17 Aprile 2019

Autoliquidazione 2019: istruzioni per l’uso

di Fabrizio Vazio

Le nuove tariffe Inail sono una realtà: il decreto è stato pubblicato e l’Istituto ha reso disponibili le basi di calcolo. È pronta anche la guida per l’autoliquidazione, con l’indicazione degli sconti aboliti e di quelli ancora in essere. L’Istituto ha inviato, altresì, istruzioni che hanno particolare rilievo per le aziende che ritengono che vi siano errori nelle basi di calcolo.

 

Pronti, via! I tassi medi calano, ma lo sconto non c’è più

La nuova tariffa dei premi Inail è giunta finalmente alla fase applicativa, il D.I. firmato il 27 febbraio 2019 è stato finalmente pubblicato in data 1° aprile sul sito del Ministero del lavoro, e, nel frattempo, l’Istituto ha reso noti i 20SM, le basi di calcolo sono visualizzabili e l’operazione autoliquidazione si avvicina al momento fondamentale, il 16 maggio prossimo. Ricordiamo che entro tale data le aziende dovranno:

  • presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online” o, per il settore marittimo, il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”;
  • pagare il premio di autoliquidazione;
  • inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio on line “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente

Mentre le sedi Inail hanno ripreso la normale operatività (la procedura Gestione rapporto assicurativo era rimasta chiusa nel mese di marzo per consentire il ribaltamento di tutte le Pat dalla vecchia alla nuova tariffa) è stata pubblicata la guida all’autoliquidazione, cui è opportuno rimandare per le indicazioni di dettaglio riguardanti il calcolo del premio; non si può, però, non procedere a una sommaria elencazione degli sconti non più in essere.

Non si può sottacere, infatti, che la non applicabilità sulla rata 2019 dello sconto previsto dalla L. 147/2013, nonché l’abolizione dello sconto edile e anche, invero, la modifica dell’oscillazione per andamento infortunistico, ridurranno sensibilmente il beneficio in termini di minor premio da versare e, anzi, non sarà raro il caso di aziende che, concretamente, si troveranno a pagare un premio superiore a quello versato nell’anno 2018, pur con un tasso medio inferiore. L’Inail, in un’apposita nota, ricorda appunto che alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018, altre sia alla regolazione che al premio di rata 2019. Vediamo gli sconti scomparsi.

 

Niente più sconto Renzi ...

Come anticipato, la riduzione ex L. 147/2013 non c’è più. Il famoso sconto che anticipava la nuova Tariffa sparisce e, perciò, si applica nella misura del 15,81% soltanto al premio di regolazione 2018, in quanto il premio di rata è determinato in base alle tariffe 2019, con conseguente esclusione della riduzione in discorso. In particolare, la riduzione si applica soltanto alla regolazione 2018 dei premi ordinari delle polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani. La riduzione spetta per le sole lavorazioni per le quali sussistevano i requisiti di applicazione alla rata 2018

 

… e neanche sconto edile

La riduzione per il settore edile si applica nella misura dell’11,50% al premio di regolazione. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all’articolo 3, D.M. 30 gennaio 2015 (Durc on line). La Legge di Bilancio 2019 ha decretato la fine dello sconto edile in Inail e questo provocherà, con tutta probabilità, un aumento dei premi da versare, pur a fronte della riduzione dei tassi medi.

 

Però non c’è più sovrappremio silicosi

Oltre al calo dei tassi medi, il maggior fattore di risparmio dal 2019 è l’abolizione del sovrappremio silicosi-asbestosi.

Il premio supplementare silicosi e asbestosi, previsto dagli articoli 153 e 154, D.P.R. 1124/1965, è infatti dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non per la rata 2019. Nelle basi di calcolo l’indicatore “presenza rischio silicosi/asbestosi” è, quindi, presente solo nella sezione “Regolazione anno 2018”.

 

Le ulteriori novità

Niente più ponderate

È prevista la cessazione, con operazione centralizzata, delle polizze “ponderate” al 31 dicembre 2018 e l’istituzione, dal 1° gennaio 2019, di apposite nuove Pat con relativa polizza dipendenti, con attribuzione a ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all’andamento infortunistico della polizza “ponderata” cessata.

L’Istituto ha fatto presente che la Pat preesistente su cui è presente la polizza “ponderata” non viene cessata nel caso in cui sia presente un’altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, etc.).

L’istituzione della nuova Pat e l’apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza “ponderata” è comunicata con provvedimento ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019.

Il numero della Pat cessata e quello della Pat istituita dal 1° gennaio 2019 sono esposti nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione insieme al tasso applicabile 2019, già comunicato con il modello 20SM, e agli altri elementi utili per il calcolo.

