maggiorazione sui tempi determinati

Tipologia di lavoratori Novità Legge di Bilancio 2020
Lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Ipotesi già presente nell’ordinamento
Lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali ai sensi del D.P.R. 1525/1963 Ipotesi già presente nell’ordinamento
Lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019 Novità Legge di Bilancio 2020; misura in vigore dal 1° gennaio 2020
Apprendisti Ipotesi già presente nell’ordinamento
Lavoratori dipendenti delle P.A. ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 Ipotesi già presente nell’ordinamento
Lavoratori impegnati in rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi Novità Legge di Bilancio 2020;

misura in vigore dal 1° gennaio 2020

Lavoratori impegnati in rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17, L. 84/1994 Novità Legge di Bilancio 2020;

misura in vigore dal 1° gennaio 2020

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.