24 Luglio 2019

Le nuova modalità di rilascio del modello A1

di Beniamino GalloGianluca Bongiovanni

In un contesto nel quale l’Unione Europea costituisce un quadro di riferimento irreversibile e l’economia rappresenta un fenomeno globale, le imprese italiane colgono le opportunità di business che si presentano oltre i confini nazionali. È dunque naturale che i lavoratori che da queste dipendono siano inviati a svolgere sempre più spesso la loro opera all’estero, sia per brevi attività che per esigenze di medio e lungo periodo.

In questo ambito, gli adempimenti obbligatori in tema di amministrazione del personale comportano non poche difficoltà di gestione: si tratta, infatti, di conciliare la normativa italiana con quelle dei Paesi ospitanti, al fine sia di assicurare i livelli minimi di tutela ai lavoratori coinvolti, sia il rispetto delle normative estere, evitando al contempo le relative sanzioni.

In ambito previdenziale, ad esempio, il datore di lavoro deve innanzitutto porsi il problema di determinare quale normativa applicare al dipendente: il principio della territorialità (ovvero della “lex loci laboris”) rappresenta il cardine fondamentale e impone che al lavoratore debba essere applicata la legislazione sociale in vigore nello Stato ospitante. Tale principio, però, è in palese contrasto con l’esigenza di frequenti spostamenti richiesti dalle aziende ad alcuni lavoratori e finirebbe per danneggiare la loro carriera previdenziale. Maturando molteplici periodi contributivi in Paesi diversi si verificherebbe un evidente danno previdenziale in termini di maturazione del diritto alla pensione e di quantificazione della prestazione stessa.

Inoltre, considerato che in Italia vige un sistema previdenziale obbligatorio, al lavoratore potrebbe essere applicata una doppia imposizione contributiva, derivante dall’obbligo di versamento dei contributi nel Paese di esecuzione della prestazione lavorativa, in applicazione del principio di territorialità, e della contribuzione obbligatoria del Paese di provenienza.

 

Il distacco dei lavoratori

L’applicazione rigida del principio di territorialità comporterebbe, dunque, importanti effetti indesiderati, palesemente in contrasto, tra l’altro, con gli stessi principi fondanti l’UE, fra i quali quello della libera circolazione delle persone, dei capitali e delle merci.

La normativa comunitaria prevede, a questo riguardo, un’opportuna soluzione: l’istituto del “distacco previdenziale”, cioè la possibilità di mantenere in via eccezionale il regime del Paese di provenienza per un periodo di durata determinata, prevista dai singoli accordi.

La durata massima del distacco previdenziale è determinata dei Regolamenti CEE, o delle Convenzioni bilaterali in caso di Paesi extracomunitari, ed è pari a 24 mesi, eventualmente prorogabili fino a un massimo di 5 anni su autorizzazione delle Autorità amministrative competenti dei Paesi interessati.

L’eccezione al principio di territorialità non può, dunque, durare in eterno: esaurito il periodo iniziale (massimo 24 mesi), eventualmente prorogato (fino a 60 mesi), l’esigenza di protrarre la presenza del lavoratore nel Paese estero non può più essere considerata “temporanea”, ma deve ritenersi “strutturale” e, come tale, necessita di essere regolata in tutti i suoi aspetti (contrattuali, costitutivi, assicurativi, di sicurezza, etc.) unicamente delle norme in vigore nel Paese ospitante, con l’abbandono contestuale della normativa del Paese di origine.

Il distacco è, dunque, uno strumento fondamentale, applicato in ambito UE in condizioni di ovvia reciprocità, per garantire:

  • ai lavoratori in servizio all’estero di continuare a maturare diritti e prestazioni secondo le stesse modalità rispetto a un’attività svolta in patria;
  • al datore di lavoro di essere esonerato dal versamento della contribuzione previdenziale nel Paese in cui il lavoratore viene assegnato.

Da un punto di vista meramente pratico, ciò comporta la necessità per il lavoratore fuori sede di dimostrare la regolarità del rapporto di lavoro nei confronti del datore di lavoro nazionale e l’esistenza di adeguata copertura assicurativa e previdenziale.

 

Il certificato di distacco: modello A1

Da alcuni anni gli organi ispettivi nazionali dispongono di strumenti informatici che consentono l’interrogazione in tempo reale delle banche dati della Pubblica Amministrazione, ma questa opportunità di dialogo informatico è ancora del tutto assente per gli ispettori esteri.

