L’Enpacl tende la mano ai consulenti del lavoro che intendono recuperare la regolarità contributiva
di Luigi NerliL’assemblea dei delegati dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro ha deliberato un provvedimento straordinario che vuole dare un’opportunità ulteriore a quei consulenti del lavoro che hanno omissioni contributive e intendono riacquisire la condizione di regolarità contributiva. In attesa che il provvedimento si renda operativo attraverso l’approvazione del Ministero del lavoro, vediamo le peculiarità dell’iniziativa.
Le premesse normative
Il D.L. 79/1997, “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”, entrato in vigore il 29 marzo 1997 e convertito con modificazioni nella L. 140/1997, all’articolo 4, rubricato come “Disposizioni in materia di condono previdenziale”, aveva previsto specifica titolarità agli enti privatizzati per deliberazioni volte in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive.
Già in passato l’Enpacl, facendo leva sulle disposizioni di legge richiamate, aveva adottato un condono previdenziale con delibera consiliare n. 117/1997, approvata dai Ministeri vigilanti il 9 ottobre 1997, riferito ai contributi (soggettivi e integrativi) dovuti per i periodi compresi fra l’anno 1972 e l’anno 1996.
Il provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva, che è stato deliberato nell’Assemblea dei delegati del 28 novembre 2019, interviene sul periodo contributivo 1° gennaio 1997-31 dicembre 2018. Il periodo in cui il provvedimento appena approvato dall’assemblea dei delegati potrà dispiegare i suoi effetti viene definito in conseguenza all’ultimo provvedimento di condono, che riconosceva l’anno 1996 come anno di termine del possibile intervento di definizione agevolata, e in funzione dell’imminente entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2020, del nuovo “Regolamento di previdenza ed assistenza” dell’Enpacl, che, agli articoli 51 e 52, va a disciplinare rispettivamente i 2 innovativi istituti del ravvedimento operoso e dell’accertamento con adesione, che vanno ad agire sull’annualità contributiva più recente (e dunque quella del 2019), lasciando la regolarizzazione delle precedenti all’ordinaria disciplina della rateazione.
L’Enpacl ha affrontato, dal 2012, un percorso di riforma strutturale della previdenza, che ha inciso in maniera sostanziale sulle dinamiche che disciplinano la contribuzione obbligatoria della categoria. Passo dopo passo, attraverso le variazioni dello statuto e del regolamento di previdenza e assistenza, l’ente, ben ancorato alla filosofia solidaristica che ha da sempre contraddistinto l’incipit di gestione di tutta la categoria, ha inteso progettare la tutela dell’adeguatezza delle pensioni erogate, attraverso una graduale ridefinizione delle contribuzioni dovute. Per detto obiettivo, l’ente destina il 75% della contribuzione integrativa e l’intera contribuzione soggettiva ad accrescere il montante degli iscritti.
Nell’anno 2018, l’Ente guidato da Alessandro Visparelli ha registrato l’avanzo di gestione più alto della sua storia, con 96.000.000 di euro. L’ottima gestione previdenziale deve, a maggior ragione, essere valutata in ragione di una perdurante congiuntura economica, che, nello stesso periodo in cui è stata affrontata la riforma, ha inciso in maniera considerevole sulle dinamiche economiche nazionali. Le PMI del settore primario, secondario o terziario, che sono il vero patrimonio della categoria, sono state chiamate ad affrontare non poche avversità, che hanno determinato una fase di stallo sull’economia nazionale. Queste tipologie di imprese, più di altre, hanno dovuto subire i riflessi di una contrazione generalizzata, accompagnata dalla difficoltà di accesso al credito, che si è registrata a macchia di leopardo sul tutto il territorio italiano, ma che ha fatto sentire i suoi effetti più negativi nelle Regioni del Mezzogiorno.
I consulenti del lavoro sono stati così, a loro volta, coinvolti da dinamiche di ridimensionamento degli organici, cessazioni di attività e gestioni di crisi generalizzate, che hanno indotto una diffusa “frenata” sul volume d’affari dei circa 26.000 iscritti alla categoria, dettato dall’impoverimento del numero delle imprese e della loro qualificazione occupazionale.