 

E oscillazioni nuove

Il nuovo sistema di oscillazione del tasso di tariffa:

  • viene applicato all’intera Pat;
  • fa riferimento alle conseguenze degli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali, escluse le surroghe, ma compresi i regressi, anche a fronte del recupero integrale delle somme corrisposte), in termini di gravità;
  • Prevede soglie di “significatività” in funzione dei lavoratori-anno delle singole voci della Pat: una Pat/voce è significativa, se il numero di lavoratori-anno del triennio supera un certo limite fissato in funzione del rischio associato alla voce. Il superamento della soglia per almeno una voce abilita la PAT al meccanismo di oscillazione.

Le prime verifiche eseguite sui 20SM portano a concludere che l’incidenza dell’oscillazione è grandemente ridimensionata rispetto alla tariffa precedente (in cui, peraltro, la stragrande maggioranza di aziende era “in bonus”) e, in particolare, sono assai numerose le posizioni assicurative che non raggiungono la soglia di significatività, cui, in assenza di infortuni, viene applicata una riduzione di premio del 5%.

 

Salvo errori o omissioni: è sbagliato o no?

L’Istituto fornisce chiarimenti anche su un’ipotesi che, in questi giorni, sembra essere particolarmente nota ai consulenti e alle aziende, oltre che alle sedi Inail: è il caso in cui le basi di calcolo siano effettivamente sbagliate o, comunque, l’azienda ritenga che vi siano errori.

Prima di chiarire cosa l’Istituto consiglia di fare in questo caso, sottolineiamo le ipotesi possibili in cui le aziende:

A) non devono allarmarsi, anche se le voci di tariffa pervenute sono differenti da quelle precedenti perché sono corrette;

B) debbono effettivamente fare correggere le voci di tariffa perchè sono state ribaltate in modo errato dalla vecchia alla nuova tariffa;

C) hanno ricevuto basi di calcolo apparentemente esatte perché le voci sono le stesse, ma in realtà i riferimenti tariffari in essere non esauriscono ad oggi le lavorazioni aziendali.

 

CASO A

Prendiamo il caso di un Bar senza cucina, classificato alla voce 0212, che possedeva anche la voce 0722 per il servizio di cassa.

Parrebbe sparita una voce perché l’azienda ha ricevuto unicamente classificazione alla voce 0210.

In realtà l’azienda ha ricevuto basi di calcolo corrette perché la nuova tariffa recita alla voce 0210:

“Ristoranti, trattorie, pizzerie, anche da asporto, al taglio e con somministrazione. Birrerie. Bar; torrefazione del caffè; pasticcerie e gelaterie; paninoteche; creperie; enoteche con somministrazione; rosticcerie, friggitorie. Ristorazione in self-service; mense e servizi di fornitura di pasti preparati, tavola calda compreso l’eventuale servizio di bar. Fast food. Servizi di catering. Compreso l’eventuale servizio di consegna a domicilio”.

La legenda della voce è preceduta, però, da quella valida per l’intero sottogruppo 0200, che recita: “Ristorazione e turismo (comprese le operazioni di cassa)”.

Di conseguenza la voce 0722 è compresa nella voce 0210 e, pertanto, non sarà più applicata. Va ricordato che tale principio vale in generale per tutte le attività commerciali, per le quali il servizio di cassa è ricompreso all’interno della attività di vendita.

 

CASO B

Esaminiamo una grande attività di commercio all’ingrosso strutturata così: un grande magazzino ove pervengono generi alimentari, supponiamo che si tratti di insalata. Essa viene lavata, imbustata e caricata sui mezzi per la consegna ai supermercati. In questo caso l’azienda, inquadrata al Terziario, aveva una classificazione alle voci 0121 (per i magazzinieri) e 0722. Quest’ultima, però, non era attribuita per il servizio di cassa, ma per il personale amministrativo costantemente in contatto con i vari esercizi di vendita per programmare le consegne.

In tal caso, l’azienda dovrebbe avere ricevuto il questionario inviato dall’Inail a ottobre per sapere appunto la natura delle attività svolte dal personale di cui alla voce 0722.

Ove ciò non sia avvenuto e la voce 0722 sia scomparsa vuol dire che l’Inail ha, nel caso di specie erroneamente, supposto che i lavoratori fossero addetti a operazioni di cassa. L’azienda dovrà richiedere la modifica delle basi di calcolo.

 

CASO C

Pensiamo a un’azienda che è classificata la voce 6321 della tariffa premi Industria e riceve una base di calcolo con la medesima indicazione. Il consulente e l’azienda pensano, quindi, che non vi siano stati errori, ma sbagliano, nel senso che la voce di tariffa applicata non è completamente esaustiva delle lavorazioni aziendali.

Infatti, l’azienda ha anche una squadra di montatori esterna che si occupa appunto di montare i macchinari industriali di grandi dimensioni presso il cliente.

