26 Febbraio 2019

Appalto: il principio di solidarietà esonera il lavoratore dall’onere della prova

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 gennaio 2019, n. 834, ha stabilito che il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore, sancita dall’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall’onere di provare l’entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

 

Collegato Lavoro 2024: le novità per l’amministrazione del personale