Le difficoltà economiche anticipate hanno senz’altro concorso a generare degli squilibri finanziari che hanno apportato conseguenze sull’andamento previdenziale della categoria, con un aumento dei contributi non versati da parte degli iscritti. Solamente nell’esame degli ultimi 6 anni a disposizione (2013-2018) i cdl che non potevano fregiarsi della regolarità contributiva sono arrivati ad essere, complessivamente per tutto il periodo indicato, ben 8.165.
La situazione di irregolarità contributiva si sostanzia nel mancato riconoscimento dei contributi soggettivi e integrativi dovuti e delle relative sanzioni, interessi e spese, o anche nella mancata trasmissione telematica della denuncia dei compensi e del reddito professionale conseguito, sulla base della quale viene determinato il carico contributivo individuale dell’iscritto.
Le dinamiche generate da un periodo di così importante “travaglio” economico non potevano non essere studiate dall’Enpacl, le cui iniziative sono debitamente mirate alla salvaguardia e all’accrescimento dei volumi d’affari prodotti dagli iscritti. Atteso, oltretutto, che il consulente del lavoro che non è in regola con la contribuzione non può accedere ad alcuna prestazione dell’Ente, compreso i servizi innovativi a supporto della professione di cui l’Enpacl, da qualche anno, si è dotato. Avere numerosi iscritti senza regolarità contributiva provoca un esercizio della professione limitato da parte di quest’ultimi, con ulteriori difficoltà per il mantenimento dei servizi riconosciuti alla clientela e, dunque, del relativo fatturato.
Lo strumento studiato per favorire il ripristino della regolarità contributiva
Il CdA dell’Ente, monitorando le risultanze degli adempimenti contributivi annuali, ha avvertito il bisogno di impegnarsi nello studio di un provvedimento che, non togliendo alle aspettative di riscossione dei contributi dovuti un solo euro, permettesse a coloro che, per immaginabili ma diverse motivazioni si sono trovati in difficoltà, di poter recuperare la regolarità contributiva, e riacquisire lo status ordinario di professionista in regola con la propria Cassa di previdenza.
Tenuto conto, poi, che il principale scopo dell’Ente, espressamente declinato all’articolo 4 dello Statuto, è quello di corrispondere le prestazioni previste e che la mancanza della regolarità blocca il riconoscimento di ogni sorta di prestazioni.
La diffusione generalizzata delle irregolarità contributive, analizzata per diverse tipologie di screening, come il territorio d’iscrizione, il volume d’affari, l’anzianità d’iscrizione, il reddito, l’età anagrafica, la forma di esercizio della professione (studio individuale, associato o Stp) traduceva una situazione di disagio latente su tutto il territorio nazionale. Lasciando ampi margini d’interpretazione alle soluzioni da intraprendere, tutte ugualmente degne di considerazione, che avrebbero però dovuto sfociare nella potenziale e democratica possibilità paritaria di “redenzione” per tutti i cdl coinvolti, in ogni latitudine e per tutte le casistiche soggettive in potenziale interesse d’accesso alle prestazioni dell’Ente.
Per rendere possibile il miglior sviluppo delle prerogative dell’Ente, è stato portato al preventivo esame della Commissione dei rappresentanti dei delegati regionali un ventaglio di ipotesi, con le quali poter venire incontro alle esigenze che i dati statistici a disposizione evidenziavano: l’aumentata difficoltà ad adempiere agli obblighi previdenziali da parte di una quota in aumento degli iscritti. D’altro canto, qualora l’Ente si fosse astenuto dal prendere in esame i (necessari) provvedimenti straordinari, si sarebbe profilato all’orizzonte della categoria un futuro previdenziale piuttosto mesto per quei professionisti che oggi non sono in grado di adempiere al recupero degli obblighi omessi. L’alveo sui cui incidere per favorire il possibile maggior recupero di posizioni “in sofferenza” era perciò, segnatamente, quello di individuare un temporaneo ma incisivo regime di favore sui termini di pagamento e sugli oneri accessori ai contributi non versati alle originarie scadenze.
Senza alcun dubbio, l’intervento dei quadri dirigenziali dell’intera categoria è stato quanto mai opportuno e tempestivo.
