Caccia al tesoro per l’Anf, chi gioca?
di Elena ValcarenghiCon la circolare n. 45/2019 l’Inps ha fornito le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo che, dal 1° aprile 2019, devono essere inviate dal lavoratore all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, non più al datore di lavoro.
Con il messaggio n. 1777/2019, l’Ente di previdenza ha precisato che, fino alla pubblicazione dei nuovi livelli reddituali, resi noti annualmente dall’Istituto con la pubblicazione di specifica circolare, sarebbe stato possibile inoltrare esclusivamente le domande di anf per il periodo di riferimento della circolare o per periodi pregressi, quindi fino al 30 giugno 2019.
Con la circolare 17 maggio 2019, n. 66, l’Istituto ha comunicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020, validi ai fini della corresponsione dell’Anf, quindi, sulla base delle precisazioni del messaggio n. 1777/2019, i comuni mortali si aspettavano di poter inoltrare le domande telematiche per il nuovo anno da luglio 2019, ma si sbagliavano, perché pare non fosse possibile farlo, o almeno così dice chi ci ha provato, perché io, nella mia funzione di consulente del lavoro, pur essendo intermediario dell’Ente citato nella circolare n. 45/2019, non posso, a detta dello stesso, rendermi disponibile per i lavoratori per l’inoltro della domanda (si veda in merito il messaggio Inps n. 1430/2019, ma su questo aspetto si legge, in un comunicato sul sito di categoria del 24 maggio 2019, che “I Consulenti del Lavoro saranno abilitati alla trasmissione della domanda di ANF. È quanto annunciato dalla Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine Marina Calderone, nel corso dell’Assemblea dei Consigli Provinciali che ha visto riuniti a Roma circa 600 delegati”, pertanto la questione potrebbe essere risolta).
Ora, consultando il sito Inps, è comparsa una notizia sull’argomento in data 24 maggio 2019, nella quale è scritto: “Come indicato nella circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45, i lavoratori dipendenti del settore privato, per i quali fino al 31 marzo 2019 era prevista la presentazione della domanda di ANF al datore di lavoro con il modello cartaceo ANF DIP, dal 1° giugno 2019 potranno accedere alla procedura telematica Assegno per il nucleo familiare: lavoratori dipendenti di aziende attive anche per inviare le domande di ANF DIP per il periodo di riferimento 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020”. Quindi, nonostante la pubblicazione dei nuovi livelli reddituali, per la nuova domanda occorre attendere il 1° di giugno.
Ma io dico, con tutto il rispetto, te la canti e te la suoni caro Inps e, credimi, io ci provo ad avere un atteggiamento collaborativo, ma siamo al ridicolo e ti prego, per il bene comune, attendi che tutto sia funzionante e testato prima di diffondere istruzioni. Forse non lo sai, ma ogni volta che una novità impatta sui lavoratori, credendo con questo di esserti di aiuto, io mi autopromuovo a veicolo di diffusione di informazioni e non le invento, per timore di non essere all’altezza, veicolando quanto da te scritto. Così ora dovrò integrare le informazioni già trasferite con questa ulteriore novità della decorrenza dal 1° di giugno per le nuove domande, sperando che sia quella definitiva. Non è per me, io conto poco, ma per i lavoratori che sono i destinatari del tuo servizio o disservizio.
Ci sono famiglie che con la prestazione Anf arrivano alla fine del mese e per loro un’eventuale interruzione o un ritardo nella percezione può fare la differenza. Non succederà, me lo auguro, ma siamo certi che le migliaia di domande che prima o poi ti arriveranno potranno essere gestite in tempi utili, ricordando che dopo il tuo, di lavoro, ci sarà anche da mettere in conto quello delle aziende e dei tuoi intermediari? Anzi, già che ci siamo, gestendo io più aziende, aggiungo un’ulteriore preghiera: quando ti inoltrerò richieste massive per gli importi dell’Anf, non lasciarmi in attesa troppo a lungo, così potrò chiudere l’elaborazione delle retribuzioni nei tempi previsti includendo anche la prestazione in oggetto e i lavoratori saranno tranquilli.
