Le novità del Decreto Crescita sulle agevolazioni dei lavoratori impatriati
di Cristian ValsiglioL’articolo 5, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), apporta sostanziali novità al regime agevolativo previsto per i c.d. impatriati.
In attesa della conversione del predetto Decreto è utile partire da una considerazione iniziale, una speranza, ossia che la nuova disposizione consenta la possibilità di applicare l’agevolazione senza la necessità di una pletora di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, che sono stati pubblicati via via negli anni relativamente alla disposizione in vigore.
La nuova disposizione prevede una serie di modifiche all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, che possono essere così sintetizzate:
- aumento dell’esenzione dal 50% al 70%;
- semplificazione nell’identificare i soggetti agevolati;
- prolungamento del beneficio per ulteriori 5 anni in caso di alcuni requisiti soggettivi;
- agevolazioni per i soggetti che trasferiscano la residenza dall’estero a zone del Mezzogiorno.
Le prime 2 novità devono essere lette congiuntamente, in quanto i percettori di reddito di lavoro dipendente, assimilato a quello di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa (quest’ultima categoria agevolata solo dal periodo d’imposta 2020), potranno essere assoggettati a tassazione per il 30% del reddito prodotto, a condizione che i predetti contribuenti siano stati residenti all’estero per oltre 2 periodi d’imposta e mantengano la residenza in Italia per almeno 2 anni successivamente al trasferimento.
L’attività di lavoro dovrà essere svolta prevalentemente in Italia, mentre la nuova disposizione agevolativa non richiede che l’impresa debba essere residente nel territorio dello Stato e che il lavoratore rivesta ruoli direttivi o di elevata qualificazione e specializzazione.
In merito al concetto di residenza è inoltre specificato, anche con effetti retroattivi con impatto sui contenziosi in corso, che ai fini della definizione di residente all’estero non è richiesta l’iscrizione all’Aire, in quanto è sufficiente che il concetto di residenza sia definito in base a Convenzioni internazionali applicabili.
L’agevolazione dura 5 anni, ma a determinati condizioni il beneficio può essere prolungato di altri 5 anni.
Per gli ulteriori 5 anni l’esenzione fiscale è riconosciuta nella misura del 50% (e non più del 70%) se il dipendente abbia almeno un figlio minore a carico o, in alternativa, sia divenuto proprietario di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento. L’esenzione fiscale aumenta al 90% qualora il lavoratore abbia almeno 3 figli minorenni a carico.
Per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, l’esenzione fiscale anche per i primi 5 anni è fissata nella misura del 90%.
È bene precisare che tutte le predette modifiche si applicheranno ai soggetti che trasferiranno la residenza in Italia a partire dal 2020, motivo per il quale nei prossimi mesi dovrà essere posta particolare attenzione alle decorrenze del trasferimento della residenza nel rispetto dell’articolo 2, Tuir, con l’obiettivo di non sperperare agevolazioni consistenti che possano favorire il rientro dall’estero di lavoratori in Italia.
A tal fine si ricorda che, a mente dell’articolo 2, Tuir “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
In attesa delle opportune conferme dell’Agenzia delle entrate, che potranno avvenire non prima della conversione del Decreto, è chiaro che la data del 30 giugno potrebbe rivelarsi estremamente importante come primo “gate” all’agevolazione.
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11 Giugno 2019 a 12:31
Mi sembra assurdo che le nuove agevolazioni si applichino solo a chi si trasferisce dal 2020. Perche’?!? Se si vuole agevolare il rientro di cervelli perche’ posticiparlo a solo dopo il 1/6/2019?
Io sono tornato a inizio maggio, a decreto gia’ in vigore. Non ci si potrebbe attendere una legge di armonizzazione.
12 Giugno 2019 a 13:35
il Decreto Crescita è in attesa di conversione in Legge. Qual è la data finale? Il 30/06 ?
12 Giugno 2019 a 13:36
Non si capisce se la cessazione del requisito AIRE sia retroattiva o meno. Io che sono rientrato nel 2018 e non ero iscritto AIRE posso fare richiesta del beneficio ora o no?
grazie.
22 Giugno 2019 a 12:24
@Giovanni, essendo un decreto legge, per rimanere in vigore deve essere convertito entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Indi il senato deve approvarlo entro il 30 giugno 2019.
@Luca, non puoi utilizzare questo nuova facilitazione, in quanto il decreto parla di chi ri-diventa residente A PARTIRE DAL 2020. Immagino tu abbia potuto / possa usare la facilitazione esistente, D.Lgs. 147/2015.
1 Luglio 2019 a 15:17
Quindi per chi cambia residenza tra il 1 Luglio e 31 Dicembre (il quale avra’ quindi la residenza fiscale nel 2020) le agevolazioni diventeranno effettive al momento del cambio di residenza o dal 1 Gennaio 2020?
Grazie
19 Settembre 2019 a 23:50
Per un futuro impatriato dopo un master all’estero di un anno ma con attestazione di validità biennale, i due periodi di imposta all’estero si acquisiscono dal 1 gennaio 2020 all’1-7-2021?
Grazie