L’obiettivo da conseguire era quello di individuare un provvedimento straordinario, attraverso il quale in un limitatissimo periodo di tempo concedere un regime sanzionatorio speciale e ridotto tale da determinare condizioni “favorevoli” per poter accogliere il rientro nella regolarità contributiva del maggior numero di cdl che, in funzione della specificità e straordinarietà dello strumento, potessero riacquisire quella condizione. Senza precludere il rispetto delle esigenze che sorreggono i più efficienti criteri solidaristici, intendendo dunque che quello stesso provvedimento avrebbe dovuto obbligare i cdl interessati oltremodo al ripristino delle eventuali dichiarazioni annuali omesse e al pagamento per le spese legali già sostenute dall’Ente nel tentativo di recupero dei contributi non versati.
Accertato che le ipotesi normative già richiamate nel precedente paragrafo permettevano e permettono all’Ente stesso la flessibilità necessaria per favorire gli obiettivi qui anticipati, la Commissione dei rappresentanti dei delegati regionali, sentita la base degli iscritti, ha dato parere favorevole affinché il provvedimento straordinario prendesse corpo, affinando i dovuti contenuti tecnico-normativi, e potesse così confluire nel testo portato all’approvazione dell’Assemblea.
Il provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva
Nell’Assemblea del 28 novembre 2019, i delegati hanno approvato all’unanimità l’intendimento di gestione promosso dal CdA dell’Ente, che principalmente si contraddistingue per essere un provvedimento in deroga alle disposizioni di cui ai Titoli III e IV, Regolamento di previdenza e assistenza, per il pagamento dei contributi obbligatori omessi, anche parzialmente, da consulenti del lavoro, loro eredi o superstiti, per le annualità che vanno dal 1997 al 2018.
Il testo del provvedimento approvato descrive con compiutezza il regime sanzionatorio agevolato, enucleando le condizioni che contraddistinguono la sua straordinarietà, che principalmente si impernia sui seguenti principi:
- carattere di temporaneità, atteso che il processo di adesione potrà essere completato entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di approvazione della delibera assembleare da parte dei Ministeri vigilanti;
- obbligo di presentazione delle dichiarazioni di volume d’affari e reddito omesse, attraverso una riammissione dei termini di presentazione degli adempimenti ex articolo 40, Regolamento di previdenza e assistenza;
- obbligo di pagamento delle spese legali sostenute per le azioni di recupero già sostenute;
- facoltà del pagamento del debito in un’unica soluzione o in forma rateale con un numero massimo di 120 rate mensili di pari importo con importo minimo di 100 euro;
- sospensione da parte dell’Ente delle procedure di recupero intraprese;
- dichiarazione di decadenza delle agevolazioni in corso in caso di irregolare pagamento dell’unica rata ovvero del mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, con impossibilità per l’interessato di richiedere, per lo stesso debito, ulteriori rateazioni, anche non agevolate.
Risulta evidente, dal combinato delle disposizioni elencate nel testo del provvedimento, che è stata volutamente declinata una sostanziale flessibilità nella gestione del programma di impegno al pagamento del debito, lasciando ai soggetti più interessati la gamma delle soluzioni ipotizzabili per il superamento delle difficoltà contingenti, e rendere progettabile e attuabile il pagamento delle somme dovute.
È, altresì, chiaro che uno strumento volutamente straordinario e temporaneo, una volta debitamente posto all’attenzione degli iscritti, è una possibilità che in re ipsa deve essere valutata in tutta la sua applicabilità e importanza, e non può passare inosservata. E che dovrà essere presa in seria considerazione da quegli iscritti che hanno a cuore l’erogazione delle prestazioni, vicine o lontane che possano immaginarsi.
I riflessi operativi
Certamente, non tutte le posizioni in sofferenza potranno accedere al provvedimento. O, per meglio dire, sarà più arduo riprendere la posizione di regolarità per chi ha disconosciuto i propri obblighi per più esercizi consecutivi e per importi che ogni anno di più si son fatti rilevanti. Pare giusto, però, sottolineare che l’Enpacl e l’intera categoria hanno dato prova di pragmatismo gestionale per facilitare una parentesi temporale in cui favorire il buon riposizionamento previdenziale del maggior numero di coloro che vorranno recuperare una condizione di normalità. La stessa Assemblea dei delegati non ha nascosto che ha inteso “porre le basi per un aiuto” da estendere a tutti quegli iscritti la cui situazione contributiva poteva dar adito a pensare di considerarli più “sfortunati” rispetto al resto della categoria, senza andare a sviscerare gli atteggiamenti che hanno determinato il loro ritardo nei pagamenti, con il solo intento di non lesinare iniziative per il loro “recupero”.
