25 Gennaio 2019

Congruenza tra apprendistato e formazione durante un periodo di distacco: chiarimenti ministeriali

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con nota n. 1118 del 17 gennaio 2019, in risposta a una richiesta di parere, ha offerto chiarimenti sulla congruenza tra il contratto di apprendistato e la formazione durante un periodo di distacco.

Il parere precisa che le modalità concrete in cui avviene il distacco devono garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva. Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor, verificando puntualmente l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione. Può verificarsi che nell’accordo di distacco venga previsto anche il distacco del tutor o l’indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del piano formativo.

Al fine di prevenire possibili situazioni elusive, nonché per evitare che possano essere compromesse le finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il temporaneo inserimento dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato, anche per non contraddire il principio della temporaneità del distacco.

 

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