Nella nuova tariffa, la voce esplicitamente esclude il montaggio in opera che va, invece, alla voce 3600 (impiantistica) in cui deve confluire, perciò, il personale addetto al montaggio in opera. Occorrerà, pertanto, che l’azienda in esame abbia anche tale voce di tariffa.

Va notato che l’installazione del macchinario è cosa diversa dal montaggio in opera, perché l’installazione è quel complesso di lavorazioni che consentono non solo di fissare solidamente le varie parti che compongono un impianto o il macchinario nella sua sede funzionale (montaggio in opera), ma, anche e soprattutto, tutte quelle operazioni di carattere meccanico, elettrico, idraulico etc., che sono poi le operazioni più importanti e determinanti, necessarie a interconnettere e collegare funzionalmente le varie parti dell’impianto, in modo che ne risulti un complesso unitario e operante. Gli addetti all’installazione erano già compresi all’interno della voce 3620 e, quindi, un’azienda che già li avesse dovrebbe avere ricevuto le basi di calcolo corrette con la voce 6321 e la voce 3600.

 

Se le basi di calcolo sono errate davvero …

Se le basi di calcolo sono sbagliate davvero, l’Istituto indica la strada corretta da seguire per le aziende. Occorrerà che venga inviata una segnalazione via Pec alla sede Inail competente.

È un’indicazione importante: se le basi di calcolo sono sbagliate e, quindi, i rischi di lavorazione sono diversi da quelli che risultano all’Istituto, deve essere effettuata segnalazione per iscritto e non è sufficiente, quindi, una comunicazione verbale allo sportello, fermo restando che rimane la possibilità di eventuali consultazioni con gli Uffici amministrativi.

L’indicazione che la segnalazione va fatta via Pec è del tutto corretta e, sottolineiamolo, anche nell’interesse delle aziende, perché ovviamente il meccanismo di rettifica della classificazione previsto nelle Nuove modalità di applicazione delle tariffe dei premi (che peraltro è identico a quello precedente) prevede che, per gli errori classificativi, l’eventuale retroattività sia basata su un meccanismo di colpe.

È, quindi, bene mettere per iscritto gli errori rilevati, per evitare in futuro di dover litigare con l’Istituto sulle responsabilità di una classificazione inesatta.

Una volta inviata la Pec si apriranno 2 possibili scenari.

Il primo è legato al fatto che l’Istituto riscontri che in realtà le basi di calcolo sono corrette e, quindi, non modifichi le basi di calcolo (vedi CASO A).

Ove, invece, l’Inail ritenga di accogliere in tutto o in parte quanto segnalato dall’azienda dovrà correggere le basi di calcolo apportando le variazioni necessarie. Le basi saranno “rielaborate” per il singolo codice ditta per le Pat o per singola Pan, e verrà comunicato al soggetto assicurante che le nuove basi di calcolo sono disponibili in Fascicolo aziende (Pat) o nel servizio Visualizzazione elementi di calcolo (Pan).

Il problema è: riusciranno le sedi a effettuare le modifiche entro l’autoliquidazione? E se non sarà possibile, cosa dovrà fare l’azienda?

Il dubbio è lecito, perché il numero di segnalazioni potrebbe essere elevato, tanto più se le aziende inoltreranno Pec anche nel caso in cui in realtà la classificazione sia corretta, perché tutte le richieste dovranno essere esaminate.

Nel caso in cui gli uffici Inail non riescano a modificare le basi di calcolo entro il termine del 16 maggio, le Sedi dovranno successivamente rideterminare il premio con la funzione “Rettifica autoliquidazione”. In tali casi, l’indicazione fornita dall’Inail è che il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle “Basi di calcolo” già comunicate.

Non sfugge, peraltro, che è auspicabile che le sedi Inail possano intervenire prima dell’autoliquidazione, perlomeno per le aziende che si trovino con un tasso di premio sensibilmente più alto di quello corretto, per evitare che il pagamento in sede di rata 2019 sia esondante rispetto al dovuto.

 

Conclusioni

Sarà un mese di intenso lavoro per i professionisti, che dovranno esaminare i modelli 20SM e le basi di calcolo singolarmente, verificando la rispondenza dei modelli (e quindi della classificazione aziendale) alla reale situazione di rischio (in termini Inail ovviamente) alla luce delle nuove tariffe.

Ovviamente, il confronto con l’Istituto nei casi dubbi sarà fondamentale, in attesa delle “Istruzioni tecniche per l’applicazione della tariffa dei premi”, che chiariranno ulteriori dubbi classificativi.

Nel dubbio, certamente lo strumento della Pec alle Sedi (ferma restando, come già chiarito, l’opportunità di colloqui diretti con i funzionari) garantisce all’azienda e al professionista di avere segnalato eventuali discrasie classificative per tempo.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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