L’iniziativa “straordinaria” che ha preso corpo, quanto mai tangibile, è a disposizione di chi la vorrà o potrà utilizzare, a prescindere dalle motivazioni che hanno indotto o obbligato gli iscritti a non rispettare le originarie obbligazioni contributive correlate alla posizione di consulente del lavoro, in modo da riprendere la piena titolarità del percorso professionale, attraverso l’iniziativa solidaristica attuata per ridare maggiore equilibrio alle aspettative previdenziali dei consulenti del lavoro. A sua volta, l’Enpacl potrà prendere cognizione dell’effettivo regime d’affari e del reddito prodotto da coloro che, alle originarie scadenze, non hanno trasmesso la denuncia telematica prevista all’articolo 40, Regolamento di assistenza e previdenza.
Per ogni dovuta chiarezza, e in riferimento all’omessa presentazione delle denunce, va però sottolineato che non sono recuperabili gli effetti disciplinari e deontologici previsti e/o comminati dai Consigli di disciplina provinciali insediati presso i locali Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in forza delle previsioni della L. 249/1991, per l’omessa e reiterata presentazione della denuncia annuale.
Giova, però, specificare che proprio quest’ultime denunce omesse dovranno fin da ora essere oggetto di un’ulteriore e particolare attenzione da parte di chi vorrà approfittare delle possibilità ammesse con il provvedimento, in forza dei contenuti espressi nello stesso provvedimento de quo. Adempiere all’invio dell’omessa denuncia, seppur in ampio ritardo, ma comunque prima dell’entrata in vigore del testo “licenziato” dall’autorizzazione ministeriale, comporterà un sensibile risparmio delle sanzioni applicabili, qualora lo stesso adempimento risultasse ancora insoddisfatto alla data d’entrata in vigore del provvedimento.
Per gli interessati consiglio un’attenta lettura del combinato disposto ai punti 3 e 4 del testo licenziato, così da prendere conoscenza, sempre nel momento di “progettare” il rientro nel terreno della regolarità, che inviare quanto prima le denunce omesse darà modo di pagare meno oneri rispetto all’ipotesi dell’invio della denuncia in data successiva all’entrata in vigore del provvedimento.
Risulta, poi, quanto mai opportuno precisare, che in guisa dei contenuti del provvedimento, possono essere interessati al beneficio dei minori oneri accessori previsti dal provvedimento straordinario anche quegli iscritti che, alla data della prossima delibera da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano in corso il regolare pagamento di un piano rateale di rientro, sempre che il piano rateale fosse già in corso alla data del 31 dicembre 2018. Anche per quest’ultimi cdl, il provvedimento straordinario porterà dei benefici e, fatti salvi i versamenti già effettuati nel rispetto del piano autorizzato, si è previsto che le condizioni riconosciute per i debiti esistenti fino alla data del 31 dicembre 2018 fossero da ritenersi operanti anche per i pagamenti rateali correttamente sostenuti ed esistenti all’entrata in vigore del provvedimento.
In ragione di quanto richiamato, il provvedimento straordinario potrebbe risultare d’interesse applicativo per numerosi iscritti, e dovrebbe rendersi operativo nella primavera del prossimo anno 2020. Durante questo lasso di tempo, prima che l’autorizzazione ministeriale si materializzi, rimane tutto lo spazio necessario affinché il provvedimento sia divulgato all’intera categoria tramite l’opera di tutti i Consigli provinciali. L’Enpacl, nella doverosa riservatezza del tema, al momento opportuno non mancherà di segnalare ai diretti interessati le possibilità che potranno dischiudersi, e solo per un periodo limitato di tempo, per rientrare in regolarità contributiva con condizioni difficilmente riproponibili, per chi non è in regolarità contributiva e per chi avesse un piano rateale di pagamento in corso regolarmente sostenuto e autorizzato entro il 31 dicembre 2018.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.
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