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28 Maggio 2019 a 12:25
Stimatissima Collega, come ti capisco e come potrei non condividere in toto le tue “osservazioni” anche nell’esposizione ironica, sarcastica, simpatica ma….. REALE.
Molti di Noi usano il termine ” resilienza” ma, in verità, questo da tempo immemore è diventato, a mio avviso, desueto ora ci vorrebbe un ADESSO BASTA non possiamo perdere tempo prezioso comunicando, ai nostri clienti che poi si ….inalberano ( eufemismo) e se la prendono con Noi come fossimo i responsabili, notizie che poi, a ripetizione, si rivelano non corrette/inapplicabili ecc.. ecc.
Ultimamente mi sovviene sempre più un paragone della Nostra Professione con un tal personaggio Don Chisciotte che aveva in sè una “discreta” vena di follia.
Anche in questa personalmente paragono la Nostra Professione che viene esercitata con una componente di follia unitamente, naturalmente, ad una grande passione.
Un carissimo saluto
28 Maggio 2019 a 13:54
Buongiorno e grazie.
Grazie per il tempo dedicato alla lettura dei miei borbottii che non fatico ad immaginare possano rappresentare quelli di tanti operatori proprio perché reali. Tra i miei numerosi difetti, se ho un pregio è quello di essere diretta e pragmatica, per carattere e per lavoro. Proprio per questo, credo, tifo ancora per la resilienza, ma la follia mi piace perché consente, al pari della resilienza, di trovare una via di uscita nonostante tutto. Immagino che continuerò ad informare perché è l’unico modo che ho, nel mio piccolo, per essere di aiuto. A chi si lamenta della confusione propongo sempre di organizzare un comitato di protesta nei confronti di chi potrebbe semplificarci la vita, ma in genere mi rispondono che hanno di meglio da fare, con tutta la disillusione del caso. Ricambio con piacere gli attestati di stima e saluto cordialmente.
28 Maggio 2019 a 14:42
buongiorno,
L’Inps si occupa di fornire le istruzioni dimostrando spesso una certa inadeguatezza.
I Consulenti del lavoro si occupano di seguire e far seguire le istruzioni diramate.
Io mi sono anche chiesto: chi si preoccuperà di accertare la regolarità delle informazioni inserite nelle domande? quante risorse e tempo richiede questa attività, essenziale quanto sostenere i nuclei che hanno diritto all’assegno? Solo io negli anni ho avuto la sventura di trovare indicato lo stato di coniugio al posto della convivenza e valori reddituali errati, solo per fare due esempi? L’Inps possiede un sistema di controllo incrociato, automatico, aggiornato ed efficiente, con Agenzia Entrate ed anagrafi comunali? mi auguro naturalmente di si, per il bene delle casse dell’Inps, che in fin dei conti sono quelle di tutti noi…… buon lavoro
28 Maggio 2019 a 17:28
Se volessimo trovare dei sinonimi a ” resilienza” potremmo elencare: resistenza, tenacia, pazienza e soprattutto perseveranza.
Un po come le canne di bambù si piegano durante il vento o la piena ma non si spezzano mai e passate le ” intemperie” si RIALZANO SEMPRE.
Mi sembrano quasi dei CONSULENTI DEL LAVORO ahhh ahhh ahhh
Grazie per la piacevole “chiacchierata” buon lavoro a tutti alla prossima e, naturalmente, RESILIENZA
29 Maggio 2019 a 10:34
Carissimo collega grazie a te.
Penso che la condivisione già sia un balsamo.
Buon lavoro.
28 Maggio 2019 a 15:42
quanto evidenziato rappresenta di sicuro un problema, ma nell’ambito della nuova procedura (voluta soprattutto per i profili di privacy) sarà compito dell’Inps verificare i dati dichiarati nella domanda, come d’altro canto avveniva in precedenza ma solo in sede ispettiva e quindi a posteriori. da questo punto di vista forse si può registrare un progresso dato che, diversamente dal datore di lavoro e dagli intermediari, l’istituto può e deve controllare la veridicità delle dichiarazioni dei lavoratori prima di confermare l’erogazione della prestazione. in teoria è tutto fattibile, poi vedremo.
grazie e buona giornata
29 Maggio 2019 a 11:30
Brava Elena bella analisi cronologica.