In attesa di un futuribile scambio di informazioni intra-europeo, è necessario acquisire idonea documentazione in patria prima di recarsi all’estero per servizio; il datore di lavoro deve, quindi, richiedere per conto del lavoratore un apposito formulario predisposto dall’Ente previdenziale nazionale.

A questo scopo sono stati istituiti i “Portable Documents” (documenti portatili, conosciuti con l’acronimo “PD”) emessi dall’Ente previdenziale o assicuratore competente nel Paese di provenienza. In Italia rendono operativo il distacco previdenziale i formulari PD A1 (emesso dall’Inps) e PD DA1 (di competenza dell’Inail).

Con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) 883/2004, a decorrere dal 1° maggio 2010 l’Inps è tenuto a rilasciare al lavoratore assicurato operante all’estero, su richiesta del datore di lavoro o dello stesso lavoratore, il formulario A1, attestante, nei confronti dell’organismo assicuratore del Paese straniero di lavoro, il permanere dell’obbligo assicurativo nel regime previdenziale italiano, evitando così la doppia imposizione contributiva.

A proposito di questo modello, rilasciato anche nell’ipotesi di svolgimento di lavoro contemporaneo in più Stati membri, l’Inps ha fornito a più riprese istruzioni con i messaggi n. 218/2016 e n. 1605/2017.

Le fattispecie per le quali può essere richiesto il rilascio del certificato sono:

  1. dipendente pubblico distaccato (articolo 11, § 3/b, Regolamento (CE) 883/2004);
  2. personale di volo e di cabina (articolo 11, § 5, Regolamento (CE) 883/2004);
  3. lavoratore subordinato distaccato (articolo 12, § 1, Regolamento (CE) 883/2004);
  4. lavoratore autonomo distaccato (articolo 12, §2, Regolamento (CE) 883/2004);
  5. lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, § 1, Regolamento (CE) 883/2004);
  6. lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, § 2, Regolamento (CE) 883/2004);
  7. lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, § 2, Regolamento (CE) 883/2004);
  8. dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (articolo 13, § 4, Regolamento (CE) 883/2004).

Il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore che si sposta nei Paesi in cui si applica la normativa comunitaria e precisamente:

  • gli Stati membri UE: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
  • gli Stati See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’accordo See;
  • la Svizzera, in applicazione dell’accordo CH-UE.

 

Modalità di richiesta del certificato di distacco A1

Attualmente, il modello compilato relativamente a un lavoratore subordinato deve essere inoltrato all’Inps tramite il Cassetto bidirezionale disponibile nell’area riservata agli utenti abilitati del portale Inps nella funzionalità “contatti”, oggetto “certificazioni di distacco”.

Per tutte le altre tipologie di lavoratori gli utenti possono inoltrare la richiesta tramite Pec, lettera raccomandata A/R o a mano alle strutture territoriali Inps competenti.

La richiesta di certificato va presentata direttamente dal datore di lavoro quando si tratta di inviare all’estero dei dipendenti; va, però, presentata direttamente dagli interessati sia quando si tratta di lavoratori autonomi che si trasferiscono temporaneamente all’estero sia di lavoratori che esercitano attività lavorativa in più Stati per cui possono optare per il versamento della contribuzione previdenziale nel Paese di residenza anche per l’attività svolta all’estero in un altro Stato.

Questa modalità è attivabile fino al 31 agosto 2019, in quanto l’Inps, con la circolare n. 86/2019, ha comunicato che, a decorrere dal prossimo 1° settembre, la richiesta dovrà essere presentata telematicamente mediante una procedura disponibile sul sito dell’Istituto.

Tuttavia, in questa fase iniziale la procedura riguarderà solo le richieste di rilascio del documento portatile A1 per i seguenti casi, per i quali l’invio della richiesta deve essere fatto da parte dei datori di lavoro o dagli intermediari autorizzati:

  • lavoratore marittimo (articolo 11, § 4, Regolamento (CE) 883/2004);
  • lavoratore subordinato distaccato (articolo 12, § 1, Regolamento (CE) 883/2004);
  • accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (articolo 16, Regolamento (CE) 883/2004).

 

Richieste di certificazioni escluse dalla presentazione telematica

Per le tipologie di richieste per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato, la trasmissione della domanda, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, dovrà avvenire con le modalità attualmente in uso (Pec, raccomandata o presentazione diretta agli sportelli).