Più che un invito alla resilienza il comportamento dell’Inps a me sembra un invito alla passività.
Per non sapere né leggere né scrivere io ho inteso la decorrenza del 1° giugno valida per i neo assunti, quelli che hanno presentato la solita domanda con scadenza 30 giugno 2019 li ho intesi ancora rientrare nella vecchia disciplina, quindi dal 1° giugno come vuole l’Inps dovranno fare domanda telematica e le aziende continueranno a pagargli l’assegno in busta paga “vecchia maniera” fino alla scadenza del mese di giugno 2019, ho inteso male? buon lavoro
29 Maggio 2019 a 14:03
grazie. spero proprio che l’Inps non sarà passivo perché coi lavoratori poi se la vedono le aziende. Comunque, a mio modo di vedere non conta che gli interessati siano lavoratori vecchi o nuovi assunti, ma piuttosto l’anno di competenza degli ANF richiesti e il momento in cui la richiesta è stata fatta (un lavoratore vecchio assunto potrebbe essere in ritardo con la presentazione della richiesta per il periodo 2018/2019 o per i precedenti). Infatti secondo me:
– tutte le richieste fatte dal 1° aprile 2019 (vecchi o nuovi assunti) devono essere telematiche a prescindere dal periodo per cui l’ANF è richiesto e, anche se con competenza fino al 30/06/2019, seguono le nuove regole
– le richieste che già erano state presentate all’azienda entro il 31 marzo per competenza fino al 30/06/2019 si trattano alla vecchia maniera e l’Inps ha specificato che non devono essere ripresentate telematicamente
– le richieste telematiche per il periodo 2019/2020 potranno essere presentate solo dal 1° giugno e seguiranno le nuove regole
in sintesi, presentazione telematica = nuove regole; presentazione cartacea fino al 31/03/2019 con competenza fino al 30/06/2019 = vecchie regole. In ogni caso sarà l’azienda a pagare la prestazione (vecchie regole= domanda cartacea entro il 31/3 istruita dall’azienda, nuove regole= domanda telematica istruita dall’Inps e valori prelevati dall’azienda sul sito Inps). Utilizzabilità della procedura telematica già attiva per prestazioni fino al 30/06/2019, attiva dal 1° giugno per le richieste con competenza 2019/2020. Grazie e buon lavoro
27 Gennaio 2020 a 21:48
Chiedo scusa se mi inserisco nel trend anche se forse sono un po’ fuori tema.
Ho lavorato per un’azienda dal 03/09/2018 fino al 31/08/2019 con contratto a tempo determinato che poi non è proseguito
Ho fatto richiesta di ANF arretrati per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 la domanda è stata accolta dall’INPS e quindi ho mandato il modulo alla suddetta azienda. Mi hanno risposto che, visto che gli ANF fanno riferimento per la loro quantificazione, ai redditi del 2017 e che io nel 2017 non lavoravo per loro…non mi pagano.
Ho fatto presente che i redditi del 2017 mi sono stati richiesti in automatico dal sistema e che, il fatto che li abbia maturati presso altra azienda non dovrebbe essere discriminante (ho inviato altro modulo ad altra azienda, stessa situazione e mi hanno pagato). Allora hanno detto che, non essendo più loro dipendente, non mi possono pagare perché non possono fare il cedolino.
Avreste qualche suggerimento o qualche Circolare, norma, chiarimento dell’INPS o non so qualcosa su cui informarmi? Grazie mille
28 Gennaio 2020 a 13:06
Buongiorno. La disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è strettamente collegata a quella generale degli assegni familiari contenuta nel D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico sugli assegni familiari). Per quanto di interesse si suggerisce in particolare il Messaggio Inps 12790/2006. Pare anche di poter rilevare che la richiesta sia stata fatta erroneamente anche per un periodo antecedente all’inizio del rapporto di lavoro (1/07/2018 vs. 03/09/2018). Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito Inps al Contact center dell’istituto che è raggiungibile componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori. Cordiali saluti.