Pertanto, per il momento, sono escluse dalla richiesta telematica le certificazioni riguardanti:

  • lavoratore autonomo distaccato (articolo 12, § 2, Regolamento (CE) 883/2004);
  • lavoratore autonomo che esercita un’attività in più stati (articolo 13, § 2, Regolamento (CE) 883/2004);
  • lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più stati (articolo 13, § 3, Regolamento (CE) 883/2004);
  • dipendente pubblico (articolo 11, § 3, lettera b), Regolamento (CE) 883/2004);
  • dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più stati (articolo 13, § 4, Regolamento (CE) 883/2004);
  • lavoratore subordinato che esercita un’attività in più stati (articolo 13, § 1, Regolamento (CE) 883/2004);
  • personale di volo e di cabina (articolo 11, § 5, Regolamento (CE) 883/2004);
  • eccezione (articolo 16, Regolamento (CE) 883/2004) che possono riguardare un generico accordo in deroga sia per i lavoratori dipendenti che autonomi;
  • lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello stato in cui lavora (articolo 11, § 3, lettera a), Regolamento (CE) 883/2004).

Una particolare annotazione è necessaria per quest’ultima fattispecie, in quanto interessa vicende che frequentemente sono oggetto di contenzioso tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l’attività dei lavoratori frontalieri.

Si tratta, in particolare, di lavoratori che risiedono in uno Stato comunitario (ad esempio in Austria) e svolgono attività lavorativa da dipendente o autonomo in altro Stato comunitario (ad esempio in Italia). Per questi lavoratori sussistono degli obblighi assicurativi/previdenziali legati alla residenza (ad esempio l’assicurazione per la malattia) e altri legati allo svolgimento di attività lavorativa (quelli tipici contributivi/previdenziali).

Per questi lavoratori, la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha ritenuto opportuno modificare il documento portatile A1 al fine di consentire il rilascio delle certificazioni anche per tali situazioni e assoggettare il lavoratore alla legislazione di un unico Stato, quello nel quale esercita attività lavorativa.

In tal caso, la certificazione deve essere richiesta all’Inps competente per il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, se si tratta di lavoratore dipendente, ovvero alla sede Inps presso la quale è iscritto, se si tratta di lavoratore autonomo.

 

Come presentare la richiesta on line

A decorrere dal 1° settembre 2019 le domande di rilascio del documento portatile A1, per le quali è prevista la presentazione da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali (lavoratori marittimi e lavoratori subordinati sia per gli ordinari periodi di distacco previsti che per le deroghe), devono essere presentate all’Inps esclusivamente in via telematica mediante una procedura che si snoda nelle seguenti fasi.

  1. il datore di lavoro o l’intermediario previdenziale deve accedere al servizio attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)”, disponibile sul sito Inps nella sezione dedicata alle aziende e ai consulenti e selezionare il modulo “Distacchi”;
  2. inserendo la matricola aziendale si accede alla home page del modulo, dove viene presentato l’elenco dei lavoratori per i quali sono già state effettuate richieste della certificazione A1. Non è specificato se questo elenco sarà implementato anche con le richieste di certificato già rilasciati con le precedenti modalità o se si riferisce solo alle richieste con le nuove modalità telematiche. Tuttavia, dall’illustrazione delle modalità di rilascio della certificazione si può ipotizzare che in fase di primo accesso (dal 1° settembre) tutti i datori di lavoro dovrebbero trovare un elenco vuoto, in quanto l’elenco si costruirà a mano a mano che saranno presentate richieste di certificato con la nuova procedura;
  3. selezionando l’opzione “Inserimento domanda” sarà possibile procedere all’inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte.

 

L’emissione della certificazione A1

Per tutte le domande approvate che si trovano nello stato “Accolta” verrà prodotta la certificazione A1 in formato pdf, da rilasciare al lavoratore, utilizzando da parte dell’Inps la facoltà concessa dall’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993, che consente la firma dei documenti con sistemi a mezzo stampa quando sono emessi da una procedura informatica. Non sono, pertanto, più richiesti il timbro e la firma autografa del responsabile della sede Inps che rilascia il documento.

L’avvenuta emissione del documento sarà comunicata al richiedente direttamente mediante mail e/o sms, se avrà indicato queste informazioni nel modulo di richiesta telematica. Ad ogni modo, il documento emesso sarà inviato al richiedente a mezzo Pec o mail.

Qualora ci siano situazioni nelle quali fosse necessario acquisire il documento portatile A1, lo stesso può essere richiesto alla struttura territoriale della sede Inps di